Aldo Maturo
L’Affidamento in prova ai servizi
sociali è una misura alternativa alla detenzione prevista dall’ordinamento
penitenziario del 1975.
Viene concesso ai condannati ad una
pena detentiva non superiore a tre anni. Nel caso di Berlusconi tre dei quattro
anni cui era stato condannato sono rientrati nel condono del maggio 2006, per
cui il residuo pena è di un anno e quindi è rientrato nei termini per chiedere
questo beneficio.
La misura può essere concessa sia a
detenuti che abbiano un residuo pena non superiore a tre anni sia a soggetti
che non sono stati in carcere ma sono stati condannati, appunto, ad una pena massima
di tre anni (per i tossicodipendenti è prevista una pena maggiore). In ogni
caso Berlusconi, per la legge ex Cirielli, non sarebbe comunque andato in
carcere perché ha 77 anni e questa legge prevede che per gli ultrasettantenni
(salvo alcuni gravi reati) la pena si espia in detenzione domiciliare.
Il condannato all’affidamento in
prova viene affidato al controllo di un Assistente Sociale penitenziario
appartenente all’UEPE, Ufficio Esecuzione Penale Esterna, con sede in ogni
regione ed a cui fanno capo tutti gli assistenti sociali penitenziari di quel
territorio.
All’atto dell’ammissione, il
Dirigente dell’ UEPE designa l’ assistente sociale che dovrà seguire il
condannato in tutto il percorso della misura alternativa e riferire al Magistrato
di Sorveglianza sulla sua condotta. La misura inizia con la sottoscrizione del
verbale delle prescrizioni che sono state imposte dal Tribunale di
Sorveglianza. Il verbale contiene alcune prescrizioni tipiche: periodicità dei
rapporti con l’assistente sociale designato e con il suo Ufficio, dimora del
condannato, tipo di lavoro, orario di entrata ed uscita dall’abitazione,
divieto di frequentare determinati locali e pregiudicati, modalità di
movimentazione sul territorio ed altri eventuali obblighi previsti nell’ordinanza
di ammissione alla misura alternativa.
L’assistente sociale ha l’obbligo di
seguirne l’andamento, verificare se vengono rispettate tutte le prescrizioni, fare
visite senza preavviso sul luogo di lavoro negli orari in cui il condannato
deve essere presente.
La misura
alternativa si conclude entro il fine pena stabilito se il condannato ha
rispettato tutte gli obblighi che gli sono stati imposti. Può essere revocato
dal Tribunale di Sorveglianza su segnalazione dell’assistente sociale che abbia
relazionato un comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova o
contrario alle prescrizioni stabilite.
Indubbiamente l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano, con l’
obbligo imposto a Berlusconi di prestare un’attività lavorativa (assistenza
agli anziani) per 4 ore a settimana, lasciandogli ampio spazio di azione in
tutti gli altri giorni, ha emesso una sentenza unica nel panorama penitenziario
italiano. Non si può dire che non abbia tenuto conto della figura politica del
personaggio che, stavolta, non potrà sentirsi perseguitato dalla magistratura.