sabato 24 gennaio 2015

MOBBING, QUANDO LA VITA NON E' BELLA


E’ un problema grave il mobbing e in Europa ne sono vittime oltre quaranta milioni di dipendenti mentre in Italia, secondo alcune stime di certo approssimative, i lavoratori mobbizzati sarebbero circa due milioni.



  Avv.Aldo Maturo

Per l’ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro) oltre il 70 % delle denunce di mobbing provengono dal pubblico impiego, le vittime hanno un’età media di cinquant’anni e appartengono per oltre l’80 % alla fascia dei Quadri ed Impiegati.

 

Mobbing deriva dall’inglese “to mob”, aggredire, ed è passato nella sua accezione comune a indicare il complesso di violenze morali e psicologiche esercitate su un dipendente in un ambiente di lavoro. 

 



Invidia, gelosia, concorrenza, antipatia, competizione esasperata, creano una conflittualità al limite della persecuzione psicologica proveniente indifferentemente da un superiore (mobbing verticale), da colleghi pari grado (mobbing orizzontale) o, al limite, da inferiori (mobbing ascendente). Se poi questo comportamento è finalizzato a spingere il lavoratore a dare le dimissioni o a chiedere il trasferimento in altra sede, si parla di mobbing strategico.

 

Perché vi sia mobbing è comunque necessaria, secondo la giurisprudenza e la dottrina, “una serie prolungata di soprusi inseriti in una condotta persecutoria protratta nel tempo”. Il soggetto è destinatario di comportamenti di tipo persecutorio, attuati in modo evidente e continuo. Il fine è di eliminare una persona che è o è divenuta, in qualche modo, scomoda, distruggendola psicologicamente e socialmente, isolandola dal contesto lavorativo, umiliandola fino a provocarne l’allontanamento.

I comportamenti mobbizzanti sono i più diversificati e sono noti a chiunque vive in un ambiente di lavoro:

 

- atteggiamento palesemente difforme del superiore rispetto agli altri dipendenti;

 

- sistematico discredito, calunnia, diffamazione di colleghi verso un altro collega;

 

- dequalificazione nel lavoro;

 

- diniego immotivato di permessi o ferie;

 

- accuse generiche, non supportate da fatti o circostanze;

 

- rimproveri alla presenza di colleghi pari grado, inferiori o in pubblico;

 

- critiche continue e immotivate, aggressioni verbali;

 

- demansionamento e attribuzione di compiti dequalificanti e non adeguati alla propria professionalità;

 

- desocializzazione con isolamento fisico in uffici decentrati, spogli, senza contatti con altri, negando all’interessato le informazioni di lavoro necessarie;

 

- richiesta di più controlli medico-fiscali per lo stesso periodo di assenza per malattia, diversamente dalle prassi seguite nei confronti di altri;

 

- distacchi illegittimi;

 

- minacce continue o immotivate di procedimenti disciplinari.

 

Per il lavoratore vittima di mobbing la vita diventa un inferno, sia nell’ambiente lavorativo che in quello privato. L’integrità psicofisica del soggetto viene compromessa tanto da spingerlo velocemente e irrimediabilmente nella schiera dei DAP-isti, i portatori di Depressione-Ansia-Panico: egli vive con disperazione la presenza sul posto di lavoro, cominciano le prime forme depressive reattive, inizia l’assunzione di psicofarmaci: sono cure del tutto inutili se a monte non si risolve la causa del disagio.

 

Il mobbing può portare anche all’ invalidità psicologica del lavoratore, tanto che si chiede insistentemente di riconoscerla come malattia professionale, al pari di un infortunio sul lavoro.

 

La vita del mobbizzato è difficile sia nel luogo di lavoro che nelle aule di giustizia. In linea teorica è possibile richiedere:

 

 

 

-       il danno biologico, quale lesione all’integrità psicofisica della persona, che andrà sottoposta ad accertamento medico legale;

 

-       il danno esistenziale, correlato ai riflessi sulla vita di relazione del soggetto che diventa depresso, ansioso, vittima di attacchi di panico fino a  chiudersi in se stesso. Una tale situazione non può che ripercuotersi anche sulla famiglia, stravolgendone le abitudini e i contatti con l’esterno;

 

-       il danno professionale, che si ha quando il datore di lavoro o capo ufficio negare o impedisce al dipendente di svolgere le mansioni correlate alla sua qualifica, determinando una dequalificazione del suo profilo.

 

-       il danno da demansionamento o dequalificazione integra una lesione del diritto del lavoratore a estrinsecare le sue capacità professionali.

 

-                Davanti al giudice bisogna fornire la prova della relazione diretta tra il danno subìto e gli eventi di cui si è stati vittima.

 

Per i dipendenti ministeriali le controversie di lavoro restano di competenza del magistrato ordinario. Per le forze di polizia, magistratura, carriera diplomatica, penitenziaria o prefettizia, è riconosciuto una doppia tutela, quella del giudice ordinario (mobbing dovuto a comportamenti vessatori dei superiori gerarchici e dei colleghi) e quella del Tar (mobbing dovuto a demansionamento).

 

Più difficile è la tutela penale perché in tal caso il lavoratore deve provare la sussistenza della volontà vessatoria del superiore o dei colleghi, cioè il dolo specifico che li ha animati nel colpirlo ponendo in essere comportamenti antigiuridici. Tale prova è difficilissima perché si scontra con la viltà strisciante di tanti ambienti di lavoro dove, pur nella consapevolezza del disagio di un collega, del trattamento mobbizzante che subisce, nessuno parla e nessuno è disposto a testimoniare. Il timore di ritorsioni da parte dei responsabili o degli stessi capi ufficio diventa un ostacolo insormontabile a riprova della viltà e dell’insensibilità di tante persone.

(da "Cronache e...dintorni", Aldo Maturo, Ediz.Nous, 2014)