Congiunti, amici, mascherine, passeggiate,
acquisti, bicicletta, servizio di asporto da bar e ristoranti, attività
produttive, professionale e di servizi, cantieri, colf, badanti.
Sabato 2 maggio 2020
Sul sito del governo sono state
pubblicate le risposte a una serie di dubbi relativi al decreto del presidente del Consiglio (DPCM) del 26 aprile,
quello che introdurrà alcuni allentamenti delle misure restrittive sugli
spostamenti a partire da lunedì 4 maggio. Riportiamo per intero il testo di
domande e risposte, che sono divise nelle seguenti sezioni:
- Le novità del DPCM del 26 aprile
- Spostamenti
- Pubblici esercizi e attività commerciali
- Attività produttive, professionali e servizi
- Cantieri
- Agricoltura, allevamento e pesca
- Università
LE NOVITÀ DEL DPCM DEL 26
APRILE
Il Dpcm 26 aprile 2020 introduce, a
partire dal 4 maggio, diverse novità, tra le quali, per esempio, la possibilità
delle visite ai propri congiunti che vivono nella stessa Regione e la
riapertura di parchi e giardini pubblici, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie
ed evitando comunque gli assembramenti (i sindaci potranno decidere di chiudere
nuovamente e in via temporanea i parchi, qualora il divieto di assembramento
non potesse essere garantito).
Diventa obbligatorio l’uso della
mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (quali mezzi di trasporto
pubblico ed esercizi commerciali). Il nuovo Dpcm sancisce anche l’obbligo di
rimanere all’interno della propria abitazione per tutti coloro che presentano
sintomi legati a sindromi respiratorie e una temperatura corporea superiore ai
37,5 gradi.
Sempre dal 4 maggio, si può tornare a
effettuare l’attività motoria e quella sportiva, individualmente, anche
distanti da casa. Altra importante novità riguarda la possibilità di svolgere
celebrazioni funebri, con un numero di partecipanti massimo fissato in 15
persone, indossando le mascherine protettive e possibilmente all’aperto.
Il Dpcm, sempre a partire dal 4 maggio,
consente la ristorazione da asporto per bar, ristoranti e simili, che si va ad
aggiungere all’attività di consegna a domicilio già ammessa. Ripartono diverse
attività produttive e industriali, le attività per il settore manifatturiero e
quello edile, insieme a tutte le attività all’ingrosso ad essi correlati, con
l’obbligo di rispetto delle regole vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.
SPOSTAMENTI
Posso spostarmi per far visita
a qualcuno?
Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti (vedi faq successiva), che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. E’ comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie.
Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti (vedi faq successiva), che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. E’ comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie.
Chi sono i congiunti con cui è
consentito incontrarsi, secondo l’articolo 1, comma 1, lettera a), del Dpcm del
26 aprile 2020?
L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile. Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).
L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile. Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).
Si può uscire per fare una
passeggiata?
Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (il decreto include in tale ipotesi quella di visita ai congiunti, vedi FAQ), o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti (vedi FAQ). Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto.
Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (il decreto include in tale ipotesi quella di visita ai congiunti, vedi FAQ), o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti (vedi FAQ). Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto.
Resta inteso che la giustificazione di
tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere
fornita nelle forme e con le modalità consentite. La giustificazione del motivo
di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita
dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione
dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto
generale di assembramento, e quindi all’obbligo di rispettare la distanza di
sicurezza minima di un metro fra le persone.
Ci sono limitazioni negli
spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a
37,5 °C?
I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 ° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 ° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
Si può uscire per acquistare
beni diversi da quelli alimentari?
Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie di generi di cui è ammessa la vendita, espressamente previste dal Dpcm 26 aprile 2020, la cui lista è disponibile a questo link (allegato 1 e allegato 2).
Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie di generi di cui è ammessa la vendita, espressamente previste dal Dpcm 26 aprile 2020, la cui lista è disponibile a questo link (allegato 1 e allegato 2).
Chi si trova fuori dal proprio
domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?
Sì. Il decreto prevede che sia in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento tra regioni diverse.
Sì. Il decreto prevede che sia in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento tra regioni diverse.
Una volta che si sia fatto
rientro presso il domicilio/abitazione/residenza, come consentito dal dPCM 26
aprile 2020, è possibile spostarsi nuovamente al di fuori della Regione di
domicilio/abitazione/residenza raggiunta?
