Aldo Maturo
Quando si parla di
testamento si è più propensi a fare gli scongiuri che ad ammettere che tutto
sommato è un argomento di cui sappiamo poco o su cui abbiamo idee confuse. E’
un pensiero che si rimuove volentieri all’insegna del chi vivrà vedrà. Bisogna
ammettere che è una materia complicatissima, riservata ai notai e a pochi
avvocati specializzati e non si presume di poterla esporla compiutamente in un
articolo di una paginetta.
E’ però possibile
almeno chiarire qualche idea, sapere per esempio che si può disporre dei propri
beni senza recarsi necessariamente dal notaio (ci andranno dopo gli eredi).
Il testamento
fai-da-te più utilizzato è il testamento olografo. E’ la forma più usata per
disporre dei propri beni. Vanno però rispettate alcune semplici condizioni:
1) Il testamento
olografo (cioè autografo) contiene le volontà del testatore che deve scriverlo
di suo pugno, datarlo e sottoscriverlo. Può essere scritto in qualsiasi lingua,
anche in dialetto, utilizzando qualsiasi mezzo di scrittura (penna, gesso,
carbone, inchiostro) e in teoria su qualsiasi superficie (è chiaro che in
genere si usa un foglio di carta)
2) E’ considerata
autografa la scrittura abitualmente usata dal testatore in maniera da poterla
attribuire a lui senza dubbio. E’ ammesso anche lo stampatello se si dimostra
che era il tipo di scrittura normalmente utilizzato dal testatore;
3) La firma deve
essere messa alla fine del testamento e non deve contenere necessariamente nome
e cognome. E’ ammesso anche il nomignolo (Es.Cicci, Dado) se è lo stesso con
cui era normalmente conosciuto il testatore e che inequivocabilmente lo
identifica. Se è indirizzato ai figli può anche essere firmato, ad esempio, “il
vostro papà”;
4) La data
deve contenere giorno, mese ed anno o anche l’indicazione di un periodo certo
(es.Natale 2008). La data è indispensabile anche per consentire agli eredi di
risalire alle condizioni mentali del testatore. Se aveva avuto, infatti, una
malattia mentale che ne inficiava le capacità bisognerà sapere se il testamento
lo aveva scritto prima – quando era sano – o nel periodo in cui le sue capacità
mentali erano già alterate.
La data è
indispensabile anche perché il testatore può cambiare idea e scrivere un altro
testamento olografo disponendo diversamente dei suoi beni. Tra due o più
testamenti olografi prevarrà quello di data successiva, cioè l’ultimo scritto
in ordine cronologico.
5) il vantaggio del
testamento olografo è la sua economicità - perché la persona se lo può scrivere
da sola senza dover ricorrere ad un notaio - e la segretezza, perché può
essere tenuto nascosto a tutti gli eredi che ne verranno a conoscenza solo dopo
la sua morte.
Una volta scritto il
testamento, lo si può consegnare ad un notaio o a persona di fiducia che dovrà
custodirlo fino alla morte del testatore. A decesso avvenuto, chi lo aveva in
consegna o l’erede beneficiario deve provvedere alla “pubblicazione” per la
quale è richiesto l’intervento del notaio che adempirà a tutti gli adempimenti
necessari per rendere esecutive le volontà del testatore. Se ci sono eredi che
si ritengano danneggiati dalle ultime volontà del testatore, dovranno impugnare
il testamento.
Infatti il
testatore non può disporre liberamente di tutti i suoi beni. Se lascia un
coniuge, figli o genitori dovrà lasciare a loro le quote di riserva
(comunemente chiamata “legittima”) stabilite dal codice. Il suo patrimonio si
distinguerà infatti in parte legittima (o di riserva) e parte disponibile e
solo quest’ultima parte potrà essere lasciata in eredità a chi vuole, senza
ledere gli interessi degli altri eredi.
Riporto le
quote, per i casi più ricorrenti, che la legge attribuisce agli eredi:
QUANDO C’E’
TESTAMENTO:
EREDI
|
QUOTA DI RISERVA
RISERVATA AGLI EREDI
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QUOTA DISPONIBILE
|
Un solo figlio e non vi è coniuge (della
persona defunta)
|
Metà
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Metà
|
Due o più figli e non vi è coniuge (della
persona defunta)
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Due terzi da dividere tra loro
in parti eguali
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Un terzo
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Solo il coniuge (senza figli)
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Metà
|
Metà
|
Il coniuge e un figlio
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Un terzo ciascuno
|
Un terzo
|
Un coniuge e due o più figli
|
Al coniuge ¼, ai figli la metà dei beni (da
dividere tra loro in parti eguali)
|
Un quarto
|
QUANDO NON
C’E’ TESTAMENTO(in tal caso è
chiaro che non esiste quota disponibile):
EREDI
|
QUOTA EREDITARIA
|
Un solo figlio e non vi è coniuge (della
persona defunta)
|
Tutta
|
Due o più figli e non vi è coniuge (della
persona defunta)
|
Tutta divisa in parti eguali
|
Solo il coniuge
|
Tutta
|
Il coniuge e un figlio
|
Metà e metà
|
Il coniuge e due o più figli
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Al coniuge 1/3 e ai figli 2/3 da dividersi in
parti eguali.
|
Altre suddivisioni
prevedono la presenza di eredi ascendenti, discendenti, coniuge separato per
colpa, coniuge separato senza colpa e perfino di coniuge divorziato in assenza
di altro coniuge vivente. La casistica spazia in maniera ampia e particolareggiata
ed esula dai propositi di una breve informativa richiesta per una sede come
questa.