La
Cassazione chiarisce che non occorre che il malessere sia causato da una
patologia per giustificare la sosta in corsia d'emergenza su strade extraurbane
e autostrade. E’ sufficiente una necessità transitoria che non consente di proseguire la guida con
il dovuto livello di attenzione.
di Annamaria Villafrate –
La sentenza penale n.
13124-2019 (sotto allegata) della Cassazione chiarisce il concetto di malessere che, ai sensi dell'art 176 comma 5 del Codice della Strada,
giustifica la sosta nelle corsie di emergenza delle strade extraurbane e delle
autostrade. Per gli Ermellini non è necessario che il malessere derivi da una
patologia, è sufficiente che esso consista in un disagio, anche transitorio, ma tale
da impedire di
proseguire la guida con
la stessa attenzione.
La vicenda processuale
La Corte d'appello di Roma
conferma la sentenza di assoluzione del
Giudice per l'udienza preliminare "perché il fatto non costituisce
reato". All'imputato era stato ascritto il reato
di omicidio
colposo ex art. 589 c.p. commesso con contestuale violazione dell'art. 176
C.d.S., comma 5, e per imprudenza, negligenza e imperizia. Questi i fatti:
l'imputato, di professione tassista, mentre percorreva l'autostrada in orario
mattutino, a un certo punto era costretto a fermarsi in corsia d'emergenza per
un impellente bisogno fisiologico.
Espletata tale funzione, proprio mentre stava risalendo sulla sua vettura,
l'imputato veniva tamponato violentemente dal motociclo condotto dalla vittima,
che decedeva.
La Corte aveva rigettato l'appello
delle parti civili (fratello e figlio della vittima) perché aveva rilevato che,
non solo l'imputato per età e problemi prostatici, a causa del
"malessere" da questi provocati, era legittimato a fermarsi sulla
corsia d'emergenza; ma anche perché il veicolo era stato parcheggiato
correttamente, ben accostato a destra. Avverso la sentenza della Corte
d'Appello le parti civili propongono ricorso per Cassazione.
Con il secondo motivo, in particolare, i ricorrenti contestavano la qualifica
del "bisogno urinario come "malessere", non essendo tale
l'incontinenza cronica, che non costituisce alcunché di imprevedibile o di
improvviso".
Bisogno fisiologico: ci si può fermare sulla corsia d'emergenza
La Cassazione però non accoglie
alcun motivo di ricorso, perché infondati. Per quanto riguarda in particolare
la contestazione sollevata con il secondo motivo, gli Ermellini precisano che:
"A proposito della contestata qualificazione del bisogno urinario come "malessere", ai fini di
quanto stabilito dall'art. 176
C.d.S., comma 5, è sufficiente richiamare l'indirizzo, qui
condiviso, adottato dalla giurisprudenza di legittimità in un caso per molti
versi analogo (Sez. 4, Sentenza n. 7679 del
14.01.2010, Del Vesco e altri, n. m.): la Corte regolatrice ha affermato che
dev'essere "inquadrato il bisogno fisiologico nel concetto di malessere
che giustifica la sosta sulla corsia di emergenza ai sensi dell'art. 157
C.d.S., comma 1, lett. d). Invero, il termine malessere non può esaurirsi nella nozione di
infermità incidente sulla capacità intellettiva e volitiva del soggetto come
prevista dall'art. 88 c.p. o nell'ipotesi di caso fortuito di cui
all'art. 45 c.p., bensì nel lato concetto di disagio e finanche di incoercibile necessità fisica anche transitoria che non consente di
proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione e
quindi in esso deve necessariamente ricomprendersi l'improvviso bisogno
fisiologico (dipendente o meno da malfunzionamento organico) che notoriamente
esclude quella condizione di benessere fisico indispensabile per una guida
corretta che non ponga in pericolo sia lo stesso conducente ed i terzi
trasportati sia gli altri utenti della strada".