Il Dpcm del 26 aprile 2020 consente lo spostamento fra Regioni diverse esclusivamente nei casi in cui ricorrano: comprovate esigenze lavorative o assoluta urgenza o motivi di salute. Pertanto, una volta che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza anche provenendo da un’altra Regione (come consentito a partire dal 4 maggio 2020), non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento più sopra indicati.
Il Dpcm del 26 aprile 2020 consente lo spostamento fra Regioni diverse esclusivamente nei casi in cui ricorrano: comprovate esigenze lavorative o assoluta urgenza o motivi di salute. Pertanto, una volta che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza anche provenendo da un’altra Regione (come consentito a partire dal 4 maggio 2020), non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento più sopra indicati.
Ho un figlio minorenne, posso
accompagnarlo in un parco, una villa o un giardino pubblico?
Sì. L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è consentito, condizionato però al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Non possono essere utilizzate le aree attrezzate per il gioco dei bambini che, ai sensi del nuovo DPCM, restano chiuse. Il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto.
Sì. L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è consentito, condizionato però al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Non possono essere utilizzate le aree attrezzate per il gioco dei bambini che, ai sensi del nuovo DPCM, restano chiuse. Il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto.
È consentito fare attività
motoria o sportiva?
L’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio l’attività sportiva e motoria all’aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti.
L’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio l’attività sportiva e motoria all’aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti.
È obbligatorio rispettare la distanza
interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un
metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli
assembramenti.
Al fine di svolgere l’attività motoria
o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o
privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è
consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione.
Posso utilizzare la bicicletta?
L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che proseguono l’attività di vendita. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto. In ogni circostanza deve comunque essere osservata la prescritta distanza di sicurezza interpersonale.
L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che proseguono l’attività di vendita. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto. In ogni circostanza deve comunque essere osservata la prescritta distanza di sicurezza interpersonale.
Posso andare al cimitero per
omaggiare un caro defunto, anche al di fuori delle cerimonie funebri?
Sì, è consentito spostarsi nell’ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento. Come per i parchi, anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto di assembramento e, ove non fosse possibile evitare tali assembramenti, il Sindaco può disporne la temporanea chiusura. Per le regole relative alle cerimonie funebri, anche all’interno dei cimiteri, si veda l’apposita faq.
Sì, è consentito spostarsi nell’ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento. Come per i parchi, anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto di assembramento e, ove non fosse possibile evitare tali assembramenti, il Sindaco può disporne la temporanea chiusura. Per le regole relative alle cerimonie funebri, anche all’interno dei cimiteri, si veda l’apposita faq.
Quali sono le regole per gli
spostamenti da e per l’estero?
Per le informazioni relative agli spostamenti da e per l’estero, si consiglia di consultare il sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Per le informazioni relative agli spostamenti da e per l’estero, si consiglia di consultare il sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITÀ
COMMERCIALI
Quali sono le regole a cui
devono attenersi i commercianti e i gestori degli esercizi commerciali che sono
aperti?
Le regole sono indicate all’allegato 5 del Dpcm 26 aprile 2020. Fra queste vi è il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento sociale e la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura. È inoltre obbligatorio far rispettare le misure anticontagio, come l’ingresso uno alla volta nei piccoli negozi e l’accesso regolamentato e scaglionato nelle strutture di più grandi dimensioni, l’uso di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso per i clienti dei supermercati, da mettere a disposizione vicino alle casse e ai sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, percorsi diversi per entrate e uscite.
Le regole sono indicate all’allegato 5 del Dpcm 26 aprile 2020. Fra queste vi è il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento sociale e la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura. È inoltre obbligatorio far rispettare le misure anticontagio, come l’ingresso uno alla volta nei piccoli negozi e l’accesso regolamentato e scaglionato nelle strutture di più grandi dimensioni, l’uso di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso per i clienti dei supermercati, da mettere a disposizione vicino alle casse e ai sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, percorsi diversi per entrate e uscite.
I negozi che vendono “vestiti
per bambini e neonati” possono vendere anche le calzature per bambini?
Sì, la categoria merceologica dei “vestiti per bambini e neonati”, indicata nell’allegato 1 del Dpcm 26 aprile 2020, è da intendersi come quella più generale di “abbigliamento per bambini e neonati” e ricomprende quindi anche le calzature.
Sì, la categoria merceologica dei “vestiti per bambini e neonati”, indicata nell’allegato 1 del Dpcm 26 aprile 2020, è da intendersi come quella più generale di “abbigliamento per bambini e neonati” e ricomprende quindi anche le calzature.
