Secondo l’ultima sentenza della Cassazione, non commette il reato di peculato il pubblico ufficiale che usa il telefono dell'ufficio per fini personali. Il peculato d'uso presuppone un danno economico significativo.
Se il pubblico ufficiale utilizza
il telefono dell'ufficio per fini personali, senza che vi siano ragioni
d'urgenza o autorizzazioni in merito, non può essere perciò solo condannato per
il reato di peculato.
La Cassazione (sentenza 10
novembre 2014, n. 46282) richiama una precedente pronuncia delle sezioni
unite secondo cui l'utilizzo del telefono d'ufficio da parte di un
pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio
per fini personali e al di fuori dei casi d'urgenza o di specifiche legittime
autorizzazioni può integrare il reato di peculato d'uso solo "se
produce un danno apprezzabile al patrimonio della P.A. o di terzi ovvero una lesione concreta alla funzionalità dell'ufficio, mentre
deve ritenersi penalmente irrilevante se non presenta conseguenze
economicamente e funzionalmente significative" (Cass. Sez. U, n.
19054/2013).
Come spiegano i giudici di
piazza Cavour perché si possa considerare raggiunta la cosiddetta "soglia
di rilevanza penale" occorre prendere in considerazione l'offensiva
del fatto che nelle ipotesi di peculato d'uso si realizza solo
in caso di produzione di un apprezzabile danno.
Sulla scorta di tale
motivazione la Cassazione ha ribaltato una precedente decisione della Corte
d'appello che pur avendo richiamato i principi enunciati
nella sentenza delle sezioni unite avevano dato rilievo a un indebito
utilizzo del telefono che si era protratto nel tempo ed era connotato da
costanza e ripetitività praticamente giornaliera.
Le
telefonate erano dirette in prevalenza al marito e al figlio.
Secondo la
corte d'appello vi era stato un danno non trascurabile per la pubblica
amministrazione trattandosi comunque di alcune decine di euro.
Secondo la Cassazione però,
per potersi configurare il reato di peculato d'uso bisogna considerare
la peculiare struttura di questo reato per cui ogni valutazione "non può che essere riferita alle singole condotte poste in
essere, salvo che le stesse, per l'unitario contesto spazio-temporale, non
vadano di fatto a costituire una condotta inscindibile".
I giudici
d'appello, spiega la Corte, non possono limitarsi ad affermare che vi è stato
un danno di varie decine di euro senza quantificarne in modo esatto ammontare
perché occorre consentire ai giudici di legittimità la verifica sulla
correttezza della valutazione sulla obiettiva o sensibilità del reato.
Inoltre la
corte d'appello ha commisurato il danno economico prendendo in considerazione un
intero arco temporale che andava dall'ottobre 2007 al maggio 2008 senza
fare invece riferimento alle singole condotte.
Cassazione: Non commette reato il pubblico ufficiale che usa il telefono dell'ufficio per fini personali. Il peculato d'uso presuppone un danno economico significativo
(www.StudioCataldi.it, 13.11.2014)