mercoledì 17 aprile 2013

CHIESA: IL DIRITTO E IL ROVESCIO



 La Conferenza episcopale americana (la CEI italiana), in uno studio commissionato nel 2004, aveva scoperto che il 4% dei sacerdoti e diaconi in America – pari a 109.694 unità – negli ultimi 50 anni era stato accusato di crimini a sfondo sessuale con minori.





Aldo Maturo
 
Ogni volta che un Vescovo ha  notizia – che sia  almeno verosimile –  di un delitto grave, svolge una sua prima indagine e trasmette gli atti alla Congregazione per la Dottrina della Fede che, se non avoca a sè l’indagine, ordina al Vescovo di procedere.
I delitti più gravi commessi contro i costumi o nella celebrazione dei sacramenti sono giudicati quindi da questa Congregazione, che rappresenta il Supremo Tribunale Apostolico della Chiesa.

 Le sue sentenze, emesse nei limiti della propria competenza, non sono soggette all’approvazione del Sommo Pontefice. Il Collegio è presieduto dal Prefetto o dal Segretario della Congregazione, che nomina gli altri cinque giudici. L’accusa e la difesa sono affidate a sacerdoti dottori in diritto canonico mentre un altro sacerdote svolge le funzioni di cancelliere.
La Congregazione  ha facoltà di deferire direttamente alla decisione del Sommo Pontefice i casi più gravi, specialmente quando si è accertato che il delitto è manifestamente avvenuto ed è stata data al reo la facoltà di difendersi. Al Papa è affidata la decisione in merito alla dimissione dallo stato clericale o alla deposizione, insieme alla dispensa dalla legge del celibato. Le cause di questo genere sono soggette al segreto pontificio.
Queste alcune delle norme procedurali contenute “De gravioribus delicti”, la normativa che disciplina i delitti più gravi, rivisitati dalla Congregazione per la Dottrina della Fede e approvati dal  Papa  il 21 maggio 2010.
Di particolare importanza il comma 1 dell’ Art. 6, ove si legge che  i delitti gravi contro i costumi, riservati alla giurisdizione della Congregazione, sono:

1° Il delitto contro il sesto comandamento (non commettere atti impuri) commesso da un chierico con un minore di diciotto anni ( = pedofilia). Viene equiparata al minore la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione;

2° L’acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori sotto i quattordici anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento.
Quelli dell’art.6 sono quindi considerati delitti particolarmente gravi. Il prete che li compie è punito anche con la dimissione o la deposizione. La prescrizione per questi delitti è di 10 anni ma per quelli commessi da un chierico a danno di minore la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto il 18° anno di età.
Alla 61ª Assemblea Generale dei Vescovi italiani, svoltasi a maggio 2010, il Card. Bagnasco aveva sottolineato che la pedofilia è “un peccato terrificante, un reato che riguarda sia la società che la Chiesa, che fa parte della società”, aggiungendo  che “…i sacerdoti sono ogni giorno a servizio del bene di tutti” e “i casi di indegnità non possono oscurare il luminoso impegno che il clero italiano nel suo complesso, da tempo immemore, svolge in ogni angolo del Paese”.
In teoria la Chiesa si è dotata degli strumenti giuridici idonei per perseguire questi reati. In realtà  il fenomeno persiste.E’ un crimine enorme, per dirla con il dimissionario Papa Ratzinger o è terrificante, per dirla con il Cardinale Bagnasco. Il Segretario della CEI ha ammesso che nell’ultimo decennio ci sono stati in Italia un centinaio di casi. E non sarebbe poco se pure fossero tutti.
La Conferenza episcopale americana (la CEI italiana) in uno studio commissionato nel 2004 aveva scoperto che il 4% dei sacerdoti e diaconi in America – pari a 109.694 unità – negli ultimi 50 anni era stato accusato di crimini a sfondo sessuale con minori.