La
condotta di postare un commento sulla bacheca di Facebook realizza la
pubblicizzazione e la diffusione di esso e, se offensivo, configura un'aggravante,
la diffamazione a mezzo stampa, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni
o con la multa non inferiore ad euro 516,00.
di Dario La Marchesina –
17.7.2015
www.studioCataldi.it
Lo sviluppo
dei social network nella nostra società ha portato gli utenti a condividere un
numero sempre maggiore di contenuti attraverso commenti, foto ecc.; tuttavia
l’utilizzo di tali sistemi deve avvenire con una certa cautela per evitare di
incorrere in comportamenti sanzionabili penalmente dal nostro ordinamento.
Il delitto contro l’onore della
diffamazione è disciplinato dall’art. 595 del codice penale e punisce chiunque, fuori
dei casi in cui si configura l’ingiuria, offende l’altrui reputazione
comunicando con più persone; il terzo comma della norma prevede come circostanza
aggravante del reato l’offesa recata a mezzo della stampa o con qualsiasi altro
mezzo di pubblicità.
Ciò premesso l'interrogativo che
ci si pone è se il seguente: postare commenti dal contenuto diffamatorio sulla
bacheca di un social network come Facebook configura la fattispecie
aggravata prevista dall’art. 595 c.3 c.p.?
La Corte di Cassazione si è
pronunciata in modo affermativo sulla questione già nel gennaio 2014 e anche
recentemente nell'aprile 2015: nello specifico la Suprema Corte con sentenza n.
16712 del 22/01/2014 (qui sotto allegata) sancisce che sussiste l’aggravante
del mezzo di pubblicità qualora il fatto sia commesso sfruttando la
pubblicizzazione su un profilo di Facebook, in quanto l’inserimento di una
certa frase diffamatoria su tale social network la rende accessibile a una
moltitudine indeterminata di soggetti, che può essere più o meno ampia a
seconda che il contenuto sia pubblico o riservato ad una determinata cerchia di
soggetti.
Lo stesso orientamento è stato
ribadito dalla Cassazione nella sentenza n. 24431 del 28/04/2015 (qui sotto
allegata) dove si evidenzia nuovamente come la funzione principale di un social
network sia proprio quella di permettere a gruppi di soggetti di
socializzare condividendo le rispettive esperienze di vita, valorizzando in
primo luogo il rapporto interpersonale che, per le caratteristiche del mezzo, è
allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti.
Per questi motivi la condotta di
postare un commento sulla bacheca di Facebook realizza la pubblicizzazione e la
diffusione di esso, e se offensivo configura la fattispecie aggravata del
delitto di diffamazione ex art. 595 c.3 c.p.
Fonte: Diffamazione: il commento sulla bacheca di Facebook configura la fattispecie aggravata ex art. 595 c.3 c.p.
(www.StudioCataldi.it)