martedì 23 gennaio 2018

AFFETTIVITA' IN CARCERE, COLLOQUI VISIVI, PROFILI DI COSTITUZIONALITA'


I colloqui intimi in carcere sono ammessi in moltissimi Stati. In Italia ci sono diverse proposte ad alto livello istituzionale per risolvere il problema.


Aldo Maturo




 E’ possibile conciliare le esigenze di sicurezza degli istituti penitenziari - evitare che si possano introdurre pistole, coltelli, oggetti atti ad offendere, droga, telefonini e tutto quanto è noto agli operatori di polizia penitenziaria - con il diritto all’affettività dei detenuti?
                                                                                                                   
E’ possibile ipotizzare la predisposizione, nelle carceri, di stanze dell’affettività o “camere dell’amore” dove il detenuto possa soggiornare con la sua famiglia o con la sua compagna, per ore, senza il controllo visivo del personale di custodia previsto dall’art.18 dell’ordinamento penitenziario?



1) L’affettività in altre Nazioni

Evidentemente la risposta deve essere affermativa se 31 Stati su 47 componenti del Consiglio d’Europa autorizzano con varie procedure le visite affettive dei detenuti. Ricordiamo, tra gli altri,  Russia, Francia, Olanda, Svizzera, Finlandia, Norvegia, ed Austria. In Germania e Svezia ci sono miniappartamenti dove il detenuto è autorizzato a vivere per alcuni giorni con la famiglia. Avviene anche nella cattolicissima Spagna (in Catalogna dal 1991) che è il Paese d’Europa con il maggior numero di detenuti, circa 70.000, stipati in 77 carceri. È considerato partner colui o colei che si presenta regolarmente ai colloqui ordinari, che hanno luogo ogni fine settimana. Ne usufruiscono quasi tutti i detenuti e gli incontri sono permessi anche fra persone dello stesso sesso.

 In Olanda le visite avvengono in locali appositi o anche in cella. La Danimarca autorizza visite settimanali di un’ora e mezza.
In Canada le visite fino a 72 ore avvengono dal 1980 in apposite roulotte esterne al carcere. In Finlandia e Norvegia c' è un sistema di congedi coniugali. In Croazia e Albania, invece, gli istituti di pena concedono incontri non controllati della durata di quattro ore. In America, fin dagli anni ’90, in un campo di lavoro nel Mississippi ogni domenica i prigionieri hanno la possibilità di ricevere in visita una sex worker (lavoratrice del sesso). Le visite intime sono ammesse anche in India, Israele e Messico, ma la carrellata potrebbe continuare.





2)Le proposte in Italia

 In Italia la proposta è stata rinverdita di recente dagli Stati Generali sull’Esecuzione Penale, una supercommissione di esperti del mondo del carcere voluta dal Ministro Orlando,  che ha terminato i lavori nel 2016. Per l’affettività in carcere, ha proposto l’istituto della “visita”, diversa dal “colloquio” da svolgersi senza il controllo visivo e/o auditivo del personale di sorveglianza.
La “visita” dovrebbe svolgersi in “unità abitative” collocate all’interno dell’istituto, separate dalla zona detentiva, con pulizia affidata ai detenuti, e da svolgersi in un “opportuno lasso temporale”.



In Parlamento giacciono due progetti di legge, una al Senato e uno alla Camera.

3) Disegno di Legge 1587 Senato (XVII Legislatura terminata il 28.12.2017)

Per il senatori firmatari dei tre articoli della proposta di legge i detenuti e gli internati hanno diritto a un incontro al mese di durata non inferiore alle tre ore consecutive con il proprio coniuge o convivente senza alcun controllo visivo, da svolgersi in locali per consentire relazioni personali ed affettive. Il secondo articolo amplia il principio per i detenuti già condannati ed ospiti quindi delle Case di Reclusione prevedendo che hanno diritto a trascorrere mezza giornata al mese con la famiglia, in apposite aree presso le case di reclusione.

4)Disegno di Legge C1762 Camera (XVII Legislatura, terminata il 28.12.2017)

Per i Deputati firmatari i detenuti e gli internati hanno diritto a una visita al mese della durata minima di sei ore e massima di 24 ore con le persone già autorizzate a fare colloqui. La visita si svolge in locali adibiti e realizzati a tali scopi per permettere l’affettività. La visita si svolge senza il controllo visivo ed auditivo da parte del personale di custodia.

5) Disegno di legge per la modifica del codice penale e di procedura penale

Con l’art.31 il governo viene delegato a prevedere norme "che considerino i diritti e i bisogni sociali, culturali, linguistici, sanitari, affettivi e religiosi specifici delle persone detenute".

