domenica 24 novembre 2013

EQUITALIA: NULLE LE CARTELLE NOTIFICATE DOPO IL 2008


Dopo la sentenza del TAR del Lazio, che annullava le cartelle di Equitalia non redatte o firmate da un dirigente, altre due sentenze degli Ermellini annullano quasi tutte le cartelle di Equitalia presentate dopo giugno 2008.
 
 LavoroFisco.it - 22.11.2013
 
Dopo la sentenza del TAR del Lazio, che annullava le cartelle di Equitalia non redatte o firmate da un dirigente, altre due sentenze degli Ermellini annullano quasi tutte le cartelle di Equitalia presentate dopo giugno 2008.

Con la prima sentenza n. 4516 del 21 marzo 2012 la Cassazione Civile Tributaria ha stabilito che la cartella di pagamento non può limitarsi a riportare la cifra globale degli interessi dovuti. Al contrario, in essa deve essere indicato come si è arrivati ad un dato calcolo, specificando le singole aliquote a base delle annualità prese in considerazione. L’operato di Equitalia non deve risultare ricostruibile soltanto attraverso difficili indagini che non competono al contribuente, perché se così fosse, risulterebbe violato il diritto di difesa del destinatario dell’atto.
La Cassazione ha precisato dunque che sono illegittimi tutti gli atti di riscossione notificati dopo giugno 2008, se privi dell’indicazione della base di calcolo degli interessi: quindi sono tutte illegittime le cartelle Equitalia notificate dopo giugno 2008.
Con la seconda sentenza n. 92 del 1° ottobre 2012 la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha statuito che l’atto di riscossione deve indicare tutti quegli elementi che consentano al contribuente di verificare la correttezza dei calcoli effettuati dal concessionario. Una cartella esattoriale compilata in modo incompleto o con difetti di forma non è valida. Ad esempio, se non è indicato chiaramente il metodo di calcolo degli interessi. In particolare, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza tributaria di merito e dalla Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 92/36/12 la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha chiarito che la trasparenza della cartella esattoriale costituisce un elemento essenziale per la legittimità dell’atto di riscossione, poiché il contribuente deve essere messo in condizione di verificare la correttezza dei calcoli effettuati dall’agenzia deputato alla riscossione, il più delle volte la famigerata Equitalia.
Quindi, se dall’esame della cartella esattoriale il cittadino non può comprendere chiaramente il tasso degli interessi imposto piuttosto che il metodo di calcolo applicato (ad esempio, se viene applicata la capitalizzazione semplice degli interessi o quella composta – o, qualora si applichi quest’ultima, qual è il periodo di riferimento) in virtù della sentenza citata, la cartella esattoriale è da considerarsi nulla. Insomma, non va pagata. Questo perché, detto in altre parole, riportare solo la cifra globale degli interessi dovuti senza indicare le specifiche modalità di calcolo degli interessi non è sufficiente per scongiurare pratiche non in linea con la legislazione vigente e, alla fine, pretendere un pagamento dell’imposta gravato da mora.
La Commissione piemontese non ha certo sconvolto l’ordinamento giurisprudenziale in merito, ma ha soltanto confermato l’orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione che con la sentenza n. 4516/2012 ha affermato che tutte le cartelle di pagamento notificate dopo giugno 2008 prive dell’indicazione della base di calcolo degli interessi, dovranno considerarsi illegittime, sia a prescindere dalla circostanza che l’accertamento si sia concluso e che il cittadino ne sia già stato messo a conoscenza.