martedì 24 aprile 2012

VISITE FISCALI : NUOVE DISPOSIZIONI

Aldo Maturo


Dal 15 luglio 2011 è cambiato il regime delle visite fiscali nelle pubbliche amministrazioni (L.n.111 del 15.7.2011).
Ne è stata annullata intanto l’assoluta obbligatorietà che penalizzava i dipendenti, gli uffici del personale e le spese connesse a tali controlli. La visita fiscale, in caso di malattia, resta obbligatoria sin dal primo giorno solo nei casi di assenza che precedono o seguono le giornate non lavorative. Chi era abituato ad ammalarsi il sabato, il lunedì o il giorno prima o seguente una festività, dovrà prestare maggiore attenzione al suo stato di salute.
 Per tutte le altre ipotesi di assenza il capo ufficio dovrà valutare la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, praticamente dovrà valutare il rapporto costi-risultati, anche nella considerazione che mai il medico fiscale modifica la prognosi e che la visita fiscale rappresenta solo una penalità per non far uscire l’ammalato in alcune ore del giorno. Ma anche questa penitenza è stata alleviata perché il dipendente che nel corso della malattia debba allontanarsi dall’indirizzo dichiarato durante le fasce di reperibilità, per effettuare visite mediche,prestazioni specialistiche o altri “giustificati motivi” deve limitarsi ad avvisare l’amministrazione.
L’inserimento della voce “giustificati motivi” aprirà le porte ad infiniti contenziosi in sede disciplinare.
Il dipendente potrà assentarsi ancora, avvisando preventivamente l’amministrazione, quando l’assenza per malattia ha luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. In tal caso sarà sufficiente esibire al rientro l’attestato rilasciato dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
Le fasce orarie di reperibilità restano quelle fissate dal D.M. 18.12.2009 n.206 e quindi tutti i giorni (compresi quelli non lavorativi e festivi) dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18, 00.
La nuova normativa si applica a tutto il personale del pubblico impiego, compreso quelle delle forze di polizia,   carabinieri, etc…  Non si fa cenno alla gestione telematica dei certificati che, almeno per il personale di diritto pubblico, dovrebbe continuare a poter essere acquisito in forma cartacea.
Si ha l’impressione che,  dopo il rigore dei primi tempi, si sia  capito che il regime di terrorismo fiscale  instaurato contro gli assenteisti non solo non ha dato i frutti sperati ma ha comportato un inutile sperpero di pubblico denaro per i farraginosi meccanismi di controllo che aveva inventato. E gli statali, almeno per questo, ringraziano.