La nuova disciplina dei cognomi dei
figli e le conseguenze sui bambini del terzo millennio.
E' un colpo duro per tutti quei padri che hanno sempre
aspirato ad avere il figlio maschio per assicurare, di generazione in
generazione, il reiterarsi del proprio cognome e, con esso, delle discendenze
familiari.
Già la Cassazione aveva sorpreso tutti, anni fa,
affermando che l'assunzione del cognome paterno non è disciplinata da alcuna legge
specifica "Non esiste nel nostro ordinamento una specifica disposizione
diretta ad attribuire ai figli legittimi il cognome paterno. Si tratta, in
origine, di un'usanza divenuta tradizione e di una tradizione divenuta diritto
vivente" (sentenza 18.7.2004).
Non meno drastica la Corte Costituzionale che, due anni dopo,
aveva stabilito che il sistema di attribuzione del cognome dei figli è retaggio
di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie
radici nel diritto di famiglia romanistica, e di una tramontata potestà
maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore
costituzionale dell'eguaglianza tra uomo e donna (sentenza n.61 del 16.2.2006).
Lo stesso art. 262 del codice
civile regolamentava, nella sua prima versione, solo la posizione
del figlio "naturale" (quello nato fuori dal matrimonio)
stabilendo che il figlio "naturale" assume il cognome del
genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato
effettuato contemporaneamente, da entrambi i genitori, il figlio "naturale"
assume il cognome del padre.
La nuova versione ha eliminato l'aggettivo "naturale"
perché sia la legge n. 219/2012 che il D. Lgs. n. 154/2013 hanno unificato lo
stato giuridico di tutti i figli legittimi, naturali e adottivi, tanto che non
si usano più le espressioni "figlio legittimo" e "figlio
naturale" ma, solo per certi fini, le espressioni figlio nato nel
matrimonio e figlio nato fuori del matrimonio.
Ma la scure sul patriarcato non è una invenzione della
nostra massima giurisprudenza. I trattati internazionali da anni impegnano gli Stati ad
eliminare ogni discriminazione basata sul sesso nella scelta del cognome
familiare. La stessa Corte Europea dei Diritti dell'Uomo aveva sentenziato che
i genitori hanno il diritto di dare ai propri figli anche il solo cognome della
madre, (sentenza del 7 febbraio 2014), condannando l'Italia per aver negato a
una coppia di Milano tale diritto.
Ma come si regolano i nostri vicini? In Spagna vige la regola del doppio
cognome, composto dal cognome paterno e da quello materno e i genitori possono
accordarsi sull'ordine dei cognomi da trasmettere ai figli. In Francia i
genitori possono scegliere il cognome da dare ai figli tra quello paterno o
quello materno o quello di entrambi nell'ordine da loro stabilito. In Germania,
i genitori possono dare ai figli il cognome di famiglia, se lo hanno
concordato. In caso contrario possono attribuire ai figli il cognome del padre
o quello della madre, in base alla loro scelta. In Inghilterra i genitori
possono decidere con assoluta libertà il cognome da attribuire al figlio,
scegliendolo o tra quelli dei genitori o tra nomi diversi.
In Italia per anni si sono susseguiti in Parlamento vari disegni
di legge (oltre dieci) per una nuova normativa sul cognome da attribuire ai
figli. Nel 2014 è stato approvato il nuovo testo (disponibile qui in pdf) che è poi passato al
Senato che ne ha discusso in Commissione Giustizia il 23 maggio scorso.
E' prevista libertà di scelta nell'attribuire il cognome. Il
bambino potrà avere il cognome del padre o quello della madre o di entrambi i
genitori. Se il papà e la mamma non sono d'accordo il bambino avrà il cognome
di tutti e due i genitori, in ordine alfabetico.
Ma cosa succede per i figli nati dopo il primogenito? Per
evitare figli con cognomi diversi, ai figli successivi al primo saranno
attribuiti gli stessi cognomi del primogenito. Ma i figli dei figli ? Se il
figlio ha già il doppio cognome, dovrà decidere quale trasmettere a suo figlio.
In caso contrario ci sarebbe il caos tra il doppio cognome suo e il doppio
cognome della donna che sposerà.
Più delicata la situazione del figlio nato fuori dal matrimonio.
Se il figlio è riconosciuto da entrambi i genitori, si segue la normativa
appena sopraindicata. Se a riconoscerlo, invece, è solo un genitore, assumerà
il cognome di quello che lo ha riconosciuto. Se l'altro genitore vorrà
riconoscerlo tardivamente, il suo cognome potrà essere aggiunto solo se lo
voglia il primo genitore e lo stesso figlio (che ha diritto di esprimere il suo
parere se ha compiuto 14 anni). Se sono nati più figli fuori dal matrimonio,
dagli stessi genitori, porteranno lo stesso cognome attribuito al primo figlio.
E i figli adottati? Se hanno più di 18 anni (maggiorenni)
manterranno il proprio cognome ma per primo sarà riportato quello della persona
che li ha adottati. Se l'adottante ha già due cognomi, dovrà scegliere quale
trasmettere all'adottato. Se ad adottare è una coppia di coniugi, questi
genitori adottivi dovranno decidere quale cognome trasmettere all'adottato.
Gli uffici anagrafici impazziranno in questa babele di
cognomi dati, rettificati, anteposti o posposti. Per i bambini del 3° millennio,
invece, il doppio cognome non sarà più identificativo di retaggi nobiliari o di
pregresso inserimento in una famiglia adottiva ma molto più semplicemente il
segno del tramonto della potestà maritale e la riaffermazione del principio di
eguaglianza tra il papà e la mamma.