Nessun
indennizzo se il tragitto casa-lavoro poteva essere percorso a piedi o in
autobus.
Non è prevista
nessuna rendita da infortunio in itinere se il lavoratore poteva arrivare sul
posto di lavoro con i mezzi pubblici o addirittura a piedi. A
stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6725 del 18 marzo
2013:nel caso concreto, i giudici non hanno riconosciuto il risarcimento a un
lavoratore vista la vicinanza del luogo di lavoro all’abitazione e la
possibilità di utilizzare mezzi di trasporto pubblico per spostarsi.
La Corte d’Appello
che nel 2008 aveva respinto la richiesta dell’uomo, però, aveva rilevato che il
prospetto degli orari degli autobus di linea “non consentiva di appurare le
circostanze dedotte relativamente all’impossibilità di fare uso degli stessi
per raggiungere il posto di lavoro“.
Per la Cassazione, “anche
a voler ammettere che lo stesso ricorrente avesse la necessità di utilizzare il
mezzo proprio per l’assenza di soluzioni alternative al detto uso, la decisione
impugnata risulta, tuttavia, adeguatamente sorretta dal concorrente
accertamento che, in ogni caso, il tragitto era percorribile a piedi ovvero
utilizzando un mezzo di trasporto pubblico“. Per la Cassazione,
infatti, questo principio configura il “rischio elettivo”, ossia il rischio
causato dalla scelta arbitraria del lavoratore di preferire la moto ad altre
soluzioni.
La Corte d’Appello aveva concluso che il lavoratore non avesse
diritto a copertura assicurativa, essendo stata la scelta del mezzo personale
dettata da ragioni che, seppure legittime, “non assumono uno spessore
sociale tale da giustificare un intervento di carattere solidaristico a carico
della collettività“.
I giudici della
Cassazione hanno rigettato il ricorso del lavoratore, a cui non è stato
riconosciuto alcun indennizzo.