sabato 5 agosto 2017

I "GUANTI BIANCHI" DELLA GUARDIA DI FINANZA


Già dal 2003 era stata abrogata la norma che puniva il cliente sprovvisto di fattura o scontrino in caso di controllo fiscale. Con una nuova circolare il Comando Generale della GdF raccomanda l’utilizzo dei “guanti bianchi” nell’acquisizione di notizie dai clienti dei negozi trovati senza scontrino.

 
E' noto che in caso di evasione fiscale da parte del negoziante, il cliente non rischia nulla: così, se la Guardia di Finanza, nel corso di una verifica su strada, dovesse chiedere lo scontrino all’acquirente trovato all’uscita del negozio con la busta della spesa o la confezione di un prodotto appena comprato, non può elevargli alcuna sanzione; può tuttavia interrogarlo per acquisire informazioni e notizie in merito alla vendita e, successivamente, procedere all’accertamento della violazione fiscale nei confronti dell’esercente commerciale. 


La norma che stabiliva la sanzione a carico dell’acquirente trovato senza scontrino [1] è stata infatti abrogata nel 2003 [2] ed oggi, pertanto, non è più in vigore. A ricordarlo è una recente circolare della Comando Generale della Guardia di Finanza che ha appena diramato le istruzioni operative in merito ai controlli su strada relativi al corretto rilascio degli scontrini e delle ricevute. Gli agenti della Finanza potranno sì acquisire informazioni dai clienti dei negozi, ma non certo multarli o creare situazioni di «disagio, preoccupazione, oppure turbamento». Ma procediamo con ordine e vediamo che rischia l’acquirente se non ha lo scontrino.

Quali sanzioni a carico dell’acquirente trovato senza scontrino?

Una norma varata nel lontano 1997 [3] stabiliva che «al destinatario dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale che, a richiesta degli organi accertatori, nel luogo della prestazione o nelle sue adiacenze, non esibisce il documento o lo esibisce con indicazione di un corrispettivo inferiore a quello reale si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire due milioni». Insomma, l’acquirente trovato senza scontrino veniva sanzionato al pari del negoziante. Come abbiamo appena detto, tale norma è stata eliminata dal 2003. La conseguenza è che, seppure il consumatore che acquista un bene o un servizio ha diritto a pretendere lo scontrino, e in caso di mancato rilascio può segnalare il negoziante all’Agenzia delle Entrate o alla Guardia di Finanza, se però tale scontrino viene smarrito, buttato immediatamente a terra o lasciato sul bancone del negozio per trascuratezza, il cliente non può essere multato o sanzionato. Insomma, la riposta alla domanda «che rischia l’acquirente se non ha scontrino ?» è «Nulla!».  

Il cliente di un esercizio commerciale, che a richiesta della Finanza viene trovato senza scontrino non è più sanzionabile. Ma poiché le sanzioni per il caso del mancato rilascio dello scontrino o della fattura restano pur sempre in capo al commerciante – il quale dovrà dimostrare di aver adempiuto all’obbligo fiscale – gli agenti della Guardia di Finanza potranno quantomeno interrogare il cliente appena uscito da un negozio per avere notizie in merito all’effettivo rilascio dello scontrino o della fattura. Vediamo, dunque, come potrà avvenire l’interrogatorio da parte della Finanza.

L’interrogatorio della Finanza nei confronti dell’acquirente senza scontrino

Con la circolare citata in apertura, il Comando Generale della GdF raccomanda l’utilizzo dei “guanti bianchi” nell’acquisizione di notizie dai clienti dei negozi trovati senza scontrino. Visto l’impatto che tale attività di controllo produce sull’opinione pubblica, viene raccomandato di non creare «disagio, preoccupazione, oppure turbamento» che, in certe categorie di persone, è più facile generare. Resta pur sempre facoltà della pattuglia della GdF di fermare il cliente per strada o all’uscita da un esercizio pubblico; la Forza di Polizia deve  qualificarsi mostrando la tessera di riconoscimento; i finanzieri dovranno evitare controlli su minorenni, persone affette da infermità mentali o da forme di inagibilità fisica come possono essere gli anziani, gli ubriachi e, «più in generale, coloro che manifestino evidenti disagi di altra natura.

I controlli sulla corretta emissione di scontrini e ricevute – prosegue la circolare – diretti sulla clientela dovranno essere indirizzati verso categorie di persone in grado di poter fornire informazioni attendibili soprattutto per migliorare l’efficacia delle verifiche e limitare «l’insorgere di situazioni di criticità o incomprensioni». In buona sostanza, occorre evitare «l’erroneo convincimento nella collettività e negli organi di informazione» di un’attività di controllo sproporzionata rispetto agli effettivi interessi fiscali da tutelare.
Gli interventi dei finanzieri dovranno concentrarsi soprattutto nei confronti di attività economiche e commerciali che vendono beni o servizi di più elevato valore economico o che hanno orari di apertura al pubblico serali o notturni come, ad esempio, ristoranti, pub, bar o magari negozi e boutique dei località balneari.
Chi fa le verifiche sugli scontrini dovrà avere, oltre alle capacità professionali, anche doti di equilibrio e esperienza, con un approccio ispirato a cortesia e ove necessario «sensibilità nei riguardi dei casi di evidente disagio personale». Inoltre, la scelta su chi effettuare i controlli non deve ricadere su un numero ristretto di soggetti soprattutto se di minori dimensioni o che effettuano numerose transazioni di modico importo.
Nell’ambito dei controlli di esercizi commerciali, in località turistiche soprattutto, vicino a commercianti abusivi o che vendono prodotti contraffatti, le indicazioni del comando generale alle Fiamme gialle sono precise: «è di tutta evidenza come l’eventuale verbalizzazione di un commerciante al minuto per l’omesso rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale e la contestuale presenza, nelle immediate vicinanze di un venditore non in regola, che, peraltro, può offrire al pubblico merce illegale, possa ripercuotersi negativamente sull’immagine dell’attività della Guardia di finanza svolta a tutela degli operatori onesti, producendo un effetto di sfiducia estesa alla più ampia azione dello Stato. Per queste ragioni, laddove ci siano contesti territoriali connotati dalla presenza di venditori abusivi, la precedenza va data alla repressione di questi fenomeni».
note
[1] D.lgs. n. 471/1997.
[2] Dl n. 269/2003, art. 33, conv. in legge n. 326/2003.
[3] Art. 11 co. 6, d.lgs. n. 471/1997.