sabato 5 gennaio 2013

DOCUMENTI : CONSERVARE PER NON RIPAGARE

Avv.Aldo Maturo

Quante volte capita che ci venga richiesto  il pagamento di somme che abbiamo già versato ma  non possiamo dimostrarlo perché non troviamo più la ricevuta.  Svuotiamo i cassetti, mettiamo tutto sottosopra, sopportiamo la moglie che parte con l’immancabile “sei il solito disordinato!”. Niente, se non la troviamo ci tocca ripagarla quella maledetta multa o quella odiosa tassa. Meglio allora acquistare qualche raccoglitore e conservare le ricevute, o gli scontrini-garanzia dei nostri acquisti, suddivisi per materia e  per il tempo indicato nel seguente prospetto riassuntivo:

 

DOCUMENTI

CONSERVIAMOLI PER…..

Abbonamento TV (ricevute di pagamento)

10 anni

Affitto (ricevute di pagamento)

5 anni

Atti di compravendita casa - atti di proprietà della casa …

Sempre

Atti notarili in genere

Sempre

Atti di matrimonio - di separazione ecc…

Sempre

Assicurazioni (ricevute pagamento premi)

 1 anno dalla scadenza - Nel caso in cui le quietanze (es. polizze vita) siano state utilizzate a fini fiscali, si devono conservare per 5 anni

Bollette/fatture energia elettrica - gas - rifiuti

5 anni è la prescrizione prevista per legge,meglio però tenerle per 10 anni. Nel caso di domiciliazione bancaria è opportuno conservare  gli estratti conto da cui risulta l'avvenuto pagamento

Bollette telefono fisso

5 anni è la prescrizione prevista per legge ma è opportuno

 conservarle per  10 anni

Bollettini-ricevute pagamento ICI

5 anni dall'anno successivo a quello di pagamento

Bollo auto (ricevute di pagamento)

3 anni oltre l'anno cui si riferisce il pagamento.

Meglio conservare le ricevute per almeno 5 anni

 

Contributi previdenziali INPS

 

Sempre 

 

Contratti di affitto

Sempre

 

 

Documentazione relativa a dichiarazioni dei redditi

 

 

Fino alla scadenza del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione

Fatture di alberghi e ristoranti

 6 mesi

Fatture di artigiani

10 anni

Estratto conto bancario

Si ha tempo 60 giorni dal ricevimento per contestare le risultanze dell’estratto conto

 

Multe stradali

Il verbale di contravvenzione va  sempre notificato entro 90 giorni dall’infrazione. Secondo il costante indirizzo della Corte Costituzionale (sentenze numero 69/94 – 477/02 – 28/04 – 97/04), il termine di scadenza dei 90 gg. coincide con il giorno in cui l’organo di polizia ha consegnato il verbale all’ufficio postale per effettuare la spedizione.

Mutui (ricevute di pagamento delle rate)

Per sempre - ai fini fiscali il termine è fino alla fine del quinto anno successivo a quello dell'ultima detrazione

Pagamenti rateali

 5 anni

Parcelle/fatture di liberi professionisti (avvocati-notai…)

 3 anni dalla conclusione della prestazione

 

Scontrini di acquisto merce

Sono coperti i vizi manifestatisi entro due anni dall'acquisto (consegna del prodotto). Il consumatore ha due mesi di tempo dalla scoperta per contestarli al venditore, quindi in realtà la prescrizione finale e' di 26 mesi

Spese condominiali

5 anni