martedì 15 aprile 2014

BERLUSCONI, UN AFFIDATO PARTICOLARE


Aldo Maturo



L’Affidamento in prova ai servizi sociali è una misura alternativa alla detenzione prevista dall’ordinamento penitenziario del 1975.

Viene concesso ai condannati ad una pena detentiva non superiore a tre anni. Nel caso di Berlusconi tre dei quattro anni cui era stato condannato sono rientrati nel condono del maggio 2006, per cui il residuo pena è di un anno e quindi è rientrato nei termini per chiedere questo beneficio.


La misura può essere concessa sia a detenuti che abbiano un residuo pena non superiore a tre anni sia a soggetti che non sono stati in carcere ma sono stati condannati, appunto, ad una pena massima di tre anni (per i tossicodipendenti è prevista una pena maggiore). In ogni caso Berlusconi, per la legge ex Cirielli, non sarebbe comunque andato in carcere perché ha 77 anni e questa legge prevede che per gli ultrasettantenni (salvo alcuni gravi reati) la pena si espia in detenzione domiciliare.

Il condannato all’affidamento in prova viene affidato al controllo di un Assistente Sociale penitenziario appartenente all’UEPE, Ufficio Esecuzione Penale Esterna, con sede in ogni regione ed a cui fanno capo tutti gli assistenti sociali penitenziari di quel territorio.

All’atto dell’ammissione, il Dirigente dell’ UEPE designa l’ assistente sociale che dovrà seguire il condannato in tutto il percorso della misura alternativa e riferire al Magistrato di Sorveglianza sulla sua condotta. La misura inizia con la sottoscrizione del verbale delle prescrizioni che sono state imposte dal Tribunale di Sorveglianza. Il verbale contiene alcune prescrizioni tipiche: periodicità dei rapporti con l’assistente sociale designato e con il suo Ufficio, dimora del condannato, tipo di lavoro, orario di entrata ed uscita dall’abitazione, divieto di frequentare determinati locali e pregiudicati, modalità di movimentazione sul territorio ed altri eventuali obblighi previsti nell’ordinanza di ammissione alla misura alternativa.

L’assistente sociale ha l’obbligo di seguirne l’andamento, verificare se vengono rispettate tutte le prescrizioni, fare visite senza preavviso sul luogo di lavoro negli orari in cui il condannato deve essere presente.

La misura alternativa si conclude entro il fine pena stabilito se il condannato ha rispettato tutte gli obblighi che gli sono stati imposti. Può essere revocato dal Tribunale di Sorveglianza su segnalazione dell’assistente sociale che abbia relazionato un comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova o contrario alle prescrizioni stabilite.

Indubbiamente l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano, con l’ obbligo imposto a Berlusconi di prestare un’attività lavorativa (assistenza agli anziani) per 4 ore a settimana, lasciandogli ampio spazio di azione in tutti gli altri giorni, ha emesso una sentenza unica nel panorama penitenziario italiano. Non si può dire che non abbia tenuto conto della figura politica del personaggio che, stavolta, non potrà sentirsi perseguitato dalla magistratura.