Di seguito sono riportati solo gli articoli della Costituzione
italiana che saranno oggetto di Referendum il 4 dicembre 2016. Nella prima
colonna c’è il testo approvato il 22.12.1947 dai nostri Padri costituenti, al
centro il testo della costituzione vigente con riportato in giallo le
variazioni fatte negli anni. A destra gli articoli con annotazione in rosso delle modifiche proposte
dal Governo e che diventerebbero operative se dovessero vincere i SI.
Costituzione
(approvata il 22.12.1947)
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Costituzione vigente
(in
giallo le modifiche successive al 1947)
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Riforma Costituzionale
(in rosso le modifiche sottoposte a
referendum)
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Art. 27. - La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di
umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi
militari di guerra.
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Art. 27. - La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato
colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di
umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte (( . .
“se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra”:parte
soppressa. . )).
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Art. 27. - La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato
colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità
e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte.
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TITOLO IV
RAPPORTI POLITICI
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TITOLO IV
RAPPORTI POLITICI
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TITOLO IV
RAPPORTI POLITICI
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Art. 48. - Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto
la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è
dovere civico.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o
per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale
indicati dalla legge.
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Art. 48. - Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto
la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è
dovere civico.
La legge stabilisce
requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini
residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una
circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati
seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri
determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o
per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale
indicati dalla legge.
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Art. 48. - Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto
la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è
dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di
voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale
fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione della Camera dei
Deputati, alla quale sono assegnati seggi nel
numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla
legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o
per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale
indicati dalla legge.
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Art. 51. - Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli
uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo
i requisiti stabiliti dalla legge.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche
elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del
tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
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Art. 51. - Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli
uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo
i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica
promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche
elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del
tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
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Art. 51. - Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli
uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo
i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con
appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche
elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del
tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
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PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I
IL PARLAMENTO
SEZIONE I
Le Camere
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PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I
IL PARLAMENTO
SEZIONE I
Le Camere
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PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I
IL PARLAMENTO
SEZIONE I
Le Camere
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Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in
ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a
quarantamila.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle
elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
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Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in
ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a
quarantamila.
Il numero dei deputati
è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle
elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei
seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della
Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione,
per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione
di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
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Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in
ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a
quarantamila.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella
circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle
elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero
dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il
numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento
generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in
proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti.
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Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o
per frazione superiore a centomila.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei.
La Valle d'Aosta ha un solo senatore.
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Art. 57. – Il
Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati
alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori
elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione
Estero.
Nessuna Regione può
avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle
d'Aosta uno.
La ripartizione dei
seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente
comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta
dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più
alti resti.
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Art. 57. – Il Senato della Repubblica è
composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni
territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente
della Repubblica.
I Consigli regionali e i Consigli
delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo
proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per
ciascuno, tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.
Nessuna Regione può avere un numero di
senatori inferiore a due;
ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni ((..parte
soppressa..)) si effettua, previa applicazione delle disposizioni
del precedente comma, in proporzione alla
loro popolazione,
quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti.
La durata del mandato dei senatori
coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali
sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i
candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo
le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.
Con legge approvata da entrambe le
Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei
membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché
quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva
regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e
della composizione di ciascun Consiglio.
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Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori
che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il
quarantesimo anno.
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Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori
che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il
quarantesimo anno.
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Art. 58. –
Articolo abrogato
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Art. 59. - È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente
della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque
cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo
sociale, scientifico, artistico e letterario.
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Art. 59. - È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente
della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque
cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo
sociale, scientifico, artistico e letterario.
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Art. 59. - È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente
della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori che hanno illustrato
la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e
letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente
nominati.
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Art. 60. - La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della
Repubblica per sei.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e
soltanto in caso di guerra.
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Art. 60. - La
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e
soltanto in caso di guerra.
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Art. 60. - La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
La durata della Camera dei deputati non può essere
prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
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Art. 61. - Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla
fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo
giorno dalle elezioni.
Finchè non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle
precedenti.
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Art. 61. - Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla
fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo
giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle
precedenti.
