Le autocertificazioni
sostituiscono atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di
altre P.A. Non possono essere oggetto di autocertificazione i
certificati medici, veterinari, i certificati di origine, di marchi, brevetti o
di conformità a norme CE.
Aldo Maturo, per
PRINCIPI GENERALI
La Direttiva n.14/2011 della Presidenza del
Consiglio, datata 22.12.2011, l’ha definita
“completa decertificazione” nei rapporti tra P.A. e privati. Con il
succedersi di leggi volte allo snellimento e semplificazione dei rapporti tra
lo Stato e il cittadino (L. 241/90, T.U. 445/2000 e art.15 della L.12.11.2011
n.183), dal 1° gennaio 2012 la Pubblica
Amministrazione non può richiedere atti o certificati contenenti informazioni
già in possesso di altre P.A. e se non lo fa scatta la violazione dei doveri di
ufficio.
Invero quella procedente ha
l’obbligo dell’acquisizione diretta dei dati presso le altre amministrazioni certificanti. I
cittadini, quindi, possono produrre solo dichiarazioni sostitutive di
certificazione o dell’atto di notorietà.
Resta la
possibilità di richiedere alla P.A. il rilascio di certificati attestanti stati,
qualità personali e fatti ma tali certificati sono validi ed utilizzabili solo
nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica
amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono
sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto
di notorietà.
Sui
certificati deve essere apposta, a pena
di nullità, la dicitura: "il
presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
Le norme si applicano ai cittadini italiani e alle
P.A., persone giuridiche, società, enti,
associazioni e Comitati aventi sede legale in Italia o in Paesi dell’Unione
Europea. Per i cittadini non appartenenti all’Unione, il T.U. si applica se
sono regolarmente soggiornanti in Italia.
LE
DEFINIZIONI DEL T.U. 445/2000
Documento amministrativo : è qualunque atto della P.A., comunque rappresentato,
utilizzato per l’attività amministrativa.
Documento di riconoscimento : è ogni documento munito di fotografia del
titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una
P.A. italiana o di altro Paese, che consente l’identificazione personale del
titolare.
Documento di identità : è la carta di identità o altro documento
compilato come sopra. Nei documento di identità non è necessaria l’indicazione
dello stato civile (celibe, coniugato, divorziato, vedovo). La carta di identità
può essere rinnovata sei mesi prima della scadenza. Per i maggiorenni ha la
durata di 10 anni e per i minorenni di 3 anni. La data di scadenza coincide
con il giorno del compleanno.
Sono
equipollenti alla carta d'identità il passaporto, la patente di guida, la
patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla
conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento,
purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente,
rilasciate da un'amministrazione dello Stato.
Certificato : è il
documento rilasciato da una P.A. avente funzione di ricognizione, riproduzione,
partecipazione a terzi di stati, qualità personali, fatti contenuti in albi,
elenchi, registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di
funzioni pubbliche. Quelli rilasciati da uno stesso Ufficio per stati, qualità
e fatti relativi alla stessa persona devono essere contenuti in un unico
documento.
Validità
dei certificati
I
certificati rilasciati dalle P.A. attestanti stati, qualità personali e fatti
non soggetti a modificazioni, hanno validità illimitata. Gli altri certificati
hanno una validità di sei mesi dal rilascio.
Certificati
scaduti
I
certificati anagrafici e gli estratti di stato civile possono essere accettati
dalle P.A. anche oltre i termini di scadenza qualora l’interessato dichiari in
fondo al documento che le informazioni contenute non hanno subìto variazioni
dalla data del rilascio.
Impedimento
alla sottoscrizione
La
dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta da un pubblico
ufficiale previo accertamento dell’identità del dichiarante ed attestazione che
la dichiarazione è stata resa dall’interessato in presenza di un impedimento a
sottoscrivere.
Impedimento
per motivi di salute
Ove l’interessato
sia impedito per motivi di salute, la dichiarazione può essere resa dal coniuge
o dai figli o, in mancanza, da un parente in linea retta o collaterale fino al
terzo grado, previo accertamento dell’identità del dichiarante ed indicando
espressamente l’esistenza dell’impedimento.
Dichiarazione
sostitutiva di certificazione
L’interessato,
al posto dei certificati rilasciati dalla P.A., può rilasciare dichiarazioni
sostitutive e sottoscritte, anche allegate a un’istanza, relative a:
1)
data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza,
godimento dei diritti civili e politici, stato di famiglia, stato di celibe,
coniugato, vedovo, convivenza a carico;
2)
stato di famiglia, esistenza in vita, nascita del figlio,
decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
3)
titolo di studio, esami sostenuti, iscrizione ad Albi ed
elenchi della P.A., appartenenza ad Ordini professionali;
4)
Qualifica professionale, specializzazione, abilitazione,
formazione ed aggiornamento;
5)
Reddito economico posseduto, anche al fine di fruire di
benefici previsti da leggi e regolamenti;
6)
Numero del codice fiscale e partita iva;
7)
Stato di disoccupato, pensionato studente, legale
rappresentante di persone fisiche e giuridiche, tutore, curatore e simili;
8)
Non aver riportato condanne penali o di non essere a
conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
9)
Per i minori e per quelli sottoposti a tutela, le
dichiarazioni sono sottoscritte dal genitore o dal tutore.
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
È il documento, esente da bollo, sottoscritto
dall’interessato, concernente stati, qualità personali e fatti che siano a
diretta conoscenza del dichiarante. La dichiarazione è resa in presenza del
dipendente addetto a riceverla. Può essere sottoscritta e presentata unitamente
a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore. La dichiarazione resa nell’interesse del dichiarante può
riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti e
di cui abbia conoscenza. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità
temporale degli atti che sostituiscono. La P.A. predispone i modelli – che
l’interessato può utilizzare - inserendo
il richiamo alle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci. Le
dichiarazioni sono considerate come fatte a un pubblico ufficiale.
Esclusione
Non possono essere oggetto di autocertificazione i
certificati medici, veterinari, i certificati di origine, di marchi, brevetti o
di conformità a norme CE.
Controlli
Le
Amministrazioni devono effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive a norma dell'articolo 71 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e hanno l’obbligo di rispondere
entro trenta giorni alle richieste di controllo da parte di altre P.A. o di
privati che abbiano accettato l’autocertificazione. La mancata risposta
costituisce violazione dei doveri di ufficio.