Già dal 2003 era stata abrogata la
norma che puniva il cliente sprovvisto di fattura o scontrino in caso di
controllo fiscale. Con una nuova circolare il Comando Generale della GdF raccomanda
l’utilizzo dei “guanti bianchi” nell’acquisizione di notizie dai clienti dei
negozi trovati senza scontrino.
E' noto che in caso di
evasione fiscale da parte del negoziante, il cliente non rischia nulla: così,
se la Guardia di Finanza, nel corso di una verifica su strada, dovesse chiedere
lo scontrino all’acquirente trovato all’uscita del negozio con la busta della
spesa o la confezione di un prodotto appena comprato, non può elevargli alcuna
sanzione; può tuttavia interrogarlo per acquisire informazioni e notizie in
merito alla vendita e, successivamente, procedere all’accertamento della
violazione fiscale nei confronti dell’esercente commerciale.
La norma che stabiliva la
sanzione a carico dell’acquirente trovato senza scontrino [1] è stata infatti abrogata
nel 2003 [2] ed oggi, pertanto, non è più in vigore. A ricordarlo è una
recente circolare della Comando Generale della Guardia di Finanza che ha appena
diramato le istruzioni operative in merito ai controlli su strada relativi al
corretto rilascio degli scontrini e delle ricevute. Gli agenti della
Finanza potranno sì acquisire informazioni dai clienti dei negozi, ma non certo
multarli o creare situazioni di «disagio, preoccupazione, oppure turbamento».
Ma procediamo con ordine e vediamo che rischia l’acquirente se non ha lo scontrino.
Quali sanzioni a carico
dell’acquirente trovato senza scontrino?
Una norma varata nel
lontano 1997 [3] stabiliva che «al destinatario dello scontrino fiscale e della
ricevuta fiscale che, a richiesta degli organi accertatori, nel luogo della
prestazione o nelle sue adiacenze, non esibisce il documento o lo esibisce con
indicazione di un corrispettivo inferiore a quello reale si applica la sanzione
amministrativa da lire centomila a lire due milioni». Insomma, l’acquirente
trovato senza scontrino veniva sanzionato al pari del negoziante. Come
abbiamo appena detto, tale norma è stata eliminata dal 2003. La conseguenza è
che, seppure il consumatore che acquista un bene o un servizio ha diritto a
pretendere lo scontrino, e in caso di mancato rilascio può segnalare il
negoziante all’Agenzia delle Entrate o alla Guardia di Finanza, se però tale
scontrino viene smarrito, buttato immediatamente a terra o lasciato sul bancone
del negozio per trascuratezza, il cliente non può essere multato o sanzionato. Insomma,
la riposta alla domanda «che rischia l’acquirente se non ha scontrino ?» è «Nulla!».
Il cliente di un
esercizio commerciale, che a richiesta della Finanza viene trovato senza
scontrino non è più sanzionabile. Ma poiché le sanzioni per il caso del mancato
rilascio dello scontrino o della fattura restano pur sempre in capo al
commerciante – il quale dovrà dimostrare di aver adempiuto all’obbligo
fiscale – gli agenti della Guardia di Finanza potranno quantomeno
interrogare il cliente appena uscito da un negozio per avere notizie in
merito all’effettivo rilascio dello scontrino o della fattura. Vediamo, dunque,
come potrà avvenire l’interrogatorio da parte della Finanza.
L’interrogatorio della
Finanza nei confronti dell’acquirente senza scontrino
Con la circolare citata
in apertura, il Comando Generale della GdF raccomanda l’utilizzo dei “guanti
bianchi” nell’acquisizione di notizie dai clienti dei negozi trovati senza
scontrino. Visto l’impatto che tale attività di controllo produce
sull’opinione pubblica, viene raccomandato di non creare «disagio,
preoccupazione, oppure turbamento» che, in certe categorie di persone, è più
facile generare. Resta pur sempre facoltà della pattuglia della GdF di fermare
il cliente per strada o all’uscita da un esercizio pubblico; la Forza di
Polizia deve qualificarsi mostrando la tessera di riconoscimento; i
finanzieri dovranno evitare controlli su minorenni, persone affette da
infermità mentali o da forme di inagibilità fisica come possono essere gli
anziani, gli ubriachi e, «più in generale, coloro che manifestino evidenti
disagi di altra natura.
I controlli sulla
corretta emissione di scontrini e ricevute – prosegue la circolare – diretti
sulla clientela dovranno essere indirizzati verso categorie di persone in grado
di poter fornire informazioni attendibili soprattutto per migliorare
l’efficacia delle verifiche e limitare «l’insorgere di situazioni di criticità
o incomprensioni». In buona sostanza, occorre evitare «l’erroneo
convincimento nella collettività e negli organi di informazione» di un’attività
di controllo sproporzionata rispetto agli effettivi interessi fiscali da
tutelare.
Gli interventi dei
finanzieri dovranno concentrarsi soprattutto nei confronti di attività
economiche e commerciali che vendono beni o servizi di più elevato valore
economico o che hanno orari di apertura al pubblico serali o notturni
come, ad esempio, ristoranti, pub, bar o magari negozi e boutique dei località
balneari.
Chi fa le verifiche sugli
scontrini dovrà avere, oltre alle capacità professionali, anche doti di equilibrio
e esperienza, con un approccio ispirato a cortesia e ove necessario
«sensibilità nei riguardi dei casi di evidente disagio personale». Inoltre,
la scelta su chi effettuare i controlli non deve ricadere su un numero
ristretto di soggetti soprattutto se di minori dimensioni o che effettuano
numerose transazioni di modico importo.
Nell’ambito dei controlli
di esercizi commerciali, in località turistiche soprattutto, vicino a commercianti
abusivi o che vendono prodotti contraffatti, le indicazioni del comando
generale alle Fiamme gialle sono precise: «è di tutta evidenza come l’eventuale
verbalizzazione di un commerciante al minuto per l’omesso rilascio dello
scontrino o della ricevuta fiscale e la contestuale presenza, nelle immediate
vicinanze di un venditore non in regola, che, peraltro, può offrire al pubblico
merce illegale, possa ripercuotersi negativamente sull’immagine dell’attività
della Guardia di finanza svolta a tutela degli operatori onesti, producendo un
effetto di sfiducia estesa alla più ampia azione dello Stato. Per queste
ragioni, laddove ci siano contesti territoriali connotati dalla presenza di
venditori abusivi, la precedenza va data alla repressione di questi fenomeni».
note
[1] D.lgs. n. 471/1997.
[2] Dl n. 269/2003, art.
33, conv. in legge n. 326/2003.
[3] Art. 11 co. 6, d.lgs.
n. 471/1997.