I colloqui intimi in carcere sono ammessi in
moltissimi Stati. In Italia ci sono diverse proposte ad alto livello istituzionale per risolvere il problema.
Aldo Maturo
E’ possibile conciliare
le esigenze di sicurezza degli istituti penitenziari - evitare che si possano introdurre
pistole, coltelli, oggetti atti ad offendere, droga, telefonini e tutto quanto
è noto agli operatori di polizia penitenziaria - con il diritto all’affettività
dei detenuti?
E’ possibile ipotizzare
la predisposizione, nelle carceri, di stanze dell’affettività o “camere
dell’amore” dove il detenuto possa soggiornare con la sua famiglia o con la sua
compagna, per ore, senza il controllo visivo del personale di custodia previsto
dall’art.18 dell’ordinamento penitenziario?
1) L’affettività in
altre Nazioni
Evidentemente la
risposta deve essere affermativa se 31 Stati su 47 componenti del Consiglio
d’Europa autorizzano con varie procedure le visite affettive dei detenuti.
Ricordiamo, tra gli altri, Russia,
Francia, Olanda, Svizzera, Finlandia, Norvegia, ed Austria. In Germania e
Svezia ci sono miniappartamenti dove il detenuto è autorizzato a vivere per
alcuni giorni con la famiglia. Avviene anche nella cattolicissima Spagna (in
Catalogna dal 1991) che è il Paese d’Europa con il maggior numero di detenuti, circa
70.000, stipati in 77 carceri. È considerato partner colui o colei che si
presenta regolarmente ai colloqui ordinari, che hanno luogo ogni fine
settimana. Ne usufruiscono quasi tutti i detenuti e gli incontri sono permessi
anche fra persone dello stesso sesso.
In Olanda le
visite avvengono in locali appositi o anche in cella. La Danimarca autorizza
visite settimanali di un’ora e mezza.
In Canada le visite fino a 72 ore avvengono dal 1980 in apposite
roulotte esterne al carcere. In Finlandia e Norvegia c' è un sistema di congedi
coniugali. In Croazia e Albania, invece, gli istituti di pena concedono
incontri non controllati della durata di quattro ore. In America, fin dagli
anni ’90, in un campo di lavoro nel Mississippi ogni domenica i prigionieri hanno
la possibilità di ricevere in visita una sex worker (lavoratrice del sesso). Le
visite intime sono ammesse anche in India, Israele e Messico, ma la carrellata
potrebbe continuare.
2)Le proposte in Italia
In Italia la proposta è
stata rinverdita di recente dagli Stati
Generali sull’Esecuzione Penale, una supercommissione di esperti del mondo
del carcere voluta dal Ministro Orlando,
che ha terminato i lavori nel 2016. Per l’affettività in carcere, ha
proposto l’istituto della “visita”, diversa dal “colloquio” da svolgersi senza
il controllo visivo e/o auditivo del personale di sorveglianza.
La “visita” dovrebbe
svolgersi in “unità abitative” collocate all’interno dell’istituto, separate
dalla zona detentiva, con pulizia affidata ai detenuti, e da svolgersi in un
“opportuno lasso temporale”.
In
Parlamento giacciono due progetti di legge, una al Senato e uno alla Camera.
3) Disegno di Legge 1587 Senato (XVII Legislatura terminata il 28.12.2017)
Per il
senatori firmatari dei tre articoli della proposta di legge i detenuti e gli
internati hanno diritto a un incontro al mese di durata non inferiore alle tre
ore consecutive con il proprio coniuge o convivente senza alcun controllo
visivo, da svolgersi in locali per consentire relazioni personali ed affettive.
Il secondo articolo amplia il principio per i detenuti già condannati ed ospiti
quindi delle Case di Reclusione prevedendo che hanno diritto a trascorrere
mezza giornata al mese con la famiglia, in apposite aree presso le case di
reclusione.
4)Disegno di Legge C1762 Camera (XVII Legislatura, terminata il 28.12.2017)
Per i
Deputati firmatari i detenuti e gli internati hanno diritto a una visita al
mese della durata minima di sei ore e massima di 24 ore con le persone già
autorizzate a fare colloqui. La visita si svolge in locali adibiti e realizzati
a tali scopi per permettere l’affettività. La visita si svolge senza il
controllo visivo ed auditivo da parte del personale di custodia.
5) Disegno di legge per la modifica del codice penale e di procedura penale
Con l’art.31 il governo
viene delegato a prevedere norme "che considerino i diritti e i bisogni
sociali, culturali, linguistici, sanitari, affettivi e religiosi specifici delle
persone detenute".
7) Lo scoglio dell’art. 18 L.354/75 e profili di costituzionalità
Il
Magistrato di Sorveglianza di Firenze, su ricorso di un detenuto, aveva
sollevato profilo di costituzionalità dell’art.18 dell’ordinamento
penitenziario (che prevede il controllo a vista e non auditivo del colloquio)
perché questo impediva di avere rapporti intimi anche sessuali con il coniuge o
con persona legata da rapporto di convivenza. L’eccezione era corredata da una
lunga serie di motivazioni e richiami agli articoli della Costituzione ( Art.2,
art.3, art.27, art.29, art.32) nonché richiami a Raccomandazioni del Parlamento
Europeo adottate dal Consiglio d’ Europa l’11.1.2006 che ha stabilito che “le
modalità delle visite devono permettere ai detenuti di mantenere e sviluppare
relazioni familiari il più possibile normali.