I negozi e gli altri esercizi
di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di
prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono
proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?
Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. È consentita anche la vendita di ogni genere merceologico, se effettuata per mezzo di distributori automatici.
Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. È consentita anche la vendita di ogni genere merceologico, se effettuata per mezzo di distributori automatici.
Nelle giornate festive e
prefestive, sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi
commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati?
No, non c’è differenza tra giorni feriali, prefestivi e festivi, né tra strutture di vendita a seconda delle dimensioni. I supermercati e gli ipermercati presenti nei centri commerciali, come gli altri esercizi commerciali, possono essere aperti tutti i giorni, ma comunque sempre limitatamente alla vendita di prodotti di cui all’allegato 1 al Dpcm 26 aprile 2020. Per quanto riguarda i mercati, sia all’aperto sia coperti, in essi può essere svolta soltanto l’attività di vendita di generi alimentari e di prodotti agricoli. In tutte le strutture deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione di accesso e di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.
No, non c’è differenza tra giorni feriali, prefestivi e festivi, né tra strutture di vendita a seconda delle dimensioni. I supermercati e gli ipermercati presenti nei centri commerciali, come gli altri esercizi commerciali, possono essere aperti tutti i giorni, ma comunque sempre limitatamente alla vendita di prodotti di cui all’allegato 1 al Dpcm 26 aprile 2020. Per quanto riguarda i mercati, sia all’aperto sia coperti, in essi può essere svolta soltanto l’attività di vendita di generi alimentari e di prodotti agricoli. In tutte le strutture deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione di accesso e di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.
È consentita la vendita in
negozio (vendita al dettaglio) di tutti i prodotti la cui produzione è ancora
consentita?
No. Le attività di commercio al dettaglio restano disciplinate dall’allegato 1 del Dpcm 26 aprile 2020. La produzione di beni, autorizzata ai sensi dell’allegato 3 dello stesso Dpcm (ed eventuali successivi aggiornamenti) non ne autorizza la vendita al dettaglio.
Restano comunque consentite le altre forme di vendita previste dall’allegato 1 (via internet; per televisione; per corrispondenza, radio, telefono; per mezzo di distributori automatici).
No. Le attività di commercio al dettaglio restano disciplinate dall’allegato 1 del Dpcm 26 aprile 2020. La produzione di beni, autorizzata ai sensi dell’allegato 3 dello stesso Dpcm (ed eventuali successivi aggiornamenti) non ne autorizza la vendita al dettaglio.
Restano comunque consentite le altre forme di vendita previste dall’allegato 1 (via internet; per televisione; per corrispondenza, radio, telefono; per mezzo di distributori automatici).
È possibile effettuare, da
parte delle aziende della ristorazione, il servizio di asporto fatto in auto
(drive through)?
Sì, mantenendo sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e rispettando i divieti di consumare i prodotti sul posto di vendita e di sostare nelle immediate vicinanze.
Sì, mantenendo sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e rispettando i divieti di consumare i prodotti sul posto di vendita e di sostare nelle immediate vicinanze.
Le concessionarie di
autoveicoli potranno riaprire il 4 maggio?
Sì. L’allegato 3 del DPCM prevede espressamente che, dal 4 maggio, potrà riprendere l’attività del codice ateco 45 e delle relative sottocategorie, tra cui rientra il codice 45.1 relativo al “Commercio di autoveicoli”. È quindi consentito recarsi da un concessionario per acquistare un veicolo, fare un tagliando, effettuare cambio pneumatici e altre attività di manutenzione.
Sì. L’allegato 3 del DPCM prevede espressamente che, dal 4 maggio, potrà riprendere l’attività del codice ateco 45 e delle relative sottocategorie, tra cui rientra il codice 45.1 relativo al “Commercio di autoveicoli”. È quindi consentito recarsi da un concessionario per acquistare un veicolo, fare un tagliando, effettuare cambio pneumatici e altre attività di manutenzione.
Ho un sito per la vendita di
prodotti online. Posso continuare l’attività di vendita?
Sì, l’attività di commercio di qualsiasi prodotto effettuata online ovvero mediante altri canali telematici è sempre consentita alla luce della disciplina per gli esercizi commerciali prevista dall’allegato 1 del Dpcm 26 aprile 2020, nonché dell’inclusione dei codici Ateco dei servizi postali, vettori e corrieri tra quelli eccettuati dalla chiusura dell’attività.
