martedì 22 novembre 2016

L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO


Focus sulla figura che si affianca al soggetto "debole", quasi a prenderlo per mano per aiutarlo a camminare e a dribblare gli ostacoli della vita quotidiana.

 
Aldo Maturo, per

http://www.studiocataldi.it/articoli/23968-l-amministratore-di-sostegno.asp 
 

  Istituito con legge 9.1.2004 n. 6, che ha modificato l'art. 404 del codice civile, l'amministratore di sostegno è la persona nominata dal giudice titolare del luogo di residenza dell'assistito per curare, in via provvisoria o definitiva a seconda delle circostanze, gli interessi di chi si trova in uno stato di incapacità parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi (es. alcolista, tossicodipendente, persona detenuta) o di chi è affetto da una infermità (es.anziano disabile, malato terminale, soggetto affetto da demenza senile o Alzhaimer), ovvero da una menomazione fisica o psichica che lo rende diversamente abile.


Perché si possa parlare di amministratore di sostegno è necessario che la persona da assistere abbia una residua capacità che gli consenta di compiere autonomamente quanto meno gli atti necessari al soddisfacimento della vita quotidiana (Trib.Roma 18.11.2004). Se viceversa fosse nella assoluta incapacità di intendere e di volere il giudice dovrebbe adottare un provvedimento di interdizione.

All'amministratore di sostegno non sono conferiti poteri assoluti di amministrazione e cura ma anzi deve instaurare con il soggetto "debole" che gli è affidato un'intesa tale da lasciargli un margine di autonomia, di capacità di agire, di fare scelte di vita giornaliere. Nel provvedimento di nomina, infatti, il giudice specificherà l'incarico che sarà modulato sulle capacità di autonomia residua del soggetto interessato. Non è escluso che possa essere lo stesso interessato a richiedere al giudice la nomina di un amministratore di sostegno.

In genere, però, la richiesta (art.417 c.c.) viene fatta dal coniuge o dai parenti fino al 4° grado (es. figli, nipoti, genitori, nonni, cugini, etc.) o affini entro il 2° grado. Può essere avanzata anche dal tutore, curatore o dal pubblico ministero e dai responsabili dei servizi socio-sanitari che seguono il soggetto.

Nella richiesta – che non comporta alcuna spesa per chi la propone - devono essere contenute tutte le indicazioni possibili e utili al giudice tutelare per inquadrare il problema e quindi la descrizione della menomazione o della malattia, le capacità residue, la situazione familiare, sociale e lavorativa, la giustificazione dei motivi per i quali si richiede l'amministratore e, se viene proposta una persona, i motivi di tale scelta, le esigenze dell'interessato e gli atti per i quali si chiede la compresenza dell'amministratore. Sarà poi il giudice, nei successivi 60 giorni che ha a disposizione per fare il decreto di nomina, ad effettuare altri accertamenti, sentendo l'interessato, i parenti, i servizi socio sanitari.



La scelta del giudice avviene in genere scegliendo una persona tra i parenti sopraindicati ma egli può anche, ove lo ritenga, nominare una persona estranea alla famiglia se ritiene che tale scelta garantisca maggiormente gli interessi della persona da seguire.

Dopo la nomina del suo amministratore il soggetto "debole" conserva la capacità di compiere tutti quegli atti della vita quotidiana e quelli che il giudice non ha lasciato alla competenza esclusiva dell'amministratore o alla compresenza dell'interessato e dell'amministratore. Nel decreto di nomina, infatti, il giudice dovrà indicare quali sono i compiti dell'amministratore, quali atti giuridici possono essere compiuti solo se è presente l'interessato e l'amministratore, quali atti deve fare l'amministratore in sostituzione della persona che assiste, quanti soldi al mese deve consentirgli di spendere ove abbia una pensione, uno stipendio o un conto corrente bancario, quali sono gli obblighi reciproci tenendo presente che l'amministratore può in qualunque momento essere convocato dal giudice o chiedere di essere da lui sentito per prospettargli le problematiche che gli si presentano, fermo restando l'obbligo di presentare a fine anno una relazione e una rendicontazione contabile delle entrate e delle uscite.

E' chiaro che se il soggetto ha bisogno di una "badante" perché non ha nessuno che lo accudisce materialmente e ci sono le condizioni finanziarie per pagarla, l'amministratore l'assumerà, la pagherà e a fine anno presenterà il rendiconto al giudice.

L'incarico, inutile a dirsi, è assolutamente gratis, perché non è prevista alcuna retribuzione fatto salvo un rimborso spese nell'ammontare stabilito dal giudice, previsto in casi eccezionali – a fronte di un grosso impegno e ove le condizioni economiche dell'interessato lo consentano.

Qualora si ritenga che sono venuti meno i presupposti per la presenza dell'amministratore di sostegno, l'interessato, lo stesso amministratore di sostegno, il pubblico ministero ed i soggetti della famiglia già sopra indicati, rivolgono istanza motivata al giudice che provvede con decreto motivato, dopo aver assunto tutte le informazioni e dopo aver sentito, separatamente e/o congiuntamente, l'interessato e l'amministratore.

Nell'esercizio del suo mandato l'amministratore deve seguire rigorosamente non solo i compiti affidatigli dal giudice ma anche tutta la normativa prevista dal codice in regime di tutela, per la parte compatibile con questa nuova figura, che prevede in caso di violazioni anche l'annullamento degli atti compiuti, su istanza dei parenti, eredi o dello stesso interessato.

Quella dell'amministratore è una figura che si affianca al soggetto, quasi a prenderlo per mano per aiutarlo a camminare e a dribblare gli ostacoli di questo nostro mondo, sostenendolo e lasciandolo partecipe della maggioranza delle sue decisioni, nell'ambito di un programma concordato e condiviso, finalizzato non solo a curare gli aspetti economici del soggetto ma anche a salvaguardare e sviluppare la sua personalità consentendogli una vita quotidiana meno alienante.

Leggi anche:




Fonte: L'amministratore di sostegno
(www.StudioCataldi.it)