lunedì 21 aprile 2014

INFORTUNIO IN ITINERE: NO SE POTEVA ANDARE A PIEDI




Nessun indennizzo se il tragitto casa-lavoro poteva essere percorso a piedi o in autobus.



 
Scritto da: Lavorofisco.it 19 marzo 2013
Non è prevista nessuna rendita da infortunio in itinere se il lavoratore poteva arrivare sul posto di lavoro con i mezzi pubblici o addirittura a piedi. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6725 del 18 marzo 2013:nel caso concreto, i giudici non hanno riconosciuto il risarcimento a un lavoratore vista la vicinanza del luogo di lavoro all’abitazione e la possibilità di utilizzare mezzi di trasporto pubblico per spostarsi.

Il caso riguardava un dipendente delle Terme di Stabia che nel 1997 era stato coinvolto in un incidente mentre era alla guida della sua moto, che utilizzava per andare a lavorare. L’uomo aveva chiamato in giudizio l’Inail chiedendo una rendita da infortunio in itinere visto che l’incidente era avvenuto lungo il tragitto tra la sua casa e il suo posto di lavoro. Il dipendente delle Terme aveva spiegato di utilizzare la sua moto per compiere il tragitto di 2 chilometri da casa al lavoro perché doveva essere in sede entro le 7 di mattina, cosa che non sarebbe stata possibile con i mezzi pubblici visto che il primo autobus partiva alle 7,20.
La Corte d’Appello che nel 2008 aveva respinto la richiesta dell’uomo, però, aveva rilevato che il prospetto degli orari degli autobus di linea “non consentiva di appurare le circostanze dedotte relativamente all’impossibilità di fare uso degli stessi per raggiungere il posto di lavoro“.
 
Per la Cassazione, “anche a voler ammettere che lo stesso ricorrente avesse la necessità di utilizzare il mezzo proprio per l’assenza di soluzioni alternative al detto uso, la decisione impugnata risulta, tuttavia, adeguatamente sorretta dal concorrente accertamento che, in ogni caso, il tragitto era percorribile a piedi ovvero utilizzando un mezzo di trasporto pubblico. Per la Cassazione, infatti, questo principio configura il “rischio elettivo”, ossia il rischio causato dalla scelta arbitraria del lavoratore di preferire la moto ad altre soluzioni.
 La Corte d’Appello aveva concluso che il lavoratore non avesse diritto a copertura assicurativa, essendo stata la scelta del mezzo personale dettata da ragioni che, seppure legittime, “non assumono uno spessore sociale tale da giustificare un intervento di carattere solidaristico a carico della collettività“.
I giudici della Cassazione hanno rigettato il ricorso del lavoratore, a cui non è stato riconosciuto alcun indennizzo.