Cos'è la legittima difesa e quando opera la
scriminante prevista dall'art. 52 del codice penale. Guida alla legittima
difesa con giurisprudenza.
- Cos’è la legittima difesa
- I presupposti della legittima difesa
- L'eccesso colposo di legittima difesa
- L'onere della prova
- La legittima difesa putativa
- L'errore scusabile
- La legittima difesa domiciliare
- La riforma della legittima difesa
- Legittima difesa e responsabilità civile
- Legittima difesa e gratuito patrocinio
- Giurisprudenza sulla legittima difesa
Cos’è la legittima difesa
Nel nostro ordinamento giuridico la legittima
difesa rientra nelle c.d. cause di giustificazione, dette anche
scriminanti o cause di liceità.
Si tratta di situazioni particolari in
presenza delle quali un fatto, che altrimenti costituirebbe reato, non acquista
tale carattere poiché la legge lo impone o lo
consente.
In particolare, il
legislatore, riponendo al principio del
c.d. bilanciamento degli interessi, ha valorizzato e ritenuto
prevalente l'interesse dell'aggredito, da tutelare rispetto a quello
dell'aggressore che pone in essere una situazione di pericolo
ingiusta.
In materia di legittima difesa, la norma di
riferimento è l'art. 52 del codice penale, il cui primo comma precisa che:
"Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla
necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale
di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa".
I presupposti della legittima difesa
La legittima difesa, che non va confusa con la
vendetta (reazione che segue la lesione), è dunque una reazione che anticipa la
lesione, quale unico rimedio possibile per evitare un'offesa ingiusta.
Si incentra, in sostanza, su due presupposti
essenziali: da un lato l'aggressione ingiusta che determina l'insorgenza di un
pericolo, dall'altro la reazione difensiva legittima.
L'aggressione ingiusta
L'aggressione ingiusta deve concretarsi nel
pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, può
sfociare nella lesione di un diritto proprio o altrui (personale o
patrimoniale) tutelato dalla legge.
Il riferimento al diritto proprio o altrui è
diretto ad escludere che possano essere oggetto di reazione gli interessi
pubblici dello Stato, quelli diffusi e collettivi o quello alla generica
osservanza della legge.
La difesa è legittima in tutte quelle ipotesi in
cui il rapporto tra offesa temuta e reazione difensiva si pone cronologicamente
nei termini dell'immediata prossimità dell'offesa ovvero della contestualità
dell'immediata successione della difesa. L'offesa ingiusta si concreta in
una minaccia o in un'omissione contraria alle regole del diritto.
Reazione legittima e proporzione tra difesa e offesa
La reazione contro l'aggressore è ritenuta
legittima, inoltre, se ricorrono la necessità di difendersi e l'altrimenti
inevitabilità dell'offesa. Ancora, è richiesto che sussista comunque una
proporzione tra difesa e offesa.
In particolare, la reazione difensiva si configura
come necessaria quando la difesa si risolve nell'unica scelta possibile, in
base alle condizioni in cui si verifica l'offesa e alle reali alternative di
salvaguardia a disposizione dell'aggredito.
Proporzionata è ritenuta la difesa valutata, non
più, in base al rapporto tra i mezzi disponibili e quelli effettivamente usati,
ma alla stregua dei beni in gioco e dei disvalori delle condotte poste in
essere.
Il c.d. giudizio di proporzionalità richiede che il
male inflitto all'aggressore sia inferiore, uguale o tollerabilmente superiore
al male da lui minacciato.
In sostanza, non è sufficiente che il soggetto
debba difendersi e per farlo debba arrecare un'offesa, ma occorre che questa
non sia sproporzionata rispetto al male che si vuole evitare. Dovrà essere il
giudice a valutare la necessità, l'inevitabilità e la proporzione, oltre che
nella reale situazione concreta, attraverso un giudizio che, lungi dall'essere
meccanico-quantistico, sarà relativistico e qualitativo.