8) La sentenza della Corte Costituzionale n.301/2012
La
Corte, nel ritenere inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell’art.18, ha ribadito che il controllo a vista del personale di custodia non
mira ad impedire in modo specifico ed esclusivo i rapporti affettivi intimi tra
il recluso e il suo partner ma persegue finalità generali di tutela dell’ordine
e della sicurezza all’interno degli istituti penitenziari per prevenire reati.
L’eliminazione del controllo visivo non basterebbe a realizzare l’obiettivo
perseguito, perché per le visite occorrerà predisporre una disciplina che
stabilisca termini, modalità, destinatari, numero, durata, misure
organizzative. La Consulta ha poi richiamato l’attenzione del legislatore sul
problema dell’affettività in carcere anche per le indicazioni provenienti dal
paragone con tanti Stati nel mondo che riconoscono al detenuto una vita
affettiva e sessuale intramuraria. Ha ricordato che gli artt.8/1 e 12 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà
fondamentali, prescrivono agli Stati di permettere i rapporti sessuali
all’interno del carcere anche tra coppie coniugate (Corte Europea dei Diritti
dell’uomo, sentenze 4.12.2007, Dickson contro Regno Unito, e 29.7.2003, Aliev
contro Ucraina)
9) La soluzione dei Permessi premio
Attualmente,
in Italia, il sistema utilizzato per mantenere relazioni anche intime con il
proprio partner è quello dei permessi premio, periodo da trascorrere in
famiglia che il magistrato di sorveglianza concede al detenuto meritevole. E’
noto, però, che il beneficio non è esteso a tutti i detenuti ma solo ai
condannati che hanno tenuto regolare condotta e non risultano socialmente
pericolosi. I permessi non servono a coltivare solo interessi affettivi ma
anche culturali, non possono superare complessivamente 45 giorni all’anno per
una durata non superiore a 15 giorni per ciascuna autorizzazione. Sono esclusi
dal beneficio gli imputati in custodia cautelare o che si trovino in altre
limitazioni giuridiche previste dall’ordinamento penitenziario. Nel 2017 sono
stati concessi 34.000 permessi premio, badando bene che il dato statistico è
comprensivo di quei detenuti che hanno usufruito di più permessi.
10) Prime
esperienze in Italia
In Italia le “stanze dell’affettività” già esistono, in via sperimentale,
nel carcere di Milano Opera e, pare, di Milano Bollate, anche se non è nota la
precisa organizzazione interna di tali spazi. Sono formati da una cucina, un frigorifero,
un tavolo con le sedie, un divano con un televisore. Per un giorno intero le
persone ammesse potranno parlare, prendere un caffè, giocare, abbracciarsi e
baciarsi come una famiglia normale dimenticando di essere dentro un carcere. Al
beneficio sarebbero ammesse 16 famiglie per incontrarsi in una piccola casa
dotata da microtelecamere nascoste (ma la
loro presenza deve essere nota agli occupanti) che vengono seguite a distanza dal personale di custodia. Sono gli educatori,
ogni anno, a selezionare i nuclei familiari più sofferenti proposti al
Direttore per beneficiare di questi colloqui.
11) Il
ruolo della Polizia Penitenziaria
Al momento non è ben chiaro quale dovrà essere il
ruolo del personale di polizia penitenziaria e degli altri operatori nella
gestione di questo “servizio” né, è da ritenere, potrà assistere agli
incontri con telecamere nascoste come nel citato esperimento soft di Milano.
D’altra parte se quello dell’affettività e
dell’intimità è un diritto che contribuisce a stabilizzare l’equilibrio psicofisico
della persona, bisognerà valutare come risolvere il problema per tutti quei
detenuti che non hanno legami affettivi all’esterno e che quindi non sono
ammessi a usufruire di normali colloqui.
Al 31 dicembre scorso erano presenti in carcere circa
57.000 detenuti.Si tratta di una popolazione detenuta, molto giovane (il 54% ha
meno di 40 anni) e spesso senza una famiglia (il 39% è celibe/nubile, quindi
senza moglie, amica/o, amante, fidanzata/o), che non riesce ad usufruire di
benefici ben più importanti, quali ad esempio le misure alternative al carcere.
Sarà un bel problema per la Direzione trovare una
risposta anche per quei detenuti stranieri (circa il 35%) – ma la cosa riguarda
anche tanti italiani single o abbandonati dalle famiglie – che presenteranno la
“domandina” per essere ammessi, come gli altri, alle “stanze dell’affettività”
o “love room”
Di sicuro le esperienze degli altri Stati potranno
aiutare a trovare delle linee guida che possano contemperare le opposte
esigenze. La sicurezza, la dignità del personale di custodia, l’affettività dei
reclusi.