Speriamo
che per tanti giovani questo primo mitico "1 euro" di Monti possa
diventare come la mitica Numero Uno di Paperone dei Paperoni e che possano un
giorno, come lui, conservarla in una teca di vetro.
Dal 29
agosto basta un euro di capitale per costituire una società a responsabilità
limitata, da soli o con altri soci, senza altre spese di segreteria o di notai. C’è solo l’imposta
di registro di € 168,00. E’ la lampadina di Archimede riservata a tutti i giovani under 35 che hanno in
mente di realizzare un’idea o un progetto, formando una propria azienda. Per
gli over35 nasce invece la srlcr (società a responsabilità limitata a capitale
ridotta), che prevede il pagamento delle spese notarili.
La novità è
prevista nel Decreto Monti sulle liberalizzazioni che ha inserito una nuova
norma del codice civile, l’art. 2463-bis, che regola la costituzione di una “società
semplificata a responsabilità limitata” tra persone di età inferiore a 35
anni, versando il capitale sociale di 1 euro e senza atto notarile.
Quando il titolare
della società supererà i 35 anni dovrà trasformare la società in Srl a capitale
ridotto o, se preferisce in Srl ordinaria o altra forma giuridica (pagando le
spese) Se ci sono più soci, oltre alla trasformazione della società in
Srl o altra forma giuridica, il socio ex-under 35 potrebbe cedere la sua quota
ad un altro socio (anche nuovo) più piccolo, che abbia meno di 35 anni, ma è
chiaro che lui resterà fuori.
Riporto il testo
dell'art. 2463-bis introdotto dal Decreto Monti:
1. Una “società
semplificata a responsabilità limitata” può essere costituita da una o più persone
fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della
costituzione.
2. I requisiti
soggettivi dei soci devono sussistere alla data di costituzione e permanere per
tutta la durata della società.
3. Il socio che
perda i requisiti di cui al primo comma, è escluso di diritto dalla società ex
art. 2473 bis del Codice civile, salva la possibilità di trasformare la società
in altra società di capitali secondo le norme del Codice civile.
4. Il socio assente
o dissenziente alla delibera di cui al comma precedente ha diritto di recesso
nei 15 giorni successivi alla delibera di trasformazione.
5. La società deve
costituirsi con un capitale minimo di 1 euro, interamente versato alla data
della costituzione. I conferimenti possono essere effettuati soltanto in denaro.
6. Per la
costituzione e le eventuali successive modifiche dell’atto costitutivo della
società di cui al presente articolo non è richiesto l’atto pubblico, essendo
sufficiente una comunicazione unica telematica al registro delle imprese,
esente da diritti di bollo e di segreteria, nella quale sia dichiarato il
possesso dei requisiti d’età, l’ammontare del capitale versato e gli ulteriori
requisiti di cui all’art. 2463.
7. Nella
denominazione sociale deve apparire chiaramente la denominazione “Società
semplificata a responsabilità limitata”.
8. Salvo quanto
previsto dal presente articolo, trovano applicazione alla società semplificata
a responsabilità limitata le disposizioni di cui agli articoli 2462 e ss. in
quanto compatibili.