L'eccesso colposo di legittima difesa
Si parla di eccesso colposo di legittima difesa a
fronte di una reazione di difesa eccessiva: non c'è volontà di commettere un
reato ma viene meno il requisito della proporzionalità tra difesa ed offesa
configurandosi un'errata valutazione colposa della reazione
difensiva.
L'eccesso nelle cause di giustificazione è
contemplato dall'art. 55 del codice penale che, sostanzialmente, segna il
limite entro il quale la scriminante può svolgere il proprio ruolo. La norma
prevede che "Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli
articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla
legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano
le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla
legge come delitto colposo".
L'onere della prova
L'onere della prova incombe sul soggetto che ha
difeso il diritto proprio o altrui e che dovrà indicare i fatti e le
circostanze dai quali si evince l'esistenza della scriminante.
La valutazione è rimessa al libero convincimento
del giudice che terrà conto di un ragionevole complesso di circostanze
oggettive: l'esistenza di un pericolo attuale o di un'offesa ingiusta; i mezzi
di reazione a disposizione dell'aggredito e il modo in cui ne ha fatto uso; il
contemperamento tra l'importanza del bene minacciato dall'aggressore e del bene
leso da chi reagisce.
La legittima difesa putativa
Quando sussistono i requisiti della legittima
difesa, si esclude l'antigiuridicità dell'azione di chi reagisce ad un
aggressore. Può accadere però che per un errore di fatto un individuo si creda
minacciato mentre effettivamente il pericolo non sussiste.
Si parla in questo caso di legittima difesa
putativa.
La legittima difesa putativa postula i medesimi presupposti
di quella reale, con la sola differenza che nella prima la situazione di
pericolo non sussiste obiettivamente ma è supposta dall'agente sulla base di un
errore scusabile nell'apprezzamento dei fatti, determinato da una situazione
obiettiva atta a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in
presenza del pericolo attuale di un'offesa ingiusta; sicché, in mancanza di
dati di fatto concreti, l'esimente putativa non può ricondursi ad un criterio
di carattere meramente soggettivo identificato dal solo timore o dal solo stato
d'animo dell'agente.
L'errore scusabile
La Cassazione (cfr. sentenza n. 28224/2014) ha
chiarito che "l'errore scusabile, nell'ambito della legittima difesa
putativa, deve trovare un'adeguata giustificazione in qualche fatto che,
sebbene malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare
nell'agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo di
un'offesa ingiusta". Nella fattispecie esaminata dalla corte è stata
esclusa La sussistenza della legittima difesa in un caso in cui un'autovettura
si era introdotto in una masseria facendo manovre spericolate suonando più
volte il clacson. Gli imputati a quel punto avevano preso proprio veicolo in
seguito la macchina e sparato diversi colpi di arma da fuoco.
Un tipico esempio di legittima difesa putativa è
quella di chi nell'oscurità viene aggredito per scherzo da un amico con un'arma
finta. Se l'aggredito proprio per il buio non riesce a riconoscere il suo amico
e, credendo di essere in pericolo reagisce ferendolo o uccidendolo, la sua
azione può rientrare nel campo della legittima difesa putativa.
La legittima difesa domiciliare
Sul requisito della proporzione tra difesa e offesa
è intervenuta la L. n 59/2006 che ha inserito nel corpo dell'art. 52 ulteriori
due commi.
In particolare, il legislatore ha ritenuto di
intervenire sul rapporto di proporzione tra reazione e aggressione
presupponendone la sussistenza allorché la reazione, consistente nell'uso di
un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo, sia posta in essere per
difendere la propria o altrui incolumità oppure i beni propri o altrui posti in
pericolo da chi si sia abusivamente introdotto nel domicilio privato o in luogo
dove viene esercitata un’attività commerciale professionale o imprenditoriale,
quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.