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Art. 61. – L’elezione
della nuova Camera dei deputati ha luogo entro
settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre
il ventesimo giorno dall’elezione.
Finché non sia riunita la nuova
Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente.
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Art. 62. - Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di
febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa
del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi
componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di
diritto anche l'altra.
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Art. 62. - Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di
febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa
del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi
componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di
diritto anche l'altra.
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Art. 62. - Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di
febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa
del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi
componenti.
((..comma
abrogato..))
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Art. 63. - Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio
di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e
l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
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Art. 63. - Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio
di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e
l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
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Art. 63. - Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio
di presidenza.
Il regolamento
stabilisce in quali casi l’elezione o la nomina alle cariche negli organi del
Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell’esercizio di
funzioni di governo regionali o locali.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e
l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
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Art. 64. - Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta
dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il
Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se
non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a
maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza
speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno
diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere
sentiti ogni volta che lo richiedono.
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Art. 64. - Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta
dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il
Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se
non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a
maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza
speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno
diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere
sentiti ogni volta che lo richiedono.
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Art. 64. - Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta
dei suoi componenti.
I regolamenti delle
Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento
della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il
Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se
non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza
dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere
alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che
lo richiedono.
I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute
dell’Assemblea e ai lavori delle Commissioni.
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Art. 65. - La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con
l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
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Art. 65. - La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con
l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
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Art. 65. - La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con
l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
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Art. 66. - Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e
delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
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Art. 66. - Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e
delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
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Art. 66. - Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e
delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Il Senato della
Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o
locale e della conseguente decadenza da senatore.
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Art. 67. - Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue
funzioni senza vincolo di mandato.
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Art. 67. - Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue
funzioni senza vincolo di mandato.
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Art. 67. – I membri del Parlamento
esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
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Art. 68. - I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni
espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro
del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere
arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a
perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di
commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in
detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche
irrevocabile.
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Art. 68. - I
membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione
della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere
sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o
altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo
che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia
colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto
obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione
è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in
qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di
corrispondenza.
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Art. 68. - I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro
del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare,
né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o
mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile
di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il
quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento
ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a
sequestro di corrispondenza.
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Art. 69. - I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.
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Art. 69. - I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.
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Art. 69. - I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.
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SEZIONE II
La formazione delle
leggi
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SEZIONE II
La formazione delle
leggi
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SEZIONE II
La formazione delle
leggi
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Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
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Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
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Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi
costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni
costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i
referedum popolari, le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71,
per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli
organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città
metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni,
per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della
partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e
delle politiche dell’Unione europea, per quella che determina i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore di cui
all’articolo 65, primo comma, per le leggi di cui agli articoli 57, sesto
comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e
nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132,
secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere
abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a
norma del presente comma.
Le altre leggi sono
approvate dalla Camera dei deputati.
Ogni disegno di legge
approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato
della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi
componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il
Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo,
sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il
Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente
decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si
sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
L’esame del Senato
della Repubblica per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, quarto
comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione.
Per i medesimi disegni
di legge, la Camera può non conformarsi alle modificazioni proposte dal
Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo
pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
I disegni di legge di
cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati sono
esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di
modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
I Presidenti delle
Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza,
sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
Il Senato della
Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere
attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti
all’esame della Camera dei deputati.
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Art. 71. - L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle
Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da
parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
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Art. 71. - L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle
Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da
parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
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Art. 71. - L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle
Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il Senato della
Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un
disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si
pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del
Senato della Repubblica.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da
parte di almeno centocinquantamila elettori, di un
progetto redatto in articoli. La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge
d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti
stabiliti dai regolamenti parlamentari.
Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini
alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale
stabilisce condizioni ed effetti di referendum
popolari propositivi e d'indirizzo, nonchè di altre forme di consultazione,
anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere
sono disposte le modalità di attuazione.