Sì, l’attività di commercio di qualsiasi prodotto effettuata online ovvero mediante altri canali telematici è sempre consentita alla luce della disciplina per gli esercizi commerciali prevista dall’allegato 1 del Dpcm 26 aprile 2020, nonché dell’inclusione dei codici Ateco dei servizi postali, vettori e corrieri tra quelli eccettuati dalla chiusura dell’attività.
ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
PROFESSIONALI E SERVIZI
Con il dpcm 26 aprile 2020
quali attività produttive possono riprendere?
Dal 4 maggio 2020 riprendono diverse attività produttive industriali con la ripartenza del settore manifatturiero e delle costruzioni, insieme al commercio all’ingrosso delle relative filiere.
Dal 4 maggio 2020 riprendono diverse attività produttive industriali con la ripartenza del settore manifatturiero e delle costruzioni, insieme al commercio all’ingrosso delle relative filiere.
Nel dettaglio risultano pertanto
consentite tutte le attività indicate nell’allegato 3 del dpcm 26 aprile 2020, tra le quali,
rispetto al dpcm del 10 aprile 2020, risultano ora ricomprese anche quelle
relative al settore del tessile, della moda, dell’auto, dell’industria
estrattiva, della fabbricazione di mobili. L’elenco del dpcm deve considerarsi
esaustivo, nel senso che non è più prevista la comunicazione al prefetto per
proseguire le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, le attività
dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli
impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la
sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le attività funzionali ad
assicurare la continuità delle filiere produttive.
Le imprese le cui attività non sono
sospese dovranno comunque rispettare i contenuti dei protocolli di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro (Allegato 6), nei
cantieri (Allegato 7), nel settore del trasporto e della logistica (Allegato
8), espressamente indicati all’articolo 2, comma 6, del dpcm 26 aprile 2020 e a
quest’ultimo allegati. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri
adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al
ripristino delle condizioni di sicurezza. Alle imprese, che riprendono la loro
attività a partire dal 4 maggio 2020, viene inoltre consentito di svolgere
tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27
aprile 2020.
È consentita la prosecuzione
delle attività di conservazione e restauro di opere d’arte?
Sì, sono consentite le attività di restauro, finalizzate alla conservazione di
opere d’arte quali quadri, affreschi, sculture, mosaici, arazzi, beni
archeologici. Tali attività non sono infatti sostanzialmente riducibili a
profili ricreativi o artistici di cui al codice Ateco 90.0, essendo invece
riconducibili alle attività assentite nell’allegato 3 del d.P.C.M. 26 aprile
2020 del restauro di edifici storici e monumentali (41.20), dell’industria del
legno (16), di architettura, ingegneria, collaudo e analisi tecniche (71) e
alle altre attività professionali, scientifiche e tecniche (74) nonché alle
riparazioni di beni mobili (95).
I soggetti che svolgono
attività di riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario,
tranviario, filoviario e per metropolitane, possono continuare la propria
attività?
Sì. L’attività può continuare ad essere espletata in quanto espressamente autorizzata dall’allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020, codice Ateco 33.
Sì. L’attività può continuare ad essere espletata in quanto espressamente autorizzata dall’allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020, codice Ateco 33.
Le attività professionali, come
per esempio quella di amministratore di condominio, devono essere sospese se
svolte nella forma di impresa?
Tutte le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente consentite in quanto prevale la natura dell’attività non la forma con cui la stessa si esercita. L’articolo 2, comma 2, del Dpcm 26 aprile 2020 prevede che qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile (circostanza applicabile anche alle amministrazioni condominiali).
Tutte le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente consentite in quanto prevale la natura dell’attività non la forma con cui la stessa si esercita. L’articolo 2, comma 2, del Dpcm 26 aprile 2020 prevede che qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile (circostanza applicabile anche alle amministrazioni condominiali).
Colf, badanti e babysitter
possono continuare a prestare servizio solo se conviventi?
Possono continuare a prestare servizio, a prescindere dalla convivenza. Tale attività è infatti ricompresa nell’allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020, codice Ateco 97 (Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico).
Possono continuare a prestare servizio, a prescindere dalla convivenza. Tale attività è infatti ricompresa nell’allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020, codice Ateco 97 (Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico).
Non sono iscritto al registro
delle imprese. Posso continuare a svolgere la mia attività produttiva?
Dipende dal codice Ateco di appartenenza dell’attività effettivamente svolta. Infatti, occorre sempre fare riferimento ai codici Ateco espressamente autorizzati dall’allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020 e dalle eventuali successive modifiche apportate con decreto ministeriale. Al tale fine, si può fare riferimento ai codici Ateco risultanti dall’anagrafe tributaria dell’Agenzia delle entrate, indicati come attività primaria o prevalente o secondaria.