Un vivace dibattito sia giurisprudenziale che
dottrinale aveva escluso la sussistenza automatica del requisito della
proporzionalità ritenendo che il giudice dovesse valutare volta per volta se
l'aggredito avesse reagito in maniera legittima o meno. In argomento è però
intervenuta la legge di riforma della legittima difesa.
La riforma della legittima difesa
Il provvedimento, promosso dalla Lega di Matteo
Salvini (legge n. 36/2019) ha modificato in modo rilevante la conformazione
dell'art. 52 e delle norme correlate, in particolare per quanto riguarda la
legittima difesa domiciliare.
Il "cuore" della nuova legge è
indubbiamente l'art. 1 che stabilisce che la difesa sia "sempre" legittima
e sussista il suddetto rapporto di proporzione nei casi di violazione di
domicilio (art. 614 c.p.).
L'introduzione di un semplice avverbio consente
così di scriminare "automaticamente", in ogni situazione, la condotta
della persona, legittimamente presente nell'abitazione, oppure nel luogo
privato in cui si esercita un'attività commerciale professionale o
imprenditoriale, che usa un'arma legittimamente detenuta o
altro mezzo idoneo per difendere la propria o altrui incolumità e i beni propri
o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.
Ancora, la riforma inserisce un quarto comma
all'art. 52 c.p., a norma del quale, nei casi summenzionati è ritenuto agire
"sempre" in stato di legittima difesa "colui che compie un atto
per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di
armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più
persone".
Leggi anche La riforma della legittima difesa
Eccesso colposo: scriminato in caso di grave turbamento
La riforma modifica anche l'art. 55 del codice
penale, che disciplina l'eccesso colposo, introducendovi un ulteriore comma (il
quarto) che amplia e definisce il concetto di offesa: "nei casi di cui ai
commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi
ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha
agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5 (minorata
difesa), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di
pericolo in atto".
Trattandosi di una categoria giuridica non
contemplata in origine dal codice penale, spetterà dunque al giudice valutare e
interpretare, caso per caso, le situazioni sulle quali è chiamato a decidere
per verificare se sussiste il predetto grave turbamento.
Legittima difesa e responsabilità civile
L'art. 2044 c.c. esonera da responsabilità civile
"chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri". In
sostanza l'atto di difesa (legittima) non è ritenuto costituire un illecito
giuridico, con la conseguenza che non genera un obbligo di indennizzo.
Sul punto, la Corte di Cassazione (sent. n.
1665/2016) ha ritenuto che, in forza del generale "principio di
riferibilità o vicinanza della prova", l'aggredito avrà l'onere di provare
la riconducibilità della propria condotta alla scriminante della legittima
difesa per l'illegittima aggressione, mentre chi deduce l'eccesso colposo in
legittima difesa sarà tenuto a provare che la difesa sia stata eccessiva, ai
sensi dell'articolo 55 del codice penale.
La riforma della legittima difesa è
intervenuta anche sui riflessi civilistici della legittima difesa, per
evitare che colui che agisce nella propria abitazione per difendere se o altri
sia responsabile del danno cagionato. L'art. 2044 c.c., ritoccato dal d.d.l.,
stabilisce che la responsabilità di ha compiuto il fatto debba essere esclusa
nei casi di cui all'art. 52 (commi secondo, terzo e l'aggiunto quarto) c.p.
come modificato dal provvedimento stesso.
Nei casi di eccesso colposo di colui che ha
commesso il fatto per salvaguardare la propria o altrui incolumità, invece,
sarà dovuta al danneggiato un'indennità la cui misura è rimessa all'equo
apprezzamento del giudice, che dovrà però tenere conto della gravità, delle
modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere
dal danneggiato stesso.
Legittima difesa e gratuito patrocinio
La nuova legge interviene anche in materia di spese
di giustizia inserendo, dopo l'art. 115 del Testo Unico delle spese di
giustizia (d.P.R. n. 115/2002), un nuovo art. 115-bis (Liquidazione
dell’onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso
provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di
proscioglimento nel caso di legittima difesa).