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Art. 72. - Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme
del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa,
che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge
dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei
disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in
modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali
casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge
è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera
o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla
Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole
dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei
lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della
Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed
elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
|
Art. 72. - Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme
del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa,
che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge
dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei
disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in
modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali
casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge
è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera
o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o
votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione
finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di
pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della
Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed
elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
|
Art. 72. - Ogni disegno di legge di cui all’articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è,
secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi
dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione
finale.
Ogni altro disegno di legge è
presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento,
esaminato da una Commissione e
poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione
finale.
I regolamenti stabiliscono
procedimenti abbreviati per i disegni di
legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei
disegni di legge sono deferiti a Commissioni,anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da
rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è
rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei
componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua
approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti
determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
La procedura normale di esame
e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i
disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di
delegazione legislativa, per
quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali e
per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.
Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame
dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi
dell'articolo 70.
Esclusi i casi di cui all'articolo
70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei
trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma,
il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque
giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per
l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine
del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei
deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali
casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della meta'.
Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai
tempi di esame da parte della Commissione nonchè alla complessità del disegno
di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i
limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di
legge.
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Art. 73. - Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese
dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne
dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che
le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
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Art. 73. - Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese
dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne
dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che
le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
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Art. 73. - Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese
dall'approvazione.
Le leggi che disciplinano
l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio
preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale,
su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della
Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato della
Repubblica entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali
la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia
entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine
per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità
costituzionale, la legge non può essere promulgata.
Se la Camera dei deputati, a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che
le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
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Art. 74. - Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con
messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere
promulgata.
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Art. 74. - Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con
messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere
promulgata.
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Art. 74. - Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con
messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Qualora la richiesta riguardi la
legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il
termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.
Se
la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata.
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Art. 75. - È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o
parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo
richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di
amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad
eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla
votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la
maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
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Art. 75. - È indetto referendum
popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di
un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori
o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per
le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum
tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum
è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi
diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
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Art. 75. - È indetto referendum
popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di
un atto avente forza di legge, quando lo richiedono
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per
le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum
tutti gli elettori.
La proposta soggetta a referendum
è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi
diritto o, se avanzata da ottocentomila
elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
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Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
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Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
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Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
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Art. 77. - Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti
che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta,
sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge,
deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche
se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in
legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono
tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti
non convertiti.
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Art. 77. - Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti
che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta,
sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge,
deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche
se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia
sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla
loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
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Art. 77. – Il Governo non può, senza delegazione disposta con legge, emanare decreti
che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando,
in casi straordinari di necessità e
d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti
provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la
conversione alla Camera dei deputati,
anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due
Camere. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata e
si riunisce entro cinque giorni.
I
decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non
sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione o, nei casi in cui il Presidente della
Repubblica abbia chiesto, a norma dell’articolo 74, una nuova deliberazione,
entro novanta giorni dalla loro pubblicazione. La legge può tuttavia
regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non
convertiti.
Il Governo non può, mediante
provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate
nell'articolo 72, quinto Comma, con esclusione, per la materia elettorale,
della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello
svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non
convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei
medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza
di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non
attinenti al procedimento.
I decreti recano misure di
immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al
titolo.
L'esame, a norma dell'articolo 70,
terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti è
disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro
presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono
essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno
di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla
presentazione.
Nel corso dell'esame dei disegni
di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni
estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.
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Art. 78. - Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
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Art. 78. - Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
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Art. 78. - La Camera dei deputati delibera a
maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.
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Art. 79. - L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica
su legge di delegazione delle Camere.
Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di
delegazione.
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Art. 79. - L'amnistia
e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi
dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione
finale.
La legge che concede
l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso
l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi
successivamente alla presentazione del disegno di legge.
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Art. 79. - L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a
maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati, in ogni suo articolo e nella
votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la
loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati
commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
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Art. 80. - Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati
internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o
regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle
finanze o modificazioni di leggi.
