La
presenza o meno di una giusta causa e le conseguenze sul piano civile e penale.
Avv. Luisa Camboni -
- Uno dei quesiti cui
spesso l'avvocato si trova a dover dare una risposta è:“A quali conseguenze
vado incontro in caso di abbandono del
tetto coniugale?".
Premettendo che è
sempre consigliabile non abbandonare il tetto coniugale in assenza di un
provvedimento del giudice se non ci sono validi motivi (ciò al fine di evitare
situazioni disastrose, situazioni che si ripercuotono, poi, in sede di
separazione o di divorzio), nella maggior parte dei casi, tuttavia, tale
consiglio viene disatteso, in quanto nella coppia in crisi tendono a prevalere
sentimenti (di rabbia, odio, disprezzo, ecc.) che spingono a lasciare
l'abitazione familiare.
Prima di esaminare
in quali casi è legittimo l’abbandono e quali sono le conseguenze, vediamo di
dare una definizione all’espressione “abbandono del
tetto coniugale”.
Con questa
espressione si intende l’allontanamento di un coniuge con o senza figli dalla
casa familiare, interrompendo, così, la coabitazione matrimoniale.
E’ bene ricordare
che tra gli obblighi che scaturiscono dal vincolo matrimoniale il nostro
legislatore prevede quello della coabitazione.
Quindi, la condotta
del coniuge che si allontana dal tetto coniugale, senza una “giusta causa”, è
sanzionata dal codice civile con il
cosiddetto “addebito”. Esistono, però, dei casi in cui l’allontanamento viene
considerato legittimo, ovvero in presenza di determinate situazioni:
- tutelarsi da
condotte violente per la propria incolumità fisica e psichica;
- infedeltà;
- invadenza dei
parenti;
- mancanza di intesa
sessuale;
- comportamento
dispotico del coniuge.
Il coniuge che
abbandona il tetto coniugale deve dimostrare la sussistenza di una delle
"giuste cause" elencate, tale da giustificare l’allontanamento. In
altri termini, deve provare che l’allontanamento è conseguenza di una
preesistente intollerabilità della convivenza e che proprio a causa di tale
situazione di intollerabilità, ne è conseguito l’abbandono.
In mancanza, dunque,
è sempre bene attendere la prima udienza davanti al presidente del tribunale
che autorizza i coniugi a vivere separati.
Vediamo ora quali
sono le conseguenze in sede civile e in sede penale dell'abbandono.
Sotto il profilo
civile il coniuge che abbandona il tetto coniugale senza una “giusta
causa” viola i doveri coniugali ex art. 143 c.c.esponendosi, così, al
rischio di vedersi addebitare la separazione, con tutte le conseguenze del caso
(si pensi alla perdita del diritto all’assegno
di mantenimento).
Sotto il profilo
penale la condotta dell’abbandono del
tetto coniugale configurerebbe il reato di cui all’art. 570 c.p.così
rubricato “ Violazione
degli obblighi di assistenza familiare” che stabilisce “Chiunque,
abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria
all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza
inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge è punito con
la reclusione fino a un anno o con la multa da € 103,00 a € 1.032,00”.
Sul punto la Suprema
Corte - con sentenza n. 12310/2012 - ha stabilito che perché possa dirsi
configurato il reato de quo è necessario che l’allontanamento “risulti
ingiustificato e connotato da un effettivo disvalore etico e sociale”.
In altri termini,
solo nel caso in cui sussista un valido motivo e sempre che il coniuge non
abbia fatto venire meno i mezzi di sussistenza ai figli, l’abbandono del
tetto coniugale sarà legittimo, con esclusione della responsabilità
penale.
Nel caso di
allontanamento dal tetto coniugale di un coniuge con figli, chi scrive ritiene
necessario evidenziare che il coniuge che si allontana con i figli deve
obbligatoriamente indicare indirizzo e recapito telefonico per risultare
reperibile in caso di situazioni di urgenza.
In ogni caso, non
può essere impedito all’altro coniuge di vedere la prole sino a che non vi sia
un provvedimento del giudice che decida sul punto.
E, ancora, è bene in
tale situazione non far venire meno, di propria volontà, il sostegno materiale
verso il coniuge e i figli.
Al riguardo è bene
menzionare la sentenza n°11981/2013, con la quale i Giudici di Piazza Cavour
hanno stabilito che: “se la madre decide di allontanarsi dal tetto coniugale
portando con sè i figli, protraendo l'allontanamento nel tempo, in sede di
separazione, non può chiedere l'assegnazione della casa coniugale.
L'assegnazione della casa coniugale consegue, infatti, alla stabile dimora del
figlio presso l'abitazione di uno dei genitori e, dunque, si può escludere nei
casi in cui il minore venga allontanato, anche se poi vi faccia ritorno; è,
dunque, necessario che ci sia un collegamento stabile con l'abitazione che
rappresenta il domicilio del minore che vive con il genitore
collocatario”.
Alla luce di quanto
esposto, viste le conseguenze cui si andrebbe incontro, il consiglio di chi
scrive è “meglio non agire di impulso e, vista la delicatezza della materia,
farsi consigliare da un avvocato matrimonialista”.
Fonte: Abbandono del tetto coniugale: quando è legittimo? Quali conseguenze?
(www.StudioCataldi.it)