L'Inail ha
disciplinato, in maniera più aggiornata con la giurisprudenza, i casi di
infortunio in itinere e quelli avuti durante un servizio di missione, ivi
compresi gli infortuni avuti nella stanza d'albergo. Si devono ritenere
meritevoli di tutela, nei limiti sopra delineati, tutti gli eventi occorsi a un
lavoratore in missione e/o trasferta dal momento dell'inizio della missione e/o
trasferta fino al rientro presso l'abitazione.
Circolare INAIL n. 52 del 23 ottobre 2013
Con riferimento all'
argomento in oggetto, sono pervenuti numerosi quesiti in merito alla
qualificazione, come infortuni in itinere ovvero in attualità di lavoro, di
eventi lesivi occorsi a lavoratori in missione e/o in trasferta, con
particolare riguardo a quelli avvenuti durante il tragitto dall'abitazione
al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa,
nonché durante il tragitto dall' albergo del luogo in cui la missione e/o
trasferta deve essere svolta al luogo in cui deve essere prestata l'attività
lavorativa. Perplessità sono sorte anche in merito all' indennizzabilità
degli infortuni occorsi all' interno della stanza d'albergo in cui il
lavoratore si trova a dimorare temporaneamente.
Con la presente circolare,
si forniscono i chiarimenti richiesti prendendo le mosse dall' inquadramento
generale degli istituti dell'occasione di lavoro e dell'infortunio in itinere,
nonché dell'evoluzione giurisprudenziale fornita in materia dalla
giurisprudenza di legittimità, per poi verificare come gli stessi debbano
trovare applicazione nelle ipotesi in cui l'infortunio sia occorso durante la
missione e/o la trasferta del lavoratore.
Occasione di lavoro
e infortunio in itinere, evoluzione giurisprudenziale
Occasione di lavoro.
Come noto, dopo la originaria impostazione del concetto di occasione di lavoro
secondo la quale il diritto alle prestazioni assicurative doveva essere
condizionato dal presupposto che l'evento fosse riconducibile a un rischio
specifico, proprio dello svolgimento della prestazione lavorativa
dell'assicurato, l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità ha registrato
il più favorevole orientamento consistente nell'ammettere l'indennizzabilità
di tutti gli infortuni derivanti dai rischi connessi con il lavoro inteso nella
sua accezione più ampia. Da ciò è derivata la tutelabilità di tutte le
attività prodromiche e strumentali all'esecuzione della prestazione lavorativa,
necessitate dalla stessa e alla stessa funzionalmente connesse.
Al riguardo, la
giurisprudenza di legittimità è ormai pacificamente orientata nel senso di
ritenere che l'unico limite all'indennizzabilità di un infortunio debba essere
ravvisato nel rischio elettivo in quanto esso, essendo estraneo e non attinente
all'attività lavorativa, è correlato a una scelta arbitraria del lavoratore il
quale crea e affronta volutamente, sulla base di impulsi o ragioni del tutto
personali, una situazione diversa da quella inerente all'attività lavorativa,
ponendo così in essere una causa interruttiva del nesso tra lavoro, rischio ed
evento.
Infortunio in
itinere.
Per quanto riguarda l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere, l'art.12
d.lgs. 38/2000 ha, come noto, recepito i criteri elaborati dalla giurisprudenza
della Corte di Cassazione la quale aveva costantemente affermato il principio
in base al quale, affinchè si verificasse l'estensione della copertura
assicurativa, occorreva che il comportamento del lavoratore fosse giustificato
da un'esigenza funzionale alla prestazione lavorativa, tale da legarla
indissolubilmente all'attività di locomozione.
Recependo tali criteri, il
suddetto art.12 ha sancito espressamente la tutela assicurativa degli eventi
infortunistici che si sono verificati durante il normale percorso di andata e
ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, nei limiti in cui
l'assicurato non aggravi, per suoi particolari motivi o esigenze personali, i
rischi propri della condotta extralavorativa connessa alla prestazione per
ragioni di tempo e di luogo, interrompendo così il collegamento che giustifica
la copertura assicurativa.
Per
l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere, occorre, dunque, che esso si
verifichi nel tragitto tra l'abitazione e il luogo di lavoro, e che il percorso
venga effettuato a piedi o con mezzo pubblico di trasporto, ovvero con mezzo
privato se necessitato.
Inquadramento
dell'infortunio occorso in missione e in trasferta
Tutto ciò
considerato, occorre esaminare come gli istituti in questione si applicano nel caso
in cui il lavoratore venga inviato a svolgere la propria attività lavorativa in
un luogo differente rispetto a quello in cui essa viene abitualmente
prestata.
Infortuni occorsi durante il tragitto dall'abitazione al luogo in
cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa.
Preliminarmente,
occorre evidenziare che i rischi del percorso che collega l'abitazione al luogo
di lavoro abituale dipendono anche dalla scelta del lavoratore riguardo al
luogo dove stabilire il centro dei propri interessi personali e familiari, per
cui detto percorso non è determinato da esigenze lavorative imposte dal datore
di lavoro ma dipende anche da scelte di vita del lavoratore.
