La legge n. 128/2001 (c.d. “pacchetto sicurezza”), al fine di fronteggiare determinate e recrudescenti condotte criminose, ha introdotto nell’ordinamento penale italiano, l’art. 624-bis che disciplina specificamente le due particolari forme di “furto in abitazione” e di “furto con strappo”, assurte a figure autonome di reato.
Da : http://www.studiocataldi.it/guide-diritto-penale/furto.asp
La legge n. 128/2001 (c.d. “pacchetto sicurezza”), al fine di fronteggiare determinate e recrudescenti condotte criminose, ha introdotto nell’ordinamento penale italiano, l’art. 624-bis che disciplina specificamente le due particolari forme di “furto in abitazione” e di “furto con strappo”.
Con l’introduzione di tale norma, le due fattispecie delittuose, precedentemente previste quali circostanze aggravanti di cui all’art. 625, 1° comma, nn. 1 e 4, c.p., sono assurte a figure autonome di reato, lesive, oltre che del patrimonio, anche della sfera personale della vittima.
Al primo comma l’art. 624-bis c.p. prevede il delitto di “furto in abitazione” che ricorre quando “chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in un altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa”.
Il quid pluris rispetto all’ipotesi di furto comune è in tale fattispecie il nesso finalistico tra l’introduzione nella privata dimora (o nelle pertinenze di essa) e l’impossessamento della cosa mobile altrui (Cass. n. 14868/2009), mentre il delitto non ricorre quando l’agente si sia introdotto con il consenso della vittima, a meno che non l’abbia carpito con l’inganno (Cass. n. 13582/2010).
La nozione di privata dimora di cui all’art. 624-bis c.p. è molto più ampia di quella della generica abitazione, ricomprendendo non solo i luoghi in cui il soggetto conduce la propria vita domestica, ma anche “tutti quei luoghi nei quali le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata” (cfr. da ultimo Cass. n. 2768/2015).
Al comma n. 2 l’art. 624-bis c.p. disciplina, invece, il “furto con strappo” (c.d. “scippo”) che si concretizza nell’impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, “strappandola di mano o di dosso alla persona”.
Il fatto materiale deve consistere cioè in un atto violento esercitato sulla cosa (strappata di dosso o di mano alla vittima) e non sulla persona (altrimenti si configurerebbe il diverso reato di rapina).
Entrambe le ipotesi di reato sono punite con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 309 a 1.032 euro, fatte salve le aggravanti previste dall’art. 625, 1° comma, c.p. o una o più delle circostanze indicate dall’art. 61 c.p. in presenza delle quali la pena prevista è da tre a dieci anni di reclusione e della multa da 206 a 1.549 euro.
Il dolo richiesto è quello specifico, ossia la coscienza e la volontà di introdursi in un luogo destinato ad altrui privata dimora o di strappare la cosa di mano o di dosso alla persona, con il fine di trarne profitto per sé o per altri.
Ambedue le figure delittuose sono procedibili d’ufficio e la competenza è del tribunale monocratico.
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Consigli : http://www.pinerolo-dintorni.it/news/furto-in-appartamento-la-guida-per-difendersi/