Piccola guida al sistema elettorale più
antidemocratico della nostra Repubblica
Aldo Maturo
LA LEGGE
Attualmente il nostro sistema elettorale
è regolamentato dalla legge n.270 del
21.12.2005, voluta da Calderoli che non aveva esitato a definirla “una porcata”
proprio perché il controllo completo delle operazioni è affidato alle
segreterie dei partiti e non agli elettori.
CRITERI
Cardini della nuova legge sono: il “voto di lista”, la “soglia di
sbarramento”, il “premio di maggioranza”, l’abolizione dei collegi uninominali,
la suddivisione dell’Italia in 26 “circoscrizioni elettorali”.
LA SCHEDA
All’elettore viene consegnata una scheda
elettorale per la Camera ed una scheda per il Senato.
CAMERA
Sulla scheda sono riportati i simboli
delle liste facenti capo ai singoli partiti o alle coalizioni di partiti della
circoscrizione territoriale cui si appartiene. Il nome del leader riportato sul
simbolo del partito non significa che quel leader, in caso di
vittoria,diventerà Presidente del Consiglio, visto che tale incarico lo affida
il Presidente della Repubblica.
CANDIDATI
I nomi dei candidati sono riportati in lista secondo un
ordine assolutamente discrezionale voluto dalle segreterie dei partiti. Per
conoscere chi sono i candidati e il loro ordine in lista, l’elettore può
consultare il manifesto elettorale affisso all’esterno dei seggi. E’ chiaro che
più il proprio nome scorre in
basso sulla lista minore sono le possibilità di entrare in parlamento. Se
infatti il Partito sa che,in base alle previsioni statistiche pregresse, in
quella circoscrizione eleggerà 10 deputati, è chiaro che metterà nei primi 10
posti i nomi di chi vuole siano assolutamente eletti (è quello che si dice “listino
bloccato”)
VOTO DI LISTA
L’elettore manifesta la sua scelta
barrando il simbolo del partito. Egli non esprime quindi alcuna “preferenza”
per i candidati perché la lista è bloccata e predeterminata dai giochi di
corridoio. L’elettore si limita a scegliere un partito. Gli eletti saranno certamente
quelli che le segreterie avranno inserito tra i primi nomi della lista.
SOGLIA DI SBARRAMENTO
La soglia di sbarramento rappresenta il
limite stabilito per consentire ad una lista di poter eleggere propri
candidati. La lista che partecipando da sola non ha raggiunto il 4% dei voti
validi e le liste che partecipando in coalizione tra di loro non hanno
raggiunto il 10% dei voti validi, vengono scartate. I voti ricevuti sono voti
perduti.
RIPARTO DEI SEGGI
Il riparto dei 617 seggi alle liste che hanno superato la soglia di
sbarramento si effettua su base nazionale e successivamente i seggi vengono
distribuiti alle singole circoscrizioni in funzione dei voti ottenuti dalle
singole liste partecipanti. Il calcolo avviene utilizzando calcoli matematici
fondati sui “quozienti” e i “resti” per vedere se la lista che ha ottenuto il “maggior”
numero di voti è riuscita da sola a conquistare almeno 340 seggi, pari al 55%
dei seggi da assegnare.
PREMIO DI MAGGIORANZA ED ELETTI
PARACADUTATI
Per vincere basta ricevere un voto in
più del partito avversario. Infatti se nessuna lista ha avuto tanti voti da
potersi aggiudicare da sola i 340 seggi, scatta il “premio di maggioranza”.
Praticamente alla lista con il maggior numero di voti viene attribuita
d’ufficio la differenza tra i seggi conquistati con i suoi voti e i 340 necessari
per raggiungere il 55% dei seggi da assegnare. Se ad esempio il Partito X ha
avuto un solo voto più di tutti gli altri ma con i suoi voti potrebbe
aggiudicarsi 270 parlamentari, questo sistema elettorale – per quel voto in più
che ha avuto - gliene attribuisce
d’ufficio altri 70 per farlo arrivare a 340 parlamentari. I candidati dal 271°
al 340°, “graziati” dal premio di maggioranza, vengono praticamente
paracadutati in Parlamento indipendentemente dalla volontà degli elettori e
solo per la fortuna/scelta di trovarsi nelle varie circoscrizioni italiane tra i primi posti della lista che ha
avuto “più” voti (non la
maggioranza assoluta dei voti) Le altre liste si suddivideranno, in funzione
dei voti ottenuti, i rimanenti 277 seggi.
SENATO
Per il Senato l’Italia è stata suddivisa
in 20 circoscrizioni, una per ogni regione italiana. Anche per il Senato è
previsto il Premio di maggioranza
che viene attribuito però su base regionale, quindi alla lista che ha ottenuto
più voti in quella singola regione.
Le procedure di voto sono le stesse
della Camera. L’elettore sceglie il partito e non esprime alcuna preferenza sui
nomi, perché non previsto. L’inserimento in lista è fatto anche in questo caso
dai partiti e l’elenco è consultabile sui manifesti elettorali.
La soglia di sbarramento per il Senato è
fissata per le liste singole all’8% e per le coalizioni di partiti al 20% dei
voti validi della regione.
RIPARTO DEI SEGGI
Eliminate le liste che non hanno
superato la soglia di sbarramento, si verifica che una coalizione o una lista
abbia ottenuto da sola la quota del 55% dei seggi della regione. Se nessuno ha
raggiunto tale quota, il resto dei seggi, fino alla concorrenza del 55%, viene attribuito d’ufficio alla
coalizione o alla lista con il maggior numero di voti. Il rimanente 45% viene
ripartito tra le altre coalizioni e/o liste. Valgono anche per il senato le
considerazioni e le perplessità esposte per la Camera nel senso che il Premio
di maggioranza falsa completamente la volontà dell’elettorato.
In più, essendo il Premio di maggioranza
variabile in ogni regione, non c’è certezza che la maggioranza dei seggi vada
allo stesso partito/coalizione che ha avuto più seggi alla Camera