Non può non ritenersi agonistico un torneo sportivo fondato sulla gara e sulla competizione tra i partecipanti, tale da implicare un maggior impegno psicofisico ai fini del prevalere di una squadra sull’altra (Cassazione, N.15394 del 7.6.2011)
E’ tempo d’estate ed è tempo di tornei che si susseguono ovunque ci sia un campo da gioco. La fretta, l’entusiasmo e la generosità degli organizzatori possono derogare a volte alle rigorose norme regolamentari ritenendo esagerato un eccessivo fiscalismo. Capita. Ma capita che poi qualcuno presenti il conto.
E’ il caso del Sig. XXX, 33 anni, morto durante una partita di pallone.
Mentre giocava aveva accusato un malore ed era morto negli
spogliatoi. Il decesso era stato ascritto a ischemia miocardica in
soggetto affetto da grave ipertrofia cardiaca e aterosclerosi. Nel corso delle
indagini era emerso che lui e i suoi compagni di squadra erano stati ammessi a
partecipare al torneo senza essere
sottoposti a visita medica con accertamento elettrocardiografico sotto sforzo.
La moglie del defunto aveva sostenuto che gli organizzatori avevano redatto il
regolamento del torneo senza prevedere l’obbligo di visita medica, chiedendo la
loro condanna al risarcimento morale, biologico e patrimoniale.
Il Presidente della società sportiva ed il
responsabile provinciale dell’ente sportivo organizzatore erano stati
condannati in sede penale per omicidio colposo con relativo risarcimento del
danno. La Corte di Appello di Torino, superando in maniera favorevole per la
vedova tutta una serie di eccezioni sollevate dalla controparte – che aveva
eccepito tra l’altro non potersi attribuire natura agonistica a quel torneo – aveva
condannato i ricorrenti a risarcire un danno di euro 270.436 oltre agli
interessi.
A nulla valeva il ricorso in Cassazione, che si
pronunciava nettamente a favore della vedova (sentenza 15394 del 7.6. 2011). Secondo i supremi giudici “la responsabilità
discende dal fatto di aver consentito il tesseramento dei giocatori in difetto del
certificato d’idoneità fisica. Relativamente alla natura agonistica del torneo
– riconducibile a campionati e tornei organizzati dagli enti di promozione per
calciatori sopra i 14 anni – gli stessi giudici hanno stabilito che non può non
ritenersi agonistico un torneo sportivo (come il torneo di calcio in esame)
fondato sulla gara e sulla competizione
tra i partecipanti, tale da implicare un maggior impegno psicofisico ai fini
del prevalere di una squadra sull’altra.
Ai fini della tutela della salute coloro che praticano
attività sportiva agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente al
controllo dell’idoneità specifica allo sport che intendono svolgere, superando
gli accertamenti sanitari necessari e con la periodicità prevista. Il medico
che visita ha facoltà di richiedere altri esami specialistici e strumentali su
motivato sospetto clinico.
Per la certificazione sono necessari visita
medica, esame completo delle urine, elettrocardiogramma a riposo e sotto sforzo (vedi D.M.18.2.1982) La
responsabilità degli organizzatori è scaturita quindi dall’aver consentito la
partecipazione al campionato di un giocatore che era stato tesserato omettendo
di procedere alla preventiva visita medica e agli esami connessi che avrebbero
sicuramente rivelato la patologia ostativa e dall’essersi astenuti dal
pretendere per il tesseramento la documentazione sanitaria necessaria. Ne
deriva che gli enti sportivi sono tenuti a tutelare la salute degli atleti
anche attraverso la prevenzione di eventi pregiudizievoli l’integrità
psicofisica. Nel caso specifico i giudici hanno ritenuto che, ove tali
adempimenti sanitari fossero stati eseguiti, con elevata probabilità il
soggetto poi deceduto non sarebbe stato ammesso a partecipare alla gara e l’evento
funesto non si sarebbe verificato.