Non sarà più reato ma illecito
amministrativo punito con la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da
5.000 a 15.000 euro e con il fermo
amministrativo del veicolo per 3 mesi
ADNKRONOS 05/02/2016
Dal 6 febbraio 2016 entra in vigore la normativa che, tra gli
altri, prevede la depenalizzazione del reato di guida senza patente previsto dal Codice della Strada. Lo ricorda la polizia,
illustrando cosa cambia con la depenalizzazione.
Guidare un ciclomotore, un motoveicolo, un autoveicolo o una
macchina agricola senza essere munito di patente, perché mai conseguita ovvero
perché la patente precedentemente posseduta era stata revocata con
provvedimento definitivo già notificato all’interessato, non sarà più reato
ma illecito amministrativo punito con la sanzione pecuniaria del pagamento di
una somma da 5.000 a 15.000 euro e con il fermo amministrativo del
veicolo per 3 mesi.
La stessa sanzione si applicherà a chi, pur avendo la patente,
guida un veicolo diverso da quello che la patente lo abilita a condurre e per
il quale è richiesta una categoria di patente appartenente ad un diverso gruppo
ed anche a chi guida con patente non rinnovata a seguito di mancato superamento
della prescritta visita medica di conferma di validità o di revisione per
accertata mancanza dei requisiti fisici, anche se è in attesa del formale
provvedimento di revoca della patente.
Per effetto del complesso meccanismo di rinvii del Codice della
strada, lo stesso trattamento sarà riservato anche a chi ha una patente
extracomunitaria scaduta di validità e continua a guidare in Italia dopo un
anno dal momento in cui ha acquisito la residenza ed al titolare di una patente
estera che guida in Italia nonostante abbia avuto in provvedimento di
inibizione alla guida per aver commesso gravi violazioni che comportano la
revoca della patente.
A queste violazioni si applicano le procedure previste dal
Codice della Strada. E’ consentito, perciò, pagare entro 60 giorni una somma
pari a 5.000 euro. Salvo casi particolari, inoltre, è consentito il pagamento
scontato del 30%, entro 5 giorni dalla contestazione del fatto.
In caso di reiterazione in un biennio di uno dei comportamenti
indicati, tuttavia, scattano più gravi conseguenze: infatti, in tali casi, gli illeciti successivi continuano a
mantenere la natura di reato e per essi è prevista la pena dell’arresto fino ad
un anno e la confisca amministrativa del veicolo. Tale effetto, sarà limitato
ai fatti commessi dal 6 febbraio 2016 e non troverà applicazione con
riferimento a precedenti condanne per il reato di guida senza patente.
Continua a essere, invece, più grave reato, anche alla prima
violazione, la guida senza patente commessa da una persona sottoposta a misure
di prevenzione.
In occasione della contestazione dell’illecito depenalizzato o
delle ipotesi di reato previste in caso di reiterazione, nei confronti del
proprietario del veicolo o di chiunque abbia la materiale disponibilità dello
stesso, come in precedenza, sono disposte sanzioni amministrative se ne ha
consentito la guida o lo ha affidato a persona che non abbia conseguito la
corrispondente patente, salvo che la circolazione sia avvenuta contro la sua
volontà.
Per effetto della depenalizzazione, coloro che sono già stati
condannati per il reato di guida senza patente in passato avranno la completa
cancellazione degli effetti penali conseguenti. Per i procedimenti ancora in
corso, invece, i giudici trasmetteranno gli atti alle Prefetture che
inviteranno i responsabili a pagare una sanzione amministrativa che estingue il
procedimento.