domenica 26 novembre 2017

IL BRACCIALETTO ELETTRONICO

 

Sono diventati  più famosi in questi ultimi mesi per le cronache relative a stalker e donne perseguitate da mariti, fidanzati o amanti abbandonati

Ne abbiamo duemila. Per l'acquisto e per farli funzionare abbiamo speso 173 milioni di euro. In Italia un braccialetto costa 86.500 euro e i costi sono a carico dello Stato.

 Aldo Maturo
Avvocato




Il braccialetto elettronico, questo oggetto semisconosciuto che potrebbe davvero servire a svuotare le carceri da migliaia di detenuti a basso indice di pericolosità, sottraendoli, tra l’altro, alle lezioni di scuola del crimine che caratterizza inevitabilmente le nostre strutture penitenziarie. Ne abbiamo acquistato duemila (che nel 2004 si pensava fossero sufficienti) e abbiamo speso 173 milioni per farli funzionare, 86.500 euro l'uno, il prezzo di un bracciale di alta gioielleria.

Come funziona?

Il braccialetto elettronico, previsto dall’art. 275 bis comma 1 del c.p.p.,  si applica alla caviglia. Nell’abitazione del soggetto interessato viene installata una centralina , chiamata Unità di Sorveglianza, che riceve istantaneamente i segnali inviati dal braccialetto se questo resta nel campo di copertura attivo tra i due apparati elettronici. Questa copertura copre l’abitazione. Se il soggetto controllato si allontana dal perimetro coperto dal segnale o danneggia l’apparato, si perde il contatto tra centralina e braccialetto e scatta il segnale di avvertimento nella Sala Operativa delle forze dell’ordine cui è collegato il congegno.

L’operatore di polizia, con una linea telefonica dedicata, può mettersi immediatamente in contatto con il detenuto per chiedere spiegazioni sulle cause del mancato collegamento. Se c’è stata manomissione o se il soggetto è “evaso”, manderà una pattuglia per andare a controllare a domicilio la causa della perdita di segnale. E’ chiaro che se il braccialetto è stato manomesso o il detenuto si è allontanato perché ha deciso di uscire di casa o di evadere, la pattuglia non potrà che prenderne atto e lanciare l’allarme. Il ritardo è inevitabile e il vantaggio per il detenuto è scontato.

Utilità

Indubbiamente il ricorso al braccialetto elettronico serve, come già detto, non solo a sfoltire le carceri dai soggetti meno pericolosi ma è utile anche alle forze di polizia che possono evitare di impegnare il personale per visitare e controllare giornalmente le migliaia di detenuti ammessi a fruire di misure detentive domiciliari.

Diffusione

Da quando è nato, circa 15 anni fa, il braccialetto non è mai stato tanto apprezzato ed anzi per molti anni è stato del tutto ignorato. Alla fine del 2013 ce ne erano in funzione 86 ma solo perché cominciò ad essere utilizzato per gli stalker. Con il decreto legge n.92 del 28.6.2014 e la successiva legge 16.4.2015 n. 47 è stata rivoluzionata la custodia cautelare sia per sfoltire le carceri che per evitare le sanzioni minacciate dalla Corte Europea dei Diritti dell’uomo. Praticamente  si è stabilito che non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Non puo', altresì, applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sara' superiore a tre anni.

Con la nuova normativa i giudici hanno fatto ampio ricorso all’uso del braccialetto elettronico, la cui disponibilità si è inevitabilmente esaurita.


La Cassazione sulla carenza di braccialetti

Ma cosa succede se un detenuto chiede l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con il “braccialetto elettronico” o la sostituzione della custodia in carcere con la predetta misura e ci si rende conto che non ci sono braccialetti disponibili?

La Cassazione, Sentenza Sezioni n. 20769 del 28.4.2016 (http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2016/05/cass-pen-sez-un-20769-2016.pdf) ha stabilito che:

«Il giudice, escluso ogni automatismo nei criteri di scelta delle misure, qualora abbia accertato l’indisponibilità del suddetto dispositivo elettronico, deve valutare, ai fini dell’applicazione o della sostituzione della misura coercitiva, la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna di esse in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto».

In sostanza il giudice, se accetta l’istanza del detenuto tesa ad ottenere una misura sostitutiva della custodia cautelare in carcere, nel prendere atto della indisponibilità del braccialetto elettronico, deve valutare se la misura che intende concedere è compatibile con le esigenze cautelari, correlandole anche alla personalità e alla pericolosità del soggetto interessato.