La scelta della cremazione è fatta oggi da milioni di persone in
tutto il mondo. In Italia il rito è stato disciplinato da una legge del 2001
che regola la cremazione e le modalità di dispersione delle ceneri. La chiesa
cattolica, più propensa a conservare la pia consuetudine di seppellire i corpi
dei defunti, non proibisce la cremazione, a meno che questa non sia stata
scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana.
“Chiedo di essere fucilato nel cortile del carcere e che le mie
ceneri siano disperse al vento”. Questa la provocatoria richiesta scritta
presentatami da un detenuto tantissimi anni fa al ritorno da un processo dove
era stato condannato, a suo parere ingiustamente, a 25 anni di carcere. Mai
avrebbe immaginato che il suo pensiero sarebbe stato disciplinato veramente da
una legge di quello Stato che odiava tanto, la n.130 del 30.3.2001, (http://www.governo.it/Presidenza/USRI/confessioni/norme/legge_130_2001.pdf)
che regolamenta la cremazione e la dispersione delle ceneri, una legge rimasta
in sordina per molto tempo e che solo in questi ultimi anni sta entrando nelle
delibere consiliari dei vari Comuni, che devono attuarla impartendo le
necessarie direttive alla polizia mortuaria.
La scelta della cremazione si va diffondendo anche fra i
credenti per scelte personali, forse anche economiche (poche centinaia di euro
a fronte di migliaia di euro per un rito tradizionale) e trova l’adesione delle
amministrazioni comunali assillate dai sempre più insufficienti spazi nei
cimiteri. A Milano e in Lombardia raggiunge punte elevate mentre nel Sud è
ancora allo 0,2 % circa (http://www.italianacremazioni.it/cremazione-le-statistiche/)
Per legge la cremazione deve essere autorizzata dall’ufficiale
di stato civile del Comune ed è esclusa ovviamente in caso di morte dovuta a
reato o se vi sono sospetti sulla natura del decesso. In tal caso è necessario
il nulla osta dell’autorità giudiziaria.
La richiesta deve essere frutto delle ultime volontà
dell’interessato o, in mancanza, deve essere presentata dal coniuge o, secondo
la previsione normativa, dai parenti più stretti, dai legali rappresentanti,
etc.(art.3 legge citata).
Compiuta la cremazione, le ceneri sono sigillate in un’urna con
i dati anagrafici e, sempre nel doveroso rispetto delle volontà del defunto,
possono essere tumulate, interrate o affidate ai familiari.
Ove sia stato richiesto, possono essere anche disperse, ma solo
in aree a ciò opportunamente destinate all’interno dei cimiteri, in spazi
naturali o in aree private all’aperto, con il consenso dei proprietari che non
possono ricavare da tale attività un lucro. La dispersione delle ceneri è in
ogni caso vietata nei centri abitati e, se fatta in mare, laghi o fiumi, è
consentita solo nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
Quella indicata è la posizione dello Stato, disciplinata con la
legge citata. Tuttora controversa, invece, la posizione della Chiesa nonostante
che il Concilio Ecumenico del 1963 abbia abolito il divieto di farsi cremare (…
ricordati che sei polvere e polvere ritornerai, Genesi, 3,19). Nel 1968 la
Sacra Congregazione per il Culto Divino aveva autorizzato la concessione del
rito e delle esequie cristiane a chi avesse scelto la cremazione, pur
riconfermando il rispetto per il patrimonio del passato a proposito della
sepoltura dei cadaveri. Papa Paolo VI aveva detto: “Dovrà dirsi saggia riforma
quella che sarà in grado di armonizzare convenientemente il vecchio col nuovo”.
Una tale apertura ha innovato profondamente la secolare
posizione che ha sempre favorito la sepoltura nei cimiteri perché in tal modo
si onora il corpo del cristiano nel ricordo della morte, sepoltura e
resurrezione di Gesù. Ciò nonostante la Chiesa non ha abolito né l’art.1184 del
Codice Canonico che “nega il rito religioso delle esequie a chi sceglie la
cremazione del proprio corpo per ragioni contrarie alla fede cristiana – né
l’art. 1176 con il quale “… raccomanda vivamente che si conservi la pia
consuetudine di seppellire i corpi dei defunti; tuttavia non proibisce la
cremazione, a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla
dottrina cristiana”.
E’ altrettanto contrastata la scelta di non lasciare l’urna
cineraria al cimitero e di consegnarla invece alla famiglia che potrebbe
avvalersi – secondo la citata legge 130/2001 - della facoltà di spargere le
ceneri al vento, nel mare, in montagna o altri posti designati dal defunto. Va
contrastata con un’opportuna catechesi, dicono i vescovi, la prassi di
disperdere le ceneri – che affievolisce la memoria dei defunti - o di
conservarle al di fuori del cimitero o di un luogo sacro.
La consegna ai familiari o, peggio, la dispersione delle ceneri
nelle varie forme, è considerata da alcuni teologi segno di una scelta compiuta
per ragioni contrarie alla fede cristiana, tanto che non è esclusa da parte di
taluni vescovi l’applicazione del già citato art.1184 del codice canonico che
prevede in tal caso la privazione delle esequie ecclesiastiche. La dispersione
delle ceneri – secondo tale orientamento - rischia l’annientamento del culto
dei morti, ne rende più difficile il ricordo e suggerisce l’idea di far
scomparire in fretta ciò che non serve più. La scelta offerta dalla norma dello
Stato, quindi, mal si concilia con un’ortodossa osservanza del rito cattolico.
Questo dualismo è certamente rappresentativo della libertà di scelta, però pone
anche importanti interrogativi e suggerisce motivi di ampia riflessione per un
dibattito.
Da “….e polvere tornerai” di Aldo Maturo,
23.3.2009, in “Cronache e…dintorni”, Ediz.Nous,2014)