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Art. 80. - Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati
internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o
regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle
finanze o modificazioni di leggi.
|
Art. 80. - La Camera dei deputati
autorizza con legge la ratifica dei trattati
internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o
regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle
finanze o modificazioni di leggi. Le
leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea sono approvate da
entrambe le Camere.
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Art. 81. - Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo
presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per
legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi
tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi
per farvi fronte.
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Art. 81. - Lo
Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio,
tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all'indebitamento
è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e,
previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei
rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi
nuovi o maggiori oneri provvede ai mezze per farvi fronte.
Le Camere ogni anno
approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal
Governo.
L'esercizio
provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per
periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della
legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare
l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del
debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge
approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel
rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.
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Art. 81. - Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio
bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo
economico.
Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli
effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione della Camera dei
deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezze per farvi
fronte.
La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il
bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per
legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri
volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la
sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono
stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati, nel rispetto dei principi definiti
con legge costituzionale.
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Art. 82. - Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico
interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in
modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione
d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le
stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
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Art. 82. - Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico
interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in
modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione
d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le
stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
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Art. 82. – La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato della Repubblica può
disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie
territoriali.
A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri
componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei
vari gruppi. Alla Camera dei deputati la commissione d'inchiesta procede
alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell'autorità giudiziaria.
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TITOLO II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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TITOLO II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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TITOLO II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta
comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal
Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle
minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto
a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è
sufficiente la maggioranza assoluta.
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Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta
comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal
Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle
minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto
a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è
sufficiente la maggioranza assoluta.
|
Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta
comune dei suoi membri.
((…comma abrogato..))
L'elezione del
Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di
due terzi della assemblea. Dal
quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea.
Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.
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Art. 84. - Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia
compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi
altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
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Art. 84. - Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia
compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi
altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
|
Art. 84. - Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia
compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi
altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
|
Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei
deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per
eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione,
la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove.
Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
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Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei
deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per
eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione,
la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove.
Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
|
Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei
deputati convoca in seduta comune il Parlamento per eleggere il nuovo
Presidente della Repubblica. Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente
della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente
del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune.
Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua
cessazione, l’elezione ha
luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo
sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
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Art. 86. - Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non
possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del
Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice
la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni,
salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di
tre mesi alla loro cessazione.
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Art. 86. - Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non
possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del
Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice
la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni,
salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di
tre mesi alla loro cessazione.
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Art. 86. - Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non
possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del
Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici
giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione.
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Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta
l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa
del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
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Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta
l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa
del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
Indice il referendum popolare
nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
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Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta
l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni della nuova Camera dei deputati e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa
del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione della Camera dei deputati.
Ratifica i trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea,
previa l'autorizzazione di entrambe le Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalla Camera dei
deputati.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
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Art. 88. - Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti,
sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato.
|
Art. 88. - Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti,
sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare
tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano
in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
|
Art. 88. - Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato,
salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della
legislatura.
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TITOLO III
IL GOVERNO
SEZIONE I
Il Consiglio dei
ministri
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TITOLO III
IL GOVERNO
SEZIONE I
Il Consiglio dei
ministri
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TITOLO III
IL GOVERNO
SEZIONE I
Il Consiglio dei
ministri
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Art. 94. - Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e
votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle
Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del
Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei
componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre
giorni dalla sua presentazione.
|
Art. 94. - Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e
votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle
Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del
Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei
componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre
giorni dalla sua presentazione.
|
Art. 94. - Il Governo deve avere la fiducia della
Camera dei deputati.
La fiducia è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata
per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta innanzi alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario della
Camera dei deputati su una proposta del Governo
non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei
componenti della Camera dei
deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
|
Art. 95. - Il Presidente del
Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è
responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo,
promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei
ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e
determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
|
Art. 95. - Il Presidente del
Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è
responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo,
promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei
ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e
determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
|
Art. 95. - Il Presidente del
Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è
responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo,
promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei
ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e
determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
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Art. 96. - Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in
stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi
nell'esercizio delle loro funzioni.
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Art. 96. - Il
Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla
carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro
funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato
della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con
legge costituzionale.