La norma estende il gratuito patrocinio alla
persona nei cui confronti si procede penalmente, per fatti commessi in
condizioni di legittima difesa o eccesso colposo "domiciliare" (ex
art. 52, commi secondo, terzo e quarto, c.p. come modificati), ma in favore del
quale è disposta l'archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di
proscioglimento perché il fatto non costituisce reato, in quanto commesso in
presenza delle condizioni di cui all’art. 52, commi secondo, terzo e quarto,
del codice penale nonché all’articolo 55, secondo comma, del medesimo
codice.
Lo Stato avrà, tuttavia, diritto a ripetere le
somme anticipate nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini,
della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o
della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza
irrevocabile di condanna.
Giurisprudenza
sulla legittima difesa
Ecco una serie delle massime più rilevanti della
Cassazione in materia di legittima difesa:
Cassazione penale Sezione V sentenza del 6/4/2018 n. 15460
Non può essere configurato l’eccesso colposo
previsto dall’art. 55 c.p. in mancanza di una situazione di effettiva
sussistenza della singola scriminante, di cui si eccedono colposamente i
limiti. Ne consegue che vanno esclusi l’eccesso di legittima difesa e la
legittima difesa putativa, laddove l’aggressore attenti con arma da taglio
all’incolumità di un uomo disarmato mirando a zone vitali del corpo, senza
presentare a sua volta alcuna lesione dimostrativa di un’aggressione
patita.
Cassazione penale Sezione V sentenza del 12/10/2016 n. 49615
La causa di giustificazione della legittima difesa
(art. 52 cod. pen.) è applicabile anche nell'ipotesi di detenzione abusiva di
armi, sussistendone i presupposti di operatività e cioè previo accertamento
che, al momento in cui fu conseguita la disponibilità dell'arma, fosse
sussistente ed attuale un pericolo grave ed imminente e che pertanto, attese le
circostanze ed il contesto, la detenzione dell'arma potesse ritenersi
giustificata.
Cassazione penale Sezione IV sentenza del 3/5/2016 n. 33591
L'accertamento della legittima difesa, anche
putativa, deve essere effettuato valutando, con giudizio "ex ante",
le circostanze di fatto, in relazione al momento della reazione e al contesto
delle specifiche e peculiari circostanze concrete, al fine di apprezzare solo
in quel momento - e non "ex post" - l'esistenza dei canoni della proporzione
e della necessità di difesa, costitutivi dell'esimente della legittima difesa.
Cassazione penale Sezione V sentenza del 19/2/2015 n. 32381
È inapplicabile al reato di rissa la causa di
giustificazione della legittima difesa, considerato che i corrissanti sono
ordinariamente animati dall'intento reciproco di offendersi e accettano la
situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la
conseguenza che la loro difesa non può dirsi necessitata; essa può, tuttavia,
essere assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un'offesa che, per
essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova,
autonoma e in tal senso ingiusta.
Cassazione penale Sezione V sentenza del 13/02/2014 n. 11806
L'eccesso colposo in legittima difesa non comporta
l'assoluzione dell'imputato ma la riqualificazione del reato addebitatogli come
reato colposo con conseguente applicazione delle disposizioni concernenti i
delitti colposi, considerato che l'art. 55 c.p. non configura alcuna
fattispecie scriminante o esimente, limitandosi a ribadire in tema di cause di
giustificazione la disciplina generale dell'errore e della colpa di cui agli
art. 43 e 47 c.p.
Cassazione penale Sezione I sentenza del 19/02/2013 n. 3148
Il riconoscimento o l'esclusione della legittima
difesa, reale o putativa, e dell'eccesso colposo nella stessa costituiscono un
giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità quando gli elementi di
prova siano stati puntualmente accertati e logicamente valutati dal giudice di
merito.