L’assunzione
di un farmaco non giustifica il conducente che risulti positivo all’alcoltest
perché non sono rilevanti i motivi per cui i valori siano sballati ma vale solo
il fatto che l’etilometro li abbia rilevati.
Avv.Aldo Maturo, per
Per la Cassazione l’esito positivo dell’esame
dell’alcool test costituisce prova dello stato di ebbrezza. E’ compito
dell’automobilista dimostrare che l’accertamento non è veritiero per cause
attribuibili alla strumentazione utilizzata dalle forze dell’ordine o per vizi
nella modalità di effettuazione dell’esame. Che a giustificazione dei valori
superiori alla norma egli abbia poi esibito un certificato medico, da cui si
rilevi la possibile interazione di alcuni farmaci sui risultati degli esami
all’alcoltest, è circostanza priva di valore, se non accompagnata da riscontri
probatori.
I fatti esaminati dalla sentenza della Cassazione
(N.36887 14 luglio 2015, IV sez. pen.) si riferiscono a un automobilista che, risultato
positivo all’esame dell’alcool test, si
era giustificato asserendo di aver assunto dei fitofarmaci a causa dei quali i
valori alcolometrici erano risultati alterati. A corredo, aveva poi esibito un
certificato medico che attestava la possibilità per i fitofarmaci di incidere
sui valori dell’alcool rilevato nel sangue del soggetto. Il Tribunale di
Agrigento aveva mandato assolto l’automobilista ma la sentenza era stata
impugnata dal PM davanti alla Corte di Appello di Palermo che lo aveva
condannato per guida in stato di ebbrezza con sospensione della patente di
guida per sei mesi.
La causa era giunta in Cassazione, davanti alla
quale l’automobilista aveva impugnato la sentenza di Palermo asserendo tra
l’altro che quel tribunale aveva ritenuto rilevante la sola constatazione da
parte dei carabinieri degli elementi sintomatici dello stato di ebbrezza da
loro evidenziati (che aveva trovato conferma negli esiti dell'alcoltest) e non
aveva tenuto conto, invece, del fatto che l’imputato avesse dichiarato di aver
assunto due fitofarmaci per curare la tosse e che un certificato medico
attestava la possibile incidenza di tali farmaci sui valori di alcool rilevati dall’etilometro.
La Cassazione aveva respinto i
motivi ritenendo che l'esito positivo
dell'alcotest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è
onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale
accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo
nell'esecuzione dell'aspirazione, non essendo sufficiente allegare la
circostanza relativa all'assunzione di farmaci idonei ad influenzare l'esito
dei test, quando tale affermazione sia sfornita di riscontri probatori (Sez. 4,
n. 45070 del 30/03/2004, P.M. in proc. Gervasoni, Rv. 230489). Nel caso in esame, dalla certificazione
medica si rilevava che i farmaci asseritamente assunti potevano aver influito
negativamente sui valori rilevati ma ciò non provava né l’assunzione del
farmaco né che la causa certa del tasso alcolemico oltre i limiti di legge fosse
attribuibile all’assunzione dei farmaci.
In relazione a questi ultimi, la
Corte aveva ritenuto che neppure in astratto tale circostanza poteva avere
rilievo perché spettava in ogni caso al conducente accertarsi circa la compatibilità
tra l’assunzione dello stesso farmaco e il mettersi alla guida di un auto, per
le possibili interazioni tra farmaco e stato psicofisico (cfr. Sez. 4, n. 19386
del 05/04/2013, De Filippo, Rv. 255835). L’automobilista aveva visto così rigettati i
motivi del ricorso ed era stato condannato anche alle spese processuali.
E’ da dire che anche altre volte
la Cassazione aveva ribadito che l’assunzione di un farmaco non giustifica il
conducente che risulti positivo all’alcoltest perché non sono rilevanti i
motivi per cui i valori siano sballati ma vale solo il fatto che l’etilometro
li abbia rilevati. Aver superato la soglia alcolemica stabilita per legge non
ammette, in linea generale, prova in contrario fatti salvi ineccepibili riscontri
probatori che possano confutare la
fondatezza dell’esame.