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Art. 96. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se
cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio
delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione ((.. “del Senato della
Repubblica o”..:parole soppresse..)) della Camera dei
deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
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SEZIONE II
La Pubblica
Amministrazione
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SEZIONE II
La Pubblica
Amministrazione
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SEZIONE II
La Pubblica
Amministrazione
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Art. 97. - I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in
modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità
dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le
attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante
concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
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Art. 97. – Le
pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea,
assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo
che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le
attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante
concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
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Art. 97. – Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento
dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità
del debito pubblico.
I pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento,
l'imparzialità e
la trasparenza dell'amministra= zione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le
attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante
concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
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SEZIONE III
Gli organi
ausiliari
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SEZIONE III
Gli organi
ausiliari
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SEZIONE III
Gli organi ausiliari
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Art. 99. - Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi
stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie
produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e
qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e
secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della
legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti
dalla legge.
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Art. 99. - Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi
stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie
produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e
qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e
secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della
legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti
stabiliti dalla legge.
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Art. 99. –
((..Articolo abrogato..))
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TITOLO V
LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI
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TITOLO V
LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI
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TITOLO V
LE REGIONI, LE CITTÀ METROPOLITANE E I COMUNI
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Art. 114. - La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni.
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Art. 114. - La
Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città
metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province,
le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti,
poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale
della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
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Art. 114. - La Repubblica è costituita dai Comuni, ((.. “dalle Province”..:parole soppresse..)) dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, ((..“le Province”: parole soppresse..))le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri
statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il
suo ordinamento.
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Art. 115. - Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e
funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.
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Art. 115. - [Abrogato
dalla legge cost. n. 3/2001].
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Art. 115. – [Abrogato dalla legge cost. n. 3/2001].
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Art. 116. - Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia
Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di
autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.
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Art. 116. - Il
Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino‐Alto Adige/Südtirol e
la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari
di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge
costituzionale.
La Regione Trentino‐Alto Adige/Südtirol è
costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo
comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo
articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di
pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello
Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 119.
La legge è approvata
dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra
lo Stato e la Regione interessata.
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Art. 116. - Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino‐Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme
e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali
adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino‐Alto Adige/Südtirol
è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le
materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, m),
limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le
politiche sociali, n),
o), limitatamente alle politiche attive del
lavoro e all'istruzione e
formazione professionale, q),
limitatamente al commercio con l'estero, s) e u), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché la
Regione sia in condizione di
equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione
interessata.
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Art. 117. - La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti
dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le
norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di
altre Regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla
Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tranvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di
emanare norme per la loro attuazione.
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Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha
legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e
rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea;
diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la
Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze
armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del
risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci
pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato
e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento
europeo;
g) ordinamento e
organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e
sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato
civile e anagrafi;
l) giurisdizione e
norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali
sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione
elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e
Città metropolitane;
q) dogane, protezione
dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e
determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico
dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di
legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con
l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con
esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi
reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza
complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e
promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse
rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente
spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione
dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la
potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente
riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,
partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di
inadempienza.
La potestà
regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva,
salva delega alle Regioni.
La potestà
regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia.
I Comuni, le Province
e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro
attribuite.
Le leggi regionali
rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle
donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di
accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale
ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio
delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua
competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti
territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da
leggi dello Stato.