7) Lo scoglio dell’art. 18 L.354/75 e profili di costituzionalità

Il Magistrato di Sorveglianza di Firenze, su ricorso di un detenuto, aveva sollevato profilo di costituzionalità dell’art.18 dell’ordinamento penitenziario (che prevede il controllo a vista e non auditivo del colloquio) perché questo impediva di avere rapporti intimi anche sessuali con il coniuge o con persona legata da rapporto di convivenza. L’eccezione era corredata da una lunga serie di motivazioni e richiami agli articoli della Costituzione ( Art.2, art.3, art.27, art.29, art.32) nonché richiami a Raccomandazioni del Parlamento Europeo adottate dal Consiglio d’ Europa l’11.1.2006 che ha stabilito che “le modalità delle visite devono permettere ai detenuti di mantenere e sviluppare relazioni familiari il più possibile normali.

8) La sentenza della Corte Costituzionale n.301/2012

La Corte, nel ritenere inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art.18, ha ribadito che il controllo a vista del personale di custodia non mira ad impedire in modo specifico ed esclusivo i rapporti affettivi intimi tra il recluso e il suo partner ma persegue finalità generali di tutela dell’ordine e della sicurezza all’interno degli istituti penitenziari per prevenire reati. L’eliminazione del controllo visivo non basterebbe a realizzare l’obiettivo perseguito, perché per le visite occorrerà predisporre una disciplina che stabilisca termini, modalità, destinatari, numero, durata, misure organizzative. La Consulta ha poi richiamato l’attenzione del legislatore sul problema dell’affettività in carcere anche per le indicazioni provenienti dal paragone con tanti Stati nel mondo che riconoscono al detenuto una vita affettiva e sessuale intramuraria. Ha ricordato che gli artt.8/1 e 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, prescrivono agli Stati di permettere i rapporti sessuali all’interno del carcere anche tra coppie coniugate (Corte Europea dei Diritti dell’uomo, sentenze 4.12.2007, Dickson contro Regno Unito, e 29.7.2003, Aliev contro Ucraina)

9) La soluzione dei Permessi premio

Attualmente, in Italia, il sistema utilizzato per mantenere relazioni anche intime con il proprio partner è quello dei permessi premio, periodo da trascorrere in famiglia che il magistrato di sorveglianza concede al detenuto meritevole. E’ noto, però, che il beneficio non è esteso a tutti i detenuti ma solo ai condannati che hanno tenuto regolare condotta e non risultano socialmente pericolosi. I permessi non servono a coltivare solo interessi affettivi ma anche culturali, non possono superare complessivamente 45 giorni all’anno per una durata non superiore a 15 giorni per ciascuna autorizzazione. Sono esclusi dal beneficio gli imputati in custodia cautelare o che si trovino in altre limitazioni giuridiche previste dall’ordinamento penitenziario. Nel 2017 sono stati concessi 34.000 permessi premio, badando bene che il dato statistico è comprensivo di quei detenuti che hanno usufruito di più permessi.


10) Prime esperienze in Italia

In Italia le “stanze dell’affettivitàgià esistono, in via sperimentale, nel carcere di Milano Opera e, pare, di Milano Bollate, anche se non è nota la precisa organizzazione interna di tali spazi. Sono formati da una cucina, un frigorifero, un tavolo con le sedie, un divano con un televisore. Per un giorno intero le persone ammesse potranno parlare, prendere un caffè, giocare, abbracciarsi e baciarsi come una famiglia normale dimenticando di essere dentro un carcere. Al beneficio sarebbero ammesse 16 famiglie per incontrarsi in una piccola casa dotata da microtelecamere nascoste (ma la loro presenza  deve essere nota agli occupanti) che vengono seguite a distanza dal personale di custodia. Sono gli educatori, ogni anno, a selezionare i nuclei familiari più sofferenti proposti al Direttore per beneficiare di questi colloqui.



11) Il ruolo della Polizia Penitenziaria

Al momento non è ben chiaro quale dovrà essere il ruolo del personale di polizia penitenziaria e degli altri operatori nella gestione  di questo “servizio” né, è da ritenere, potrà assistere agli incontri con telecamere nascoste come nel citato esperimento soft di Milano.

D’altra parte se quello dell’affettività e dell’intimità è un diritto che contribuisce a stabilizzare l’equilibrio psicofisico della persona, bisognerà valutare come risolvere il problema per tutti quei detenuti che non hanno legami affettivi all’esterno e che quindi non sono ammessi a usufruire di normali colloqui.

Al 31 dicembre scorso erano presenti in carcere circa 57.000 detenuti.Si tratta di una popolazione detenuta, molto giovane (il 54% ha meno di 40 anni) e spesso senza una famiglia (il 39% è celibe/nubile, quindi senza moglie, amica/o, amante, fidanzata/o), che non riesce ad usufruire di benefici ben più importanti, quali ad esempio le misure alternative al carcere.



Sarà un bel problema per la Direzione trovare una risposta anche per quei detenuti stranieri (circa il 35%) – ma la cosa riguarda anche tanti italiani single o abbandonati dalle famiglie – che presenteranno la “domandina” per essere ammessi, come gli altri, alle “stanze dell’affettività” o “love room”

Di sicuro le esperienze degli altri Stati potranno aiutare a trovare delle linee guida che possano contemperare le opposte esigenze. La sicurezza, la dignità del personale di custodia, l’affettività dei reclusi.