Dipende dal codice Ateco di appartenenza dell’attività effettivamente svolta. Infatti, occorre sempre fare riferimento ai codici Ateco espressamente autorizzati dall’allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020 e dalle eventuali successive modifiche apportate con decreto ministeriale. Al tale fine, si può fare riferimento ai codici Ateco risultanti dall’anagrafe tributaria dell’Agenzia delle entrate, indicati come attività primaria o prevalente o secondaria.
CANTIERI
I cantieri rimangono aperti?
Sì. Al riguardo, occorre precisare che l’allegato 3 al Dpcm del 26 aprile 2020 richiama la categoria “ingegneria civile”, identificata con il codice Ateco 42 all’interno della quale rientrano, a titolo esemplificativo, le attività costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, costruzione di ponti e gallerie, costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni, le costruzione di opere idrauliche e il completamento di alloggi popolari. Il 24 aprile 2020 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Anci, Upi, Anas S.p.a., R.F.I., ANCE, Alleanza delle cooperative, Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL un apposito protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, costituente l’Allegato 7 al Dpcm.
Sì. Al riguardo, occorre precisare che l’allegato 3 al Dpcm del 26 aprile 2020 richiama la categoria “ingegneria civile”, identificata con il codice Ateco 42 all’interno della quale rientrano, a titolo esemplificativo, le attività costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, costruzione di ponti e gallerie, costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni, le costruzione di opere idrauliche e il completamento di alloggi popolari. Il 24 aprile 2020 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Anci, Upi, Anas S.p.a., R.F.I., ANCE, Alleanza delle cooperative, Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL un apposito protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, costituente l’Allegato 7 al Dpcm.
AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO E
PESCA
È consentito, anche al di fuori
del Comune di residenza, lo svolgimento di attività lavorative su superfici
agricole o forestali adibite alle produzioni per autoconsumo, compreso il
taglio della legna da ardere sempre per autoconsumo?
Sì, la coltivazione del terreno per uso agricolo o forestale e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo rientrano nei codici ATECO “0.1.” e “02” e sono quindi consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola o forestale produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito. Si precisa tuttavia che i tagli boschivi possono proseguire solo se la Regione o Provincia autonoma competente ha prorogato con proprio atto i termini per la stagione di taglio. Resta ferma la possibilità di avvalersi di professionisti nel rispetto delle normative sulla sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni per la prevenzione del contagio da COVID-19.
Sì, la coltivazione del terreno per uso agricolo o forestale e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo rientrano nei codici ATECO “0.1.” e “02” e sono quindi consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola o forestale produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito. Si precisa tuttavia che i tagli boschivi possono proseguire solo se la Regione o Provincia autonoma competente ha prorogato con proprio atto i termini per la stagione di taglio. Resta ferma la possibilità di avvalersi di professionisti nel rispetto delle normative sulla sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni per la prevenzione del contagio da COVID-19.
UNIVERSITÀ
Si possono tenere le sessioni
d’esame e le sedute di laurea?
Sì, potranno essere svolte in presenza a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate le misure organizzative di prevenzione e protezione indicate dal Dpcm del 26 aprile 2020.
Sì, potranno essere svolte in presenza a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate le misure organizzative di prevenzione e protezione indicate dal Dpcm del 26 aprile 2020.
Nel caso in cui non possa essere
assicurata l’adozione di tali misure, ovvero in tutti gli altri casi in cui non
si renda possibile la presenza degli studenti, si potrà ricorrere alle modalità
a distanza, nel qual caso dovranno comunque essere assicurate le misure
necessarie a garantire la prescritta pubblicità.
Cosa cambia per le attività pratiche
nel campo della ricerca e della formazione superiore (tirocini, attività di
ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni)?
Tali attività potranno ricominciare ad essere svolte in presenza a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate le misure organizzative di prevenzione e protezione indicate dal Dpcm del 26 aprile 2020.
Tali attività potranno ricominciare ad essere svolte in presenza a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate le misure organizzative di prevenzione e protezione indicate dal Dpcm del 26 aprile 2020.
Nel caso in cui non possa essere
assicurata l’adozione di tali misure, ovvero in tutti gli altri casi in cui non
si renda possibile la presenza degli studenti e/o ricercatori, si potrà
ricorrere, ove possibile, anche alle modalità a distanza.