Dal 13 gennaio 2018, tempi duri per furbetti, assenteisti e
malati immaginari. Entra in vigore il decreto che stabilisce nuove procedure
per l'accertamento delle assenze per malattia dei lavoratori del pubblico
impiego. Le novità e il testo in allegato.
Aldo Maturo, per www.studiocataldi.it
Dal 13 gennaio 2018 entra in vigore la nuova
normativa prevista dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Il Decreto n.206
del 17.10.2017 stabilisce nuove procedure per l’accertamento delle assenze per
malattia per tutti i Comparti del Pubblico Impiego ma soprattutto stabilisce
uno stretto giro di vite in materia di reperibilità, che da sempre rappresenta
il più diffuso contenzioso tra dipendente e P.A.
Il decreto introduce diverse novità ma
lascia invariate le fasce di reperibilità, non accogliendo
l'"armonizzazione" invocata dal Consiglio di Stato nel parere
rilasciato sul provvedimento, e conservando gli attuali orari (dalle 9 alle 13
e dalle 15 alle 18).
La
richiesta di visita di controllo
Il datore di lavoro può richiedere la visita
fiscale fin dal primo giorno di malattia,
tramite l’INPS per un controllo tempestivo domiciliare tramite i suoi medici.
La visita può essere disposta anche
direttamente dall’Inps, su propria iniziativa, secondo le modalità predefinite
da questo stesso Ente.
Come si
svolge la visita
La visita fiscale può essere disposta con “cadenza sistematica e ripetitiva”,
anche in prossimità di giornate festive o riposo settimanale. Per contrastare
l’assenteismo, il controllo medico-fiscale va richiesto soprattutto quando
l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non
lavorative (Art.55 del D.Lgs.165/2001 Art.55 septies comma 5). Esempi classici
sono l’assenza del lunedì, del giorno successivo alla scadenza ferie o quello
dopo la giornata di riposo, una carrellata ben nota alla P.A. o alle Aziende
Private.
Con le nuove disposizioni, la visita fiscale può
essere “ripetitiva” e quindi il medico fiscale può bussare alla porta anche più
volte nel corso dello stesso periodo di malattia. Fino a ieri, dopo l’arrivo
del medico ci si sentiva liberi di uscire di casa liberamente (se naturalmente
l’infermità era fittizia) perché ormai si era superato lo scoglio del
“controllo”.
Fasce
orarie di reperibilità
Per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni le
fasce orarie di reperibilità, con obbligo quindi di non allontanarsi dal
domicilio dichiarato, vanno dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00.
L’obbligo di restare a casa, reperibili, vale anche per i giorni non lavorativi e festivi.
Il decreto non si "adegua"
dunque alle osservazioni formulate da palazzo Spada e lascia invariate le
vecchie fasce orarie per i controlli per l'accertamento delle assenze dal
lavoro per malattia, non operando l'auspicata armonizzazione con i lavoratori
del comparto privato.
Il Consiglio di Stato, esaminando il
decreto attuativo della riforma Madia, nel settembre dello scorso anno, aveva
sollevato varie osservazioni, tra cui quella di equiparare i controlli nel
settore pubblico con quelli del settore privato (dove le fasce orarie vanno
dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, per un totale di 4 ore). Alla risposta
della funzione pubblica, secondo la quale la riduzione delle ore di
accertamento avrebbe ridotto "l'incisività della disciplina dei
controlli", i giudici amministrativi avevano ribattuto che si trattava di
una valutazione "prettamente quantitativa". Ma le osservazioni non
sono state accolte e tutto, quindi, dal punto di vista degli orari, rimane come
prima.
Esclusione
della reperibilità
Sono esclusi dall’obbligo di reperibilità i
dipendenti affetti da:
a)patologie gravi bisognevoli di terapie salvavita;
b)beneficiari di cause di servizio ascrivibili alle
prime 3 categorie della Tab.A del DPR 30.12.1981 n.834 (mancanza di arti, deformazioni,
etc.. ) o patologie di cui alla Tab.E (egualmente fatta di elencazione di
malattie superinvalidanti con assegno di superinvalidità);
c) stati patologici connessi ad invalidità pari o
superiori al 67%.
Non sono
più comprese, quindi, tutte quelle infermità più ricorrenti, come sindrome
ansiosa, bronchite, gastrite, otite, cistite e tante altre di minore gravità
che , riconosciute dipendenti da causa di servizio, consentivano di potersi
assentare al riparo dello spauracchio
del medico fiscale.
Modalità
della visita
Il medico fiscale,
redatto il verbale di accertamento con la valutazione circa la capacità
o incapacità lavorativa riscontrata, lo trasmette all’Inps per via telematica
che, con lo stesso sistema lo trasmette al Datore di Lavoro. Una copia viene messa a disposizione del
dipendente.
Domicilio
dichiarato
E’ compito del dipendente ammalato comunicare
all’Ufficio dove presta servizio l’eventuale variazione dell’indirizzo dove
trascorrerà la malattia e dove resterà reperibile. L’Ufficio ne darà
comunicazione immediata all’Inps per quanto di competenza e per evitare di
inviare il medico fiscale ad un indirizzo sbagliato.
Assenza
alla visita fiscale
Se il medico fiscale non troverà presente il
dipendente al domicilio dichiarato, avviserà immediatamente il Datore di Lavoro
e lascerà, al domicilio conosciuto, l’invito per il dipendente trovato assente a
recarsi a visita ambulatoriale il primo giorno utile.
Contestazione
dell’esito della visita fiscale
Se il dipendente non accetta l’esito della visita
di controllo, dovrà eccepirlo immediatamente in sede di visita domiciliare (o
ambulatoriale, se era stato trovato assente). Il dissenso sarà annotato sul
verbale di visita e il dipendente sarà invitato a presentarsi a visita di
controllo presso l’Ufficio del Medico Legale dell’Inps per il giudizio
definitivo. Se il dipendente si rifiuta di firmare il verbale, il medico
fiscale informerà l’Inps e inviterà il soggetto interessato a presentarsi a
visita presso il suindicato Ufficio Legale.
Rientro
anticipato
In presenza di guarigione anticipata rispetto alla
precedente prognosi, il medico attestante l’iniziale infermità (o altro, in
caso di sua assenza) dovrà predisporre un nuovo certificato di anticipata
guarigione.