Sono diventati più famosi in questi ultimi mesi per le cronache relative a stalker e donne perseguitate da mariti, fidanzati o amanti abbandonati
Ne abbiamo duemila. Per l'acquisto e per farli funzionare abbiamo speso 173 milioni di euro. In Italia un braccialetto costa 86.500 euro e i costi sono a carico dello Stato.
Aldo Maturo
Avvocato
Il braccialetto
elettronico, questo oggetto semisconosciuto che potrebbe davvero servire a
svuotare le carceri da migliaia di detenuti a basso indice di pericolosità,
sottraendoli, tra l’altro, alle lezioni di scuola del crimine che caratterizza
inevitabilmente le nostre strutture penitenziarie. Ne abbiamo acquistato
duemila (che nel 2004 si pensava fossero sufficienti) e abbiamo speso 173 milioni per farli funzionare, 86.500 euro l'uno, il prezzo di un bracciale di alta gioielleria.
Come funziona?
Il braccialetto
elettronico, previsto dall’art. 275 bis comma 1 del c.p.p., si applica alla caviglia. Nell’abitazione del
soggetto interessato viene installata una centralina , chiamata Unità di
Sorveglianza, che riceve istantaneamente i segnali inviati dal braccialetto se
questo resta nel campo di copertura attivo tra i due apparati elettronici.
Questa copertura copre l’abitazione. Se il soggetto controllato si allontana
dal perimetro coperto dal segnale o danneggia l’apparato, si perde il contatto
tra centralina e braccialetto e scatta il segnale di avvertimento nella Sala
Operativa delle forze dell’ordine cui è collegato il congegno.
L’operatore di polizia,
con una linea telefonica dedicata, può mettersi immediatamente in contatto con
il detenuto per chiedere spiegazioni sulle cause del mancato collegamento. Se
c’è stata manomissione o se il soggetto è “evaso”, manderà una pattuglia per
andare a controllare a domicilio la causa della perdita di segnale. E’ chiaro
che se il braccialetto è stato manomesso o il detenuto si è allontanato perché
ha deciso di uscire di casa o di evadere, la pattuglia non potrà che prenderne
atto e lanciare l’allarme. Il ritardo è inevitabile e il vantaggio per il
detenuto è scontato.
Utilità
Indubbiamente il ricorso al
braccialetto elettronico serve, come già detto, non solo a sfoltire le carceri
dai soggetti meno pericolosi ma è utile anche alle forze di polizia che possono
evitare di impegnare il personale per visitare e controllare giornalmente le
migliaia di detenuti ammessi a fruire di misure detentive domiciliari.
Diffusione
Da quando è nato, circa
15 anni fa, il braccialetto non è mai stato tanto apprezzato ed anzi per molti
anni è stato del tutto ignorato. Alla fine del 2013 ce ne erano in funzione 86
ma solo perché cominciò ad essere utilizzato per gli stalker. Con il decreto
legge n.92 del 28.6.2014 e la successiva legge 16.4.2015 n. 47 è stata rivoluzionata
la custodia cautelare sia per sfoltire le carceri che per evitare le sanzioni
minacciate dalla Corte Europea dei Diritti dell’uomo. Praticamente si è stabilito che non può essere applicata
la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti
domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la
sospensione condizionale della pena. Non puo', altresì, applicarsi la misura
della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del
giudizio, la pena detentiva da eseguire non sara' superiore a tre anni.
Con la nuova normativa i
giudici hanno fatto ampio ricorso all’uso del braccialetto elettronico, la cui
disponibilità si è inevitabilmente esaurita.
La Cassazione sulla carenza di braccialetti
Ma cosa succede se un
detenuto chiede l’applicazione della
misura cautelare degli arresti domiciliari con il “braccialetto elettronico” o
la sostituzione della custodia in carcere con la predetta misura e ci si rende
conto che non ci sono braccialetti disponibili?
La Cassazione, Sentenza Sezioni n. 20769 del 28.4.2016 (http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2016/05/cass-pen-sez-un-20769-2016.pdf)
ha stabilito che:
«Il
giudice, escluso ogni automatismo nei criteri di scelta delle misure, qualora
abbia accertato l’indisponibilità del suddetto dispositivo elettronico, deve
valutare, ai fini dell’applicazione o della sostituzione della misura
coercitiva, la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna di
esse in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto».
In sostanza il giudice, se accetta l’istanza del
detenuto tesa ad ottenere una misura sostitutiva della custodia cautelare in
carcere, nel prendere atto della indisponibilità del braccialetto elettronico,
deve valutare se la misura che intende concedere è compatibile con le esigenze
cautelari, correlandole anche alla personalità e alla pericolosità del soggetto
interessato.