martedì 15 luglio 2014

TORNEI, SPORT E RESPONSABILITA’ PENALI


Non può non ritenersi agonistico un torneo sportivo fondato sulla gara e sulla competizione tra i partecipanti, tale da implicare un maggior impegno psicofisico ai fini del prevalere di una squadra sull’altra (Cassazione, N.15394 del 7.6.2011)


Aldo Maturo
 
E’ tempo d’estate ed è tempo di tornei che si susseguono ovunque ci sia un campo da gioco. La fretta, l’entusiasmo e la generosità degli organizzatori possono derogare a volte alle rigorose norme regolamentari ritenendo esagerato un eccessivo fiscalismo. Capita. Ma capita che poi qualcuno presenti il conto.

E’ il caso del Sig. XXX, 33 anni, morto durante una partita di pallone.
Mentre giocava aveva accusato un malore ed era morto negli spogliatoi. Il decesso era stato ascritto a ischemia miocardica in soggetto affetto da grave ipertrofia cardiaca e aterosclerosi. Nel corso delle indagini era emerso che lui e i suoi compagni di squadra erano stati ammessi a partecipare al torneo senza essere sottoposti a visita medica con accertamento elettrocardiografico sotto sforzo. La moglie del defunto aveva sostenuto che gli organizzatori avevano redatto il regolamento del torneo senza prevedere l’obbligo di visita medica, chiedendo la loro condanna al risarcimento morale, biologico e patrimoniale.

Il Presidente della società sportiva ed il responsabile provinciale dell’ente sportivo organizzatore erano stati condannati in sede penale per omicidio colposo con relativo risarcimento del danno. La Corte di Appello di Torino, superando in maniera favorevole per la vedova tutta una serie di eccezioni sollevate dalla controparte – che aveva eccepito tra l’altro non potersi attribuire natura agonistica a quel torneo – aveva condannato i ricorrenti a risarcire un danno di euro 270.436 oltre agli interessi.

A nulla valeva il ricorso in Cassazione, che si pronunciava nettamente a favore della vedova (sentenza 15394 del 7.6. 2011).  Secondo i supremi giudici “la responsabilità discende dal fatto di aver consentito il tesseramento dei giocatori in difetto del certificato d’idoneità fisica. Relativamente alla natura agonistica del torneo – riconducibile a campionati e tornei organizzati dagli enti di promozione per calciatori sopra i 14 anni – gli stessi giudici hanno stabilito che non può non ritenersi agonistico un torneo sportivo (come il torneo di calcio in esame) fondato sulla gara e sulla competizione tra i partecipanti, tale da implicare un maggior impegno psicofisico ai fini del prevalere di una squadra sull’altra.

Ai fini della tutela della salute coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell’idoneità specifica allo sport che intendono svolgere, superando gli accertamenti sanitari necessari e con la periodicità prevista. Il medico che visita ha facoltà di richiedere altri esami specialistici e strumentali su motivato sospetto clinico.

Per la certificazione sono necessari visita medica, esame completo delle urine, elettrocardiogramma a riposo e sotto sforzo (vedi D.M.18.2.1982) La responsabilità degli organizzatori è scaturita quindi dall’aver consentito la partecipazione al campionato di un giocatore che era stato tesserato omettendo di procedere alla preventiva visita medica e agli esami connessi che avrebbero sicuramente rivelato la patologia ostativa e dall’essersi astenuti dal pretendere per il tesseramento la documentazione sanitaria necessaria. Ne deriva che gli enti sportivi sono tenuti a tutelare la salute degli atleti anche attraverso la prevenzione di eventi pregiudizievoli l’integrità psicofisica. Nel caso specifico i giudici hanno ritenuto che, ove tali adempimenti sanitari fossero stati eseguiti, con elevata probabilità il soggetto poi deceduto non sarebbe stato ammesso a partecipare alla gara e l’evento funesto non si sarebbe verificato.