Aldo Maturo
L’amministratore di sostegno
(istituito con legge 9.1.2004 n.6) è una figura ignota al grosso pubblico ma
ben vicina a chi a chi ha la sfortuna di doversi dividere tra la propria
famiglia e i genitori, zii o parenti, spesso lontani, incapaci di provvedere da
soli alle proprie esigenze di vita quotidiana, perché affetti da alzheimer, da
demenza senile o altre menomazioni che li rendono diversamente abili.
In realtà non è rara la nomina di
un amministratore di sostegno anche per chi si trova nella incapacità
temporanea di provvedere ai propri interessi a causa di una infermità parziale
o temporanea ovvero per una menomazione fisica o psichica non tanto grave da
richiedere il ricorso all’interdizione.
La legge, che è stata fortemente
voluta anche per rimediare in parte alle conseguenze della “Basaglia” - la famosa legge 180 del
1978 che chiuse i manicomi
imponendo nuove vie per la cura dei malati di mente - si applica quando non
ricorrono gli estremi per ricorrere alla inabilitazione ed alla interdizione
del soggetto.
L’art.404 del codice civile –
così come riscritto dalla legge in esame – stabilisce che “La persona che, per
effetto di un’infermità fisica o psichica, si trova nell’impossibilità anche
parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi, può essere assistita
da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in
cui questa ha la residenza o il domicilio”.
Diversamente dall’interdizione
(che è applicabile alle persone inferme di mente incapaci di provvedere ai
propri interessi) e dalla inabilitazione ( applicabile a persone affette da
parziale infermità di mente, a quelle che per prodigalità sperperano il proprio
denaro, a quanti per uso di alcool o di droghe arrecano danni a loro ed alla
famiglia) la legge in esame crea
una sinergia tra l’amministratore di sostegno ed il soggetto “debole” da
seguire e da curare o tra questi e la sua famiglia - quando ne ha una - lasciandogli un margine di autonomia,
di capacità di agire, di fare
scelte di vita giornaliere, tanto che i poteri conferiti
all’amministratore di sostegno non sono assoluti ma sono modulati sulle
capacità di autonomia residua del soggetto affidatogli.
La richiesta di nomina al giudice
può essere fatta dallo stesso interessato (anche se minore), dal coniuge, da
chi stabilmente convive con lui, dai parenti entro il 4° grado (es.figli,
nipoti, genitori,nonni,cugini,etc.), dagli affini entro il 2° grado, dal
tutore, curatore, dal pubblico ministero e dai responsabili dei servizi socio-sanitari
che seguono il soggetto.
Nella richiesta – che non
comporta alcuna spesa per chi la propone - devono essere contenute tutte le
indicazioni possibili e utili al giudice tutelare per inquadrare il problema e
quindi la descrizione della menomazione o della malattia, le capacità residue,
la situazione familiare, sociale e lavorativa, la giustificazione dei motivi
per i quali si richiede l’amministratore e, se viene proposta una persona, i
motivi di tale scelta, le esigenze dell’interessato e gli atti per i quali si
chiede la compresenza dell’amministratore,etc. Sarà poi il giudice, nei
successivi 60 giorni che ha a disposizione per fare il decreto di nomina, ad
effettuare altri accertamenti, sentendo l’interessato, i parenti, i servizi
socio sanitari.
La scelta del giudice avviene in
genere scegliendo una persona tra
i parenti sopraindicati ma egli può anche, ove lo ritenga, nominare una persona
estranea alla famiglia se ritiene che tale scelta garantisca maggiormente gli
interessi della persona da seguire.
Dopo la nomina del suo
amministratore il soggetto “debole” conserva la capacità di compiere tutti
quegli atti della vita quotidiana e quelli che il giudice non ha lasciato alla
competenza esclusiva dell’amministratore o alla compresenza dell’interessato e
dell’amministratore. Nel decreto di nomina, infatti, il giudice dovrà indicare
quali sono i compiti dell’amministratore, quali atti giuridici possono essere
compiuti solo se è presente l’interessato e l’amministratore, quali atti deve
fare l’amministratore in sostituzione della persona che assiste, quanti soldi
al mese deve consentirgli di spendere ove abbia una pensione, uno stipendio o
un conto corrente bancario, quali sono gli obblighi reciproci tenendo presente
che l’amministratore può in
qualunque momento essere convocato dal giudice o chiedere di essere da lui
sentito per prospettargli le problematiche che gli si presentano, fermo
restando l’obbligo di presentare a fine anno una relazione e una
rendicontazione contabile delle entrate e delle uscite.
E’ chiaro che se il soggetto ha
bisogno di una “badante” perché non ha nessuno che lo accudisce materialmente e
ci sono le condizioni finanziarie per pagarla, l’amministratore l’assumerà, la
pagherà e a fine anno presenterà il rendiconto al giudice.
L’incarico, inutile a dirsi, è
assolutamente gratis, perché non è prevista alcuna retribuzione fatto salvo in
casi eccezionali – a fronte di un grosso impegno e ove le condizioni economiche
dell’interessato lo consentano – un rimborso spese nell’ammontare stabilito dal
giudice.
L’interessato, l’amministratore
di sostegno, il pubblico ministero ed i soggetti della famiglia già sopra
indicati, se ritengono che sono venuti meno i presupposti per la presenza
dell’amministratore di sostegno, rivolgono istanza motivata al giudice che
provvede con decreto motivato, dopo aver assunto tutte le informazioni e dopo
aver sentito, separatamente e/o congiuntamente, l’interessato e
l’amministratore.
Nell’esercizio del suo mandato
l’amministratore deve seguire rigorosamente non solo i compiti affidatigli dal
giudice ma anche tutta la normativa prevista dal codice in regime di tutela, per la parte
compatibile con questa nuova figura, che prevede in caso di violazioni anche l’annullamento degli atti compiuti, su
istanza dei parenti, eredi o dello stesso interessato.
Come abbiamo visto, quella
dell’amministratore è una figura delicatissima che protegge il soggetto senza
togliergli parte dei suoi diritti
e ciò avviene quando ciò è assolutamente indispensabile per evitare che l’atto da lui compiuto possa
risultare dannoso per se stesso.
E’ una figura che si affianca al
soggetto, quasi a prenderlo per mano per aiutarlo a camminare e a dribblare gli
ostacoli di questo nostro mondo, sostenendolo e lasciandolo partecipe della
maggioranza delle sue decisioni,nell’ambito di un programma concordato e
condiviso, finalizzato non solo a curare gli aspetti economici del soggetto ma
anche a salvaguardare e sviluppare la sua personalità consentendogli una vita
quotidiana meno alienante.