Capita
sempre più spesso che nei condomini ci siano dei vicini morosi, che
puntualmente non pagano le spese comuni, magari quelle per i lavori di
rifacimento del tetto del palazzo.
O addirittura quelle di luce e riscaldamento degli ambienti comuni gravando
sulle spalle dei condòmini in regola. In questo caso spetta all’amministratore
del condominio agire in modo repentino. 8 punti su come tutelarsi.
Da Enti e
Tribunali – 17.5.2017
Ecco in otto passi quali sono le procedure in questi casi, sulle quali l’assemblea dei condòmini deve vigilare.
- L’amministratore deve chiedere ai
condòmini il pagamento delle spese non appena sia stato approvato il loro
riparto dall’assemblea di condominio.
- Se un condòmino non paga,
l’amministratore dovrà insistere. Se a nulla valgono i suoi solleciti, allora
dovrà far intervenire un avvocato affinché richieda un decreto ingiuntivo
esecutivo contro il condòmino moroso.
- L’assemblea può decidere di concedere
più tempo al moroso per saldare il suo debito. Ma se ciò non avviene,
l’amministratore ha l’obbligo di agire per la riscossione forzosa del credito
entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
- L’amministratore che non dovesse
prendere provvedimenti in tal senso può essere revocato senza preavviso dal suo
incarico e può essergli richiesto il risarcimento del danno. Anche un singolo
condòmino, in disaccordo con l’assemblea, può chiedere al giudice la revoca
dell’amministratore.
- Se non c’è verso di ottenere dal
condòmino moroso il dovuto, l’amministratore deve informare i creditori del
condominio che non sono stati pagati fornendo i dati anagrafici dei morosi.
Questi dovranno agire prima contro i condòmini morosi e, solo in caso di
insuccesso, contro tutti gli altri condòmini in regola con i pagamenti.
- Nel momento in cui il creditore
insoddisfatto si rivolge infine contro i condòmini in regola, lo deve fare in
proporzione ai millesimi di quest’ultimo: non può quindi chiedergli l’intero
pagamento, ma solo la quota proporzionata al valore del suo appartamento.
- Intanto il moroso che riceve il
decreto ingiuntivo per gli oneri di condominio ha 40 giorni per fare
opposizione e a quel punto inizia una causa civile.
- Al condòmino moroso che non si oppone
potrà essere pignorato lo stipendio, la pensione, il conto corrente o la casa.