Diverso è il caso
del lavoratore in missione e/o trasferta poiché, in tale situazione, il
tragitto dal luogo in cui si trova l'abitazione del lavoratore a quello in cui,
durante la missione, egli deve espletare la prestazione lavorativa, non è
frutto di una libera scelta del lavoratore ma è imposto dal datore di lavoro. Ne
consegue che la circostanza che il lavoratore si trovi in missione vale, di per
sé, a connotare in modo differente l'evento infortunistico che si è verificato
lungo il tragitto tra l'abitazione e una sede di lavoro temporaneamente
diversa, rispetto a quello che si verifichi lungo il tragitto tra l'abitazione
e la sede abituale di servizio. La missione, infatti, è caratterizzata
da modalità di svolgimento imposte dal datore di lavoro con la conseguenza che
tutto ciò che accade nel corso della stessa deve essere considerato come
verificatosi in attualità di lavoro, in quanto accessorio all'attività
lavorativa e alla stessa funzionalmente connesso, e ciò dal momento in cui la
missione ha inizio e fino al momento della sua conclusione.
Ovviamente,
l'evento non può ritenersi indennizzabile qualora avvenga con modalità e in
circostanze per le quali non si possa ravvisare alcun collegamento finalistico
e topografico con l'attività svolta in missione e/o trasferta, e cioè tutte le
volte in cui il soggetto pone in essere un rischio diverso e aggravato rispetto
a quello normale, individuato come tale secondo un criterio di ragionevolezza.
Pertanto, le
uniche due cause di esclusione della indennizzabilità di un infortunio occorso
a un lavoratore in missione e/o trasferta si possono rinvenire:
• nel caso
in cui l'evento si verifichi nel corso dello svolgimento di un'attività che non
ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa o con le esigenze
lavorative dettate dal datore di lavoro;
• nel
caso di rischio elettivo, cioè nel caso in cui l'evento sia riconducibile a
scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento
con la prestazione lavorativa tali da esporlo a un rischio determinato
esclusivamente da tali scelte.
Infortuni occorsi
durante gli spostamenti effettuati dal lavoratore per recarsi dall'albergo al
luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa. Per le
stesse considerazioni sopra svolte, anche gli infortuni occorsi durante gli
spostamenti effettuati dal lavoratore per recarsi dall'albergo al luogo in cui
deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa devono essere trattati
come infortuni in attualità di lavoro e non come infortuni in itinere.
Infortuni occorsi
all'interno della stanza d'albergo in cui il lavoratore si trova a dimorare
temporaneamente. Con riferimento all'infortunio occorso in albergo, occorre
rilevare che esso non è equiparabile a quello avvenuto presso la privata
abitazione, la cui indennizzabilità è stata esclusa dalla Suprema Corte2 sulla
base di due elementi:
• la
oggettiva difficoltà di stabilire se l'atto di locomozione all'interno
dell'abitazione sia o meno funzionale all'espletamento dell'attività
lavorativa, essendo impossibile "certificare una qualsiasi forma di
collegamento tra (abituali) condotte spiegate all'interno dell'abitazione e dei
luoghi condominiali e attività lavorativa";
• maggiore controllo che la natura dei luoghi comporta sulle condizioni di
rischio da parte del soggetto assicurato.
L'iter
logico-argomentativo sviluppato dalla Suprema Corte nella sentenza citata in
nota, consente agevolmente di desumere a contrariis che tutti gli eventi
occorsi al lavoratore in missione e/o trasferta, dal momento in cui questi
lascia la propria abituale dimora fino a quello in cui vi fa rientro, derivanti
dal compimento anche degli atti prodromici e strumentali alla prestazione
lavorativa, siano indennizzabili quali infortuni avvenuti in occasione di
lavoro, in attualità di lavoro, proprio perché condizionati dalla particolare
situazione determinata dalla condizione di missione e/o trasferta.
Nessuno dei due
elementi individuati dalla Corte di Cassazione per escludere la
indennizzabilità degli eventi verificatisi nella privata abitazione, possono
riscontrarsi nella fattispecie del lavoratore in missione e/o trasferta. Gli
eventi accaduti in una stanza di albergo, infatti, non sono parificabili a
quelli avvenuti nella privata abitazione, in primo luogo poiché il
soggiorno in albergo è evidentemente necessitato dalla missione e/o trasferta –
e perciò è necessariamente connesso con l'attività lavorativa - e in secondo
luogo poiché il lavoratore, con riguardo al luogo in cui deve temporaneamente
dimorare, non ha quello stesso controllo delle condizioni di rischio che ha, al
contrario, nella propria abitazione.
Conclusioni
Alla luce delle
considerazioni precedentemente esposte, si devono ritenere meritevoli di
tutela, nei limiti sopra delineati, tutti gli eventi occorsi a un lavoratore in
missione e/o trasferta dal momento dell'inizio della missione e/o trasferta
fino al rientro presso l'abitazione.
Efficacia nel tempo
Le disposizioni di
cui alla presente circolare si applicano ai casi futuri nonché alle fattispecie
in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative
o giudiziarie o, comunque, che non siano prescritte o decise con sentenza
passata in giudicato.
Quadro Normativo
•
Dpr 30 giugno 1965, n. 1124: "Testo Unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".
Articolo 2;
•
Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: "Disposizioni in materia di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a
norma dell'art.55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.144". Articolo
12;
•
Linee guida dell'8 luglio 1999: "Criteri per la trattazione dei casi di
infortunio sul lavoro con particolare riferimento alla nozione di rischio
generico aggravato".