La cronaca nera di questi ultimi giorni è piena di episodi che
fanno pensare ad una recrudescenza della criminalità (furti in casa, rapine,
scippi, aggressioni anche per strada, etc.).
La prima idea è quella di farsi giustizia da soli perché si dice
che la legge tutela la legittima difesa. In realtà la cosa non è così semplice
come si pensa. E’ il motivo per il quale ho pensato di riproporre un mio
articolo pensando che possa aiutare a schiarirsi le idee ed evitare pericolose
conseguenze penali.
Aldo Maturo
E’ vero, la legge n.59/2006 sulla legittima difesa ha creato
molti equivoci e c’è chi, pensando di aver ragione, ha avuto invece seri
problemi con la giustizia. Il legislatore ha voluto stabilire in maniera
assoluta il principio che il domicilio e la proprietà privata sono inviolabili
e quindi se un ladro entra in un appartamento, o fa una rapina in un negozio,
deve mettere in conto che il proprietario potrà anche sparargli senza correre
il rischio di finire in carcere. Ma la cosa non è semplice come sembra perché
vanno valutate tutte le circostanze.
Non è che la legge ci consente di difenderci in uno scenario da
Far West, con proiettili che fischiano da tutte le parti e “i nostri” che
arrivano a sirene spiegate ed a volte a cose finite.
Non
si può pensare, quindi, che ci si può mettere a sparare liberamente a chiunque
si introduca nella nostra proprietà per rubare o rapinare. La legge prevede una
serie di “paletti” se non si vuole essere processati, com’è successo, per
lesioni gravi, tentato omicidio o addirittura omicidio.
Perché possa
applicarsi la nuova legge è necessario che:
1) la persona che si difende sia “legittimamente presente” nel
luogo dove il fatto avviene (e questo in genere è quasi ovvio, perché l’ipotesi
più ricorrente è quella del padrone di casa, del padrone del negozio, del
titolare dell’azienda e simili)
2) che l’arma usata dall’aggredito sia legittimamente detenuta
(non può essere quindi utilizzata un’arma detenuta illegalmente);
3) che sia a rischio la propria o l’altrui incolumità (quella
dei familiari o altre persone presenti).
Se la reazione è stata finalizzata per difendere non la vita ma
i propri beni, o quelli altrui, la difesa sarà considerata legittima se vi è
stato pericolo di aggressione fisica e se il malvivente non ha desistito, cioè
non ha rinunciato ai suoi propositi. Ad esempio, nel caso di un furto, il ladro
non è scappato all’arrivo del proprietario o addirittura ha tentato di
aggredirlo.
A guardar bene le cose, le condizioni richieste sono forse
maggiori che nella legge precedente.
Intanto prima non si poneva il problema della legittima presenza
dell’aggredito sul posto del delitto né il giudice si chiedeva se il possesso
dell’arma utilizzata era legittimo o meno.
Ci si chiedeva invece se era stata proporzionata la reazione tra
offesa e difesa. Chi doveva difendere i suoi beni non poteva certo – come non
può oggi - uccidere un ladro sorpreso in casa o in fuga.
Oggi il giudice deve accertare la presenza di tutte le
condizioni previste, valutando ad esempio - in presenza di difesa di soli beni
- se dalla ricostruzione dell’evento si può dedurre che il ladro era pronto a
desistere (rinunciare, scappare, uscire dalla casa) o se non aveva dato alcun
motivo al derubato per fargli temere un’aggressione da parte sua e il
proprietario nonostante tutto gli ha sparato. Si pensi, ad esempio, all’ipotesi di una rapina in un negozio
in cui il rapinatore, vista la reazione del proprietario (che urla, prende una
pistola, un bastone,etc..) rinuncia, esce e scappa via. E’ chiaro che il
proprietario non può inseguirlo e sparargli.
Ma la nuova legge offre lo spazio anche ad innumerevoli
incognite che saranno sicuramente oggetto di valutazione giurisprudenziale,
quale è quella, ad esempio, della detenzione legittima dell’arma: se il
proprietario della casa o il proprietario del negozio detiene l’arma illegalmente
ci deve pensare prima di utilizzarla per difendersi.
Può anche succedere
che un ladro bastonato o ferito o i suoi familiari (se lui è stato addirittura
ucciso) richieda i danni al proprietario. La Cassazione, però, con
sentenza n.4492 del 25.2.2009, ha stabilito che è esclusa la reazione punitiva
dello Stato, …perché chi si è difeso nel rispetto delle condizioni previste
dalla legge è da considerare persona non punibile e, ai fini di una eventuale
richiesta di risarcimento da parte del “delinquente”, civilmente non è
responsabile e quindi non gli può essere richiesto alcun risarcimento.
La giurisprudenza degli ultimi giorni ha smentito clamorosamente questa sentenza della cassazione ed ha riconfermato l'interpretazione rigorosa della legge 59/2006, che ho appena riportato.