martedì 8 agosto 2017

IL CODICE DI CONDOTTA PER LE O.N.G.


Il Codice di Condotta che deve essere firmato dalle navi ONG (Organizzazione Non Governativa) che operano nel mediterraneo per salvare gli emigranti che tentato l’attraversata dalla Libia all’Italia è formato da 13 Regole.  Alle ONG che non sottoscrivono il Codice potrà essere vietato l’attracco delle loro navi nei porti italiani.

 
Ecco le 13 regole:
1)"Assoluto divieto" per le navi umanitarie di entrare in acque libiche, che possono essere raggiunte "solo se c'è un evidente pericolo per la vita umana in mare".


2)Non spegnere o ritardare la trasmissione dei segnali di identificazione.
3)Non telefonare o mandare segnali luminosi per facilitare la partenza e l'imbarco di mezzi che trasportano migranti, per "non facilitare i contatti con i trafficanti".
4)Non trasportare migranti su altre navi, italiane o di assetti internazionali, tranne che in situazione di emergenza. E dopo il salvataggio, le navi delle organizzazioni "dovranno completare l'operazione portando i migranti in un porto sicuro".
5)Obbligo ad accogliere a bordo ufficiali di polizia giudiziaria per indagini collegate al traffico di esseri umani.
6)Non ostruire le operazioni di ricerca e soccorso della guardia costiera libica, per "lasciare il controllo di quelle acque alla responsabilità delle competenti autorità territoriali".
7)Tenere aggiornato il competente Centro di coordinamento marittimo sull'andamento dei soccorsi.
8)Dichiarare le fonti di finanziamento per le attività di salvataggio in mare.
9)Obbligo di notificare al Centro di coordinamento marittimo del proprio Stato di bandiera l'intervento, "così che questo Stato è informato sulle attività della nave e può assumere la responsabilità anche per finalità di sicurezza marittima".
10)Possesso di una certificazione che attesta l'idoneità tecnica per le attività di salvataggio.
11)Obbligo a collaborare lealmente con le autorità di sicurezza pubblica della località di sbarco dei migranti, provvedendo - ad esempio - a fornire prima dell'arrivo documenti sull'intervento svolto e sulla situazione sanitaria a bordo.
12)Obbligo a trasmettere tutte le informazioni di interesse investigativo alle autorità di polizia italiane, consegnando nel contempo ogni oggetto che potrebbe costituire prova di un atto illegale.
13) Recuperare, "una volta soccorsi i migranti e nei limiti del possibile", le imbarcazioni improvvisate ed i motori fuoribordo usati dai trafficanti di uomini.