domenica 27 novembre 2016

AUTOMOBILISTI, FARMACI E ALCOL TEST


L’assunzione di un farmaco non giustifica il conducente che risulti positivo all’alcoltest perché non sono rilevanti i motivi per cui i valori siano sballati ma vale solo il fatto che l’etilometro li abbia rilevati.

 
Aldo Maturo, per



 
Per la Cassazione l’esito positivo dell’esame dell’alcool test costituisce prova dello stato di ebbrezza. E’ compito dell’automobilista dimostrare che l’accertamento non è veritiero per cause attribuibili alla strumentazione utilizzata dalle forze dell’ordine o per vizi nella modalità di effettuazione dell’esame. Che a giustificazione dei valori superiori alla norma egli abbia poi esibito un certificato medico, da cui si rilevi la possibile interazione di alcuni farmaci sui risultati degli esami all’alcoltest, è circostanza priva di valore, se non accompagnata da riscontri probatori.


I fatti esaminati dalla sentenza della Cassazione (N.36887 14 luglio 2015, IV sez. pen.) si riferiscono a un automobilista che, risultato positivo all’esame dell’alcool test,  si era giustificato asserendo di aver assunto dei fitofarmaci a causa dei quali i valori alcolometrici erano risultati alterati. A corredo, aveva poi esibito un certificato medico che attestava la possibilità per i fitofarmaci di incidere sui valori dell’alcool rilevato nel sangue del soggetto. Il Tribunale di Agrigento aveva mandato assolto l’automobilista ma la sentenza era stata impugnata dal PM davanti alla Corte di Appello di Palermo che lo aveva condannato per guida in stato di ebbrezza con sospensione della patente di guida per sei mesi.

La causa era giunta in Cassazione, davanti alla quale l’automobilista aveva impugnato la sentenza di Palermo asserendo tra l’altro che quel tribunale aveva ritenuto rilevante la sola constatazione da parte dei carabinieri degli elementi sintomatici dello stato di ebbrezza da loro evidenziati (che aveva trovato conferma negli esiti dell'alcoltest) e non aveva tenuto conto, invece, del fatto che l’imputato avesse dichiarato di aver assunto due fitofarmaci per curare la tosse e che un certificato medico attestava la possibile incidenza di tali farmaci sui valori di alcool rilevati dall’etilometro.

La Cassazione aveva respinto i motivi  ritenendo che l'esito positivo dell'alcotest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione, non essendo sufficiente allegare la circostanza relativa all'assunzione di farmaci idonei ad influenzare l'esito dei test, quando tale affermazione sia sfornita di riscontri probatori (Sez. 4, n. 45070 del 30/03/2004, P.M. in proc. Gervasoni, Rv. 230489).  Nel caso in esame, dalla certificazione medica si rilevava che i farmaci asseritamente assunti potevano aver influito negativamente sui valori rilevati ma ciò non provava né l’assunzione del farmaco né che la causa certa del tasso alcolemico oltre i limiti di legge fosse attribuibile all’assunzione dei farmaci.

In relazione a questi ultimi, la Corte aveva ritenuto che neppure in astratto tale circostanza poteva avere rilievo perché spettava in ogni caso al conducente accertarsi circa la compatibilità tra l’assunzione dello stesso farmaco e il mettersi alla guida di un auto, per le possibili interazioni tra farmaco e stato psicofisico (cfr. Sez. 4, n. 19386 del 05/04/2013, De Filippo, Rv. 255835).  L’automobilista aveva visto così rigettati i motivi del ricorso ed era stato condannato anche alle spese processuali.

E’ da dire che anche altre volte la Cassazione aveva ribadito che l’assunzione di un farmaco non giustifica il conducente che risulti positivo all’alcoltest perché non sono rilevanti i motivi per cui i valori siano sballati ma vale solo il fatto che l’etilometro li abbia rilevati. Aver superato la soglia alcolemica stabilita per legge non ammette, in linea generale, prova in contrario fatti salvi ineccepibili riscontri probatori che  possano confutare la fondatezza dell’esame.