Aldo Maturo
Graziano Stacchio,
il benzinaio di Ponte Nanto che ha sparato contro i rapinatori che avevano
assaltato la Gioielleria Zancan, tenendo in ostaggio la giovane commessa del
negozio, è diventato un "eroe per caso" nell’immaginario collettivo.(http://www.liberoquotidiano.it/news/opinioni/11753606/Giordano---Noi-stiamo-con.html)
A seguito
della morte di uno dei rapinatori, pare che la Procura di Vicenza abbia
iscritto Stacchio nel registro degli indagati, quale atto dovuto per consentire
ai suoi difensori di partecipare agli accertamenti tecnici. L’ipotesi di reato
potrebbe essere quella di eccesso colposo in legittima difesa o nell’uso legittimo
delle armi.
Valutando la
sua posizione, alla luce di quanto riportato dalla stampa, credo che a favore
di Stacchio sussistono tutte le esimenti previste dalla legge per la legittima
difesa.
I presupposti
essenziali della legittima difesa sono costituiti, quindi, da una aggressione
ingiusta e da una reazione legittima: la prima deve concretizzarsi in un
pericolo attuale di un’offesa che, se non neutralizzata tempestivamente,
sfocerebbe nella lesione del diritto; la seconda attiene alla necessità di
difendersi, alla inevitabilità del pericolo ed alla proporzione tra difesa ed
offesa.
Nel caso specifico,
vi era una rapina in corso, una ragazza sequestrata (Genny,la commessa), i
complici armati fuori del negozio, il pericolo di vita per lo stesso benzinaio
contro cui un rapinatore ha sparato, invece di fuggire, quando lui ha tentato
di farli desistere sparando in aria un primo colpo di fucile (ed è vero perché
ha semidistrutto un balcone).
E’ da considerare,
invero, che la legge n.59/2006 ha aggiunto un secondo e terzo comma al
suindicato art. 52, a seguito dei quali sussiste il rapporto di proporzione se
taluno legittimamente presente in uno dei luoghi indicati dall’art. 641 c.p.
(abitazione altrui, altro luogo di privata dimora o appartenenze di essi) usa
un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o
altrui incolumità;
b) i beni propri o
altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
La disposizione di
cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto
all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale,
professionale o imprenditoriale.
Sempre nel caso del
benzinaio, non vi è dubbio che egli era legittimamente presente nella sua
stazione di servizio, che era in corso una rapina nella confinante gioielleria,
che era stata sequestrata la giovane commessa, che era stata messa in
pericolo la sua vita a seguito del conflitto a fuoco con i rapinatori.
Inconsistente, a mio
parere, sarebbe anche l’ipotesi di eccesso colposo. Questo si ha quando vi è
stata una reazione spropositata per difendere un diritto contro il pericolo
attuale di un'offesa ingiusta. Il confronto, chiaramente, non va fatto tra il
male subito (o che si poteva subire) e il male inflitto per reazione (che
potrebbe anche essere superiore a quello che si stava per patire). Si valutano
invece gli strumenti di difesa che l'aggredito aveva a sua disposizione e i
mezzi da lui adoperati. Se questi erano i soli che gli consentivano di
respingere l’offesa in corso, non si configurerà l'eccesso colposo ma scatterà
la scriminante della legittima difesa purché vi sia stata una aggressione
ingiusta e una reazione legittima. Nel fatto di cronaca in esame ci sono tutti
gli ingredienti (rapina, sequestro, tentato omicidio). La reazione legittima
del benzinaio è nata dalla necessità di difendersi, dalla inevitabilità del
pericolo per la sua vita e per quella della commessa, dalla proporzione tra la
difesa posta in essere (colpi di fucile) e l’offesa in atto (rapina,
sequestro, colpi di mitra).
Tra l’altro, ai fini
del giudizio di proporzione, si tiene conto anche delle condizioni fisiche
dell’aggressore rispetto a quelle dell’aggredito. E anche in questo caso Stacchio
è una persona di 65 anni che ha reagito contro dei rapinatori giovani e
armati.
In ultima analisi va
tenuto presente l’art. 2 n. 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo
(1950) (http://www.echr.coe.int/documents/convention_ita.pdf)
che stabilisce:
1. Il diritto alla
vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere
intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza
capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla
legge con tale pena.
2. La morte non si
considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un
ricorso alla forza resosi assolutamente necessario per garantire la difesa di
ogni persona contro la violenza illegale.
Diversa sarebbe
stata l’ipotesi – naturalmente per lui penalizzante - se il benzinaio
avesse continuato a sparare contro i rapinatori, uccidendone qualcuno, mentre
loro scappavano spaventati dalle sue fucilate. In tal caso il benzinaio
Stacchio avrebbe avuto problemi molto seri con la giustizia.