venerdì 22 giugno 2012

AFFITTI : STOP AI CONTROLLI DI POLIZIA

 
La norma abolisce un adempimento in vigore dal 1978 e varato nell’ambito della lotta al terrorismo ma non si applica per la cessione di fabbricati a cittadini stranieri
 Aldo Maturo 

Il D.L. 20-6-2012 n. 79 ha abolito l’obbligo di segnalare all’autorità di P.S. il nominativo della persona cui è stato dato in locazione o in comodato un bene immobile. Tale obbligo sarà adempiuto, per conto del proprietario dell’immobile, dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate dove è stato registrato il contratto nei termini di 30 giorni.

La norma abolisce quindi un adempimento in vigore dal 1978 e varato nell’ambito della lotta al terrorismo.
Se è stato stipulato un contratto non soggetto a registrazione, l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, può essere assolto anche attraverso l'invio di un modello informatico approvato con decreto del Ministero dell'interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, che ne stabilisce altresì le modalità di trasmissione.
La disposizione non si applica per la cessione di fabbricati a cittadini stranieri per cui chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.