Cassazione: va chiesto il relativo codice al medico. Il
lavoratore deve verificare l’invio del certificato di malattia.
Rientra
tra gli obblighi del dipendente, assente dal lavoro per malattia, non solo
avvisare tempestivamente il datore di lavoro in merito alla propria assenza, ma
anche verificare che la procedura telematica di trasmissione del certificato di
malattia all’Inps da parte del medico curante sia avvenuta correttamente. In
mancanza di questo adempimento, laddove sia emerso che l’Inps non ha ricevuto
il certificato di malattia e che, quindi, il datore di lavoro non abbia potuto
effettuare il relativo controllo, risulta pienamente legittimo il licenziamento
disciplinare intimato per una prolungata assenza ingiustificata.
La Corte di cassazione ha espresso questo principio con la sentenza 15226/2016, nella quale è stato precisato che il lavoratore è esonerato dall’obbligo di inviare il certificato di malattia in forma cartacea, in quanto questa incombenza è stata sostituita dalla trasmissione telematica all’Inps da parte del medico curante, ma non dall’obbligo di accertarsi che la procedura informatica abbia avuto esito regolare, eventualmente richiedendo il numero di protocollo telematico che identifica il certificato di malattia.
Mentre in passato era onere del lavoratore consegnare in azienda il certificato di malattia rilasciato dal medico curante entro il termine fissato dal contratto collettivo applicato nell’impresa (per esempio 48 ore dall’insorgenza dello stato morboso) , oggi la trasmissione avviene direttamente da parte del medico mediante invio telematico all’Inps. La difesa del dipendente ha valorizzato questo mutato scenario per concludere che il dipendente era esente da censura rispetto alla mancata trasmissione dell’attestato medico di assenza per malattia.
La Corte d’appello di Cagliari non è stata dello stesso avviso, ritenendo legittimo il licenziamento per assenza ingiustificata oltre i quattro giorni lavorativi, sul duplice presupposto, da un lato, che il dipendente non ha avvisato l’azienda della sua assenza e, d’altro lato, che è preciso onere del lavoratore accertarsi che la trasmissione informatica all’Inps del certificato di malattia da parte del medico curante sia avvenuta regolarmente.
La gravità sul piano disciplinare dell’assenza ingiustificata è confermata dal fatto che il dipendente, dopo il periodo iniziale di assenza ingiustificata (30 agosto – 7 settembre 2012), in relazione al quale non è avvenuta la trasmissione telematica del certificato, ha giustificato la continuazione della malattia per un ulteriore periodo (fino al 30 settembre) sulla base di un certificato medico redatto il 14 settembre.
La Corte territoriale ha ritenuto privo di valore il certificato, in quanto attestante retroattivamente uno stato di malattia insorto svariati giorni prima della visita del medico curante. Si è ritenuta, in questo senso, l’irregolarità della certificazione retroattiva sull’assunto che il medico non può validamente certificare stati morbosi preesistenti che non siano stati accertati direttamente, bensì unicamente riferiti dal paziente.
La Corte di cassazione fa proprie le conclusioni maturate nel giudizio di merito e conferma, in particolare, che la richiesta al medico di emettere il certificato non esaurisce l’obbligo di diligenza cui è tenuto il lavoratore, in quanto il dipendente ha l’onere di controllare che il medico abbia effettivamente adottato la procedura informatica di trasmissione all’Inps, se del caso richiedendo il numero di protocollo telematico identificativo.
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