domenica 8 aprile 2012

RESPONSABILITA' CIVILE DEL MAGISTRATO


Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere da un magistrato con dolo intenzionale o colpa grave  può ottenere il risarcimento dei danni.

I danni subiti possono essere: patrimoniali, come quelli derivanti da dichiarazione di fallimento, da interdizione o dall’impedimento a esercitare attività professionale o non patrimoniali come i danni morali.

L’interessato propone azione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, presso il tribunale, individuato secondo quanto prevede l’art. 11 del codice di procedura penale che stabilisce la competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati.



La Presidenza del Consiglio chiede al ministero - la competenza specifica è dell’Ufficio contenzioso del dipartimento degli Affari di giustizia - di redigere un rapporto sui fatti oggetto della causa. Il ministero nella causa sarà rappresentato dall’Avvocatura di Stato.

Se il ricorso é accettato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove azione di rivalsa nei confronti del magistrato, presso lo stesso tribunale in cui l’interessato ha fatto ricorso per ottenere il risarcimento e di conseguenza, il magistrato é citato in giudizio.

Al termine del procedimento una copia della sentenza che accerta la responsabilità del magistrato è trasmessa al reparto disciplina della Direzione generale magistrati del dipartimento dell’organizzazione giudiziaria per l’azione disciplinare. Resta ferma la facoltà del ministro di grazia e giustizia di cui al secondo comma dell'articolo 107 della Costituzione. (www.giustizia.it)