domenica 22 febbraio 2015

CREMAZIONE: ...E POLVERE TORNERAI


La scelta della cremazione è fatta oggi da milioni di persone in tutto il mondo. In Italia il rito è stato disciplinato da una legge del 2001 che regola la cremazione e le modalità di dispersione delle ceneri. La chiesa cattolica, più propensa a conservare la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti, non proibisce la cremazione, a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana.


Aldo Maturo


“Chiedo di essere fucilato nel cortile del carcere e che le mie ceneri siano disperse al vento”. Questa la provocatoria richiesta scritta presentatami da un detenuto tantissimi anni fa al ritorno da un processo dove era stato condannato, a suo parere ingiustamente, a 25 anni di carcere. Mai avrebbe immaginato che il suo pensiero sarebbe stato disciplinato veramente da una legge di quello Stato che odiava tanto, la n.130 del 30.3.2001, (http://www.governo.it/Presidenza/USRI/confessioni/norme/legge_130_2001.pdf) che regolamenta la cremazione e la dispersione delle ceneri, una legge rimasta in sordina per molto tempo e che solo in questi ultimi anni sta entrando nelle delibere consiliari dei vari Comuni, che devono attuarla impartendo le necessarie direttive alla polizia mortuaria.



La scelta della cremazione si va diffondendo anche fra i credenti per scelte personali, forse anche economiche (poche centinaia di euro a fronte di migliaia di euro per un rito tradizionale) e trova l’adesione delle amministrazioni comunali assillate dai sempre più insufficienti spazi nei cimiteri. A Milano e in Lombardia raggiunge punte elevate mentre nel Sud è ancora allo 0,2 % circa (http://www.italianacremazioni.it/cremazione-le-statistiche/)

Per legge la cremazione deve essere autorizzata dall’ufficiale di stato civile del Comune ed è esclusa ovviamente in caso di morte dovuta a reato o se vi sono sospetti sulla natura del decesso. In tal caso è necessario il nulla osta dell’autorità giudiziaria.
La richiesta deve essere frutto delle ultime volontà dell’interessato o, in mancanza, deve essere presentata dal coniuge o, secondo la previsione normativa, dai parenti più stretti, dai legali rappresentanti, etc.(art.3 legge citata).
Compiuta la cremazione, le ceneri sono sigillate in un’urna con i dati anagrafici e, sempre nel doveroso rispetto delle volontà del defunto, possono essere tumulate, interrate o affidate ai familiari.
Ove sia stato richiesto, possono essere anche disperse, ma solo in aree a ciò opportunamente destinate all’interno dei cimiteri, in spazi naturali o in aree private all’aperto, con il consenso dei proprietari che non possono ricavare da tale attività un lucro. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati e, se fatta in mare, laghi o fiumi, è consentita solo nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

Quella indicata è la posizione dello Stato, disciplinata con la legge citata. Tuttora controversa, invece, la posizione della Chiesa nonostante che il Concilio Ecumenico del 1963 abbia abolito il divieto di farsi cremare (… ricordati che sei polvere e polvere ritornerai, Genesi, 3,19). Nel 1968 la Sacra Congregazione per il Culto Divino aveva autorizzato la concessione del rito e delle esequie cristiane a chi avesse scelto la cremazione, pur riconfermando il rispetto per il patrimonio del passato a proposito della sepoltura dei cadaveri. Papa Paolo VI aveva detto: “Dovrà dirsi saggia riforma quella che sarà in grado di armonizzare convenientemente il vecchio col nuovo”.
Una tale apertura ha innovato profondamente la secolare posizione che ha sempre favorito la sepoltura nei cimiteri perché in tal modo si onora il corpo del cristiano nel ricordo della morte, sepoltura e resurrezione di Gesù. Ciò nonostante la Chiesa non ha abolito né l’art.1184 del Codice Canonico che “nega il rito religioso delle esequie a chi sceglie la cremazione del proprio corpo per ragioni contrarie alla fede cristiana – né l’art. 1176 con il quale “… raccomanda vivamente che si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti; tuttavia non proibisce la cremazione, a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana”.
E’ altrettanto contrastata la scelta di non lasciare l’urna cineraria al cimitero e di consegnarla invece alla famiglia che potrebbe avvalersi – secondo la citata legge 130/2001 - della facoltà di spargere le ceneri al vento, nel mare, in montagna o altri posti designati dal defunto. Va contrastata con un’opportuna catechesi, dicono i vescovi, la prassi di disperdere le ceneri – che affievolisce la memoria dei defunti - o di conservarle al di fuori del cimitero o di un luogo sacro.
La consegna ai familiari o, peggio, la dispersione delle ceneri nelle varie forme, è considerata da alcuni teologi segno di una scelta compiuta per ragioni contrarie alla fede cristiana, tanto che non è esclusa da parte di taluni vescovi l’applicazione del già citato art.1184 del codice canonico che prevede in tal caso la privazione delle esequie ecclesiastiche. La dispersione delle ceneri – secondo tale orientamento - rischia l’annientamento del culto dei morti, ne rende più difficile il ricordo e suggerisce l’idea di far scomparire in fretta ciò che non serve più. La scelta offerta dalla norma dello Stato, quindi, mal si concilia con un’ortodossa osservanza del rito cattolico. Questo dualismo è certamente rappresentativo della libertà di scelta, però pone anche importanti interrogativi e suggerisce motivi di ampia riflessione per un dibattito.

Da “….e polvere tornerai” di Aldo Maturo, 23.3.2009, in “Cronache e…dintorni”, Ediz.Nous,2014)