La
norma abolisce un adempimento in vigore dal 1978 e varato nell’ambito
della lotta al terrorismo ma non si
applica per la cessione di fabbricati a cittadini stranieri
Aldo Maturo
Il
D.L. 20-6-2012 n. 79 ha abolito l’obbligo di segnalare all’autorità di P.S. il
nominativo della persona cui è stato dato in locazione o in comodato un bene
immobile. Tale obbligo sarà adempiuto, per conto del proprietario
dell’immobile, dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate dove è stato registrato
il contratto nei termini di 30 giorni.
La
norma abolisce quindi un adempimento in vigore dal 1978 e varato nell’ambito
della lotta al terrorismo.
Se è stato stipulato un contratto non soggetto a
registrazione, l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di
pubblica sicurezza, può essere assolto anche attraverso l'invio di un modello
informatico approvato con decreto del Ministero dell'interno, adottato entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, che ne stabilisce altresì le modalità di
trasmissione.
La disposizione non si
applica per la cessione di fabbricati a cittadini stranieri per cui chiunque, a
qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se
parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni
immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne
comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica
sicurezza.
2. La comunicazione
comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o
apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo
riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è
alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione
è dovuta.
Le violazioni delle
disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.