L’assunzione di
un farmaco non giustifica il conducente che risulti positivo all’alcoltest
perché non sono rilevanti i motivi per cui i valori siano sballati ma vale solo
il fatto che l’etilometro li abbia rilevati.
Avv.Aldo
Maturo, per
Per la Cassazione l’esito
positivo dell’esame dell’alcool test costituisce prova dello stato di ebbrezza.
E’ compito dell’automobilista dimostrare che l’accertamento non è veritiero per
cause attribuibili alla strumentazione utilizzata dalle forze dell’ordine o per
vizi nella modalità di effettuazione dell’esame. Che a giustificazione dei
valori superiori alla norma egli abbia poi esibito un certificato medico, da
cui si rilevi la possibile interazione di alcuni farmaci sui risultati degli
esami all’alcoltest, è circostanza priva di valore, se non accompagnata da
riscontri probatori.
I fatti esaminati dalla
sentenza della Cassazione (N.36887 14 luglio 2015, IV sez. pen.) si riferiscono
a un automobilista che, risultato positivo all’esame dell’alcool test, si
era giustificato asserendo di aver assunto dei fitofarmaci a causa dei quali i
valori alcolometrici erano risultati alterati. A corredo, aveva poi esibito un
certificato medico che attestava la possibilità per i fitofarmaci di incidere
sui valori dell’alcool rilevato nel sangue del soggetto. Il Tribunale di
Agrigento aveva mandato assolto l’automobilista ma la sentenza era stata
impugnata dal PM davanti alla Corte di Appello di Palermo che lo aveva
condannato per guida in stato di ebbrezza con sospensione della patente di
guida per sei mesi.
La causa era giunta in
Cassazione, davanti alla quale l’automobilista aveva impugnato la sentenza di
Palermo asserendo tra l’altro che quel tribunale aveva ritenuto rilevante la
sola constatazione da parte dei carabinieri degli elementi sintomatici dello
stato di ebbrezza da loro evidenziati (che aveva trovato conferma negli esiti
dell'alcoltest) e non aveva tenuto conto, invece, del fatto che l’imputato
avesse dichiarato di aver assunto due fitofarmaci per curare la tosse e che un
certificato medico attestava la possibile incidenza di tali farmaci sui valori
di alcool rilevati dall’etilometro.
La Cassazione aveva
respinto i motivi ritenendo che l'esito positivo dell'alcotest
costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere
dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento
dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione
dell'aspirazione, non essendo sufficiente allegare la circostanza relativa
all'assunzione di farmaci idonei ad influenzare l'esito dei test, quando tale
affermazione sia sfornita di riscontri probatori (Sez. 4, n. 45070 del
30/03/2004, P.M. in proc. Gervasoni, Rv. 230489). Nel caso in esame,
dalla certificazione medica si rilevava che i farmaci asseritamente assunti
potevano aver influito negativamente sui valori rilevati ma ciò non provava né
l’assunzione del farmaco né che la causa certa del tasso alcolemico oltre i
limiti di legge fosse attribuibile all’assunzione dei farmaci.
In relazione a questi
ultimi, la Corte aveva ritenuto che neppure in astratto tale circostanza poteva
avere rilievo perché spettava in ogni caso al conducente accertarsi circa la
compatibilità tra l’assunzione dello stesso farmaco e il mettersi alla guida di
un auto, per le possibili interazioni tra farmaco e stato psicofisico (cfr.
Sez. 4, n. 19386 del 05/04/2013, De Filippo, Rv. 255835). L’automobilista
aveva visto così rigettati i motivi del ricorso ed era stato condannato anche
alle spese processuali.
E’ da dire che anche
altre volte la Cassazione aveva ribadito che l’assunzione di un farmaco non
giustifica il conducente che risulti positivo all’alcoltest perché non sono
rilevanti i motivi per cui i valori siano sballati ma vale solo il fatto che
l’etilometro li abbia rilevati. Aver superato la soglia alcolemica stabilita
per legge non ammette, in linea generale, prova in contrario fatti salvi
ineccepibili riscontri probatori che possano confutare la fondatezza
dell’esame.