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Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti
dall'ordinamento dell’Unione
europea e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con
l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e
le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza
dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio
e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema
valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e
relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento
europeo;
g) ordinamento e organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e
sulla disciplina giuridica del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul
territorio nazionale;
h) ordine pubblico e sicurezza,
ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e
anagrafi;
l) giurisdizione e norme
processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa;
m) determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per
la tutela
della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza
alimentare;
n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento
scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica
della ricerca scientifica e
tecnologica;
o) previdenza sociale, ivi
compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del
lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione
professionale;
p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni
di principio sulle forme
associative dei Comuni;
q) dogane, protezione dei
confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l’estero;
r) pesi, misure e
determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico
dei dati, dei processi e delle
relative infrastrutture e piattaforme informatiche
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
ambiente ed ecosistema;
ordinamento sportivo; disposizioni generali e
comuni sulle attività culturali e
sul turismo;
t) ordinamento delle professioni e
della comunicazione;
u) disposizioni generali e comuni
sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;
v) produzione, trasporto e
distribuzione nazionali dell'energia;
z) infrastrutture strategiche e
grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative
norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del
territorio regionale e mobilità al
suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione
dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e
organizzazione in ambito regionale
dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche, in materia di servizi
scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in
materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività
culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici,
di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione,
sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni
finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli
obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente
riservata alla competenza esclusiva dello Stato.
Su proposta del Governo, la legge
dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione
esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della
Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e
all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme
di procedura stabilite con legge dello
Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello
Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie di
competenza legislativa esclusiva.
I Comuni ((.. “le Province”..:parole soppresse..))e le Città metropolitane hanno
potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite,
nel rispetto della legge statale o
regionale.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce
la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed
economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per
il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di
organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere
accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei
casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
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Art. 118. - Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie
elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente
locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle
Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali.
Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre
funzioni amministrative.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative
delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei
loro uffici.
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Art. 118. - Le
funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne
l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane,
Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione
ed adeguatezza.
I Comuni, le Province
e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e
di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive
competenze.
La legge statale
disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui
alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina
inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni
culturali.
Stato, Regioni, Città
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
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Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite ai
Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite
a ((..“Province” .. :parola soppressa..))Città metropolitane, Regioni e
Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza.
Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la
semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri
di efficienza e di responsabilità degli amministratori.
I Comuni ((.. “le
Province”..:parole soppresse..)) e le Città metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge
statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina
forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle
lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento in materia di tutela dei beni
culturali e paesaggistici.
Stato, Regioni, Città metropolitane ((.. “Province”..:parola soppressa..))e Comuni favoriscono l'autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività
di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
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Art. 119. - Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti
stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello
Stato, delle Provincie e dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali,
in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le
loro funzioni normali.
Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il
Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni
contributi speciali.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità
stabilite con legge della Repubblica.
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Art. 119. - I
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia
finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi
bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari
derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
I Comuni, le Province,
le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e
applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo
i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al
loro territorio.
La legge dello Stato
istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i
territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti
dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province,
alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo
sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli
squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle
loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi
speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province,
le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito
secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono
ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la
contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il
complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di
bilancio.
È esclusa ogni garanzia dello
Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
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Art. 119. - I Comuni, ((.. “le Province”..:parole soppresse..)) le Città metropolitane e le
Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto
dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza
dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione
europea.
I Comuni, ((.. “le Province”..:parole soppresse..)) le Città metropolitane e le Regioni
hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri,
in armonia con la Costituzione e
secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di
destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai
Comuni ((.. “alle
Province”..:parole soppresse..)) alle Città
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni
pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà
sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire
l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi
diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, ((.. “Province”..:parola soppress..)) Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, ((.. “le Province”..:parole soppresse..)) le Città metropolitane e le Regioni
hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali
determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo
per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani
di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna
Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia
dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
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Art. 120. - La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o
transito fra le Regioni.
Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera
circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.
Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque
parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.
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Art. 120. - La
Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra
le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la
libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare
l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio
nazionale.
Il Governo può
sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province
e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la
sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità
giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
La legge definisce le procedure atte a
garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del
principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
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Art. 120. - La Regione non può istituire dazi di importazione o
esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che
ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle
cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in
qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo, acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della
Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta, può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle
Province autonome
di Trento e Bolzano e dei Comuni nel caso di mancato rispetto
di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di
pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in
particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi
locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri
sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e
del principio di leale collaborazione e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo
regionali e locali dall'esercizio
delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto
finanziario dell'ente.
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Art. 121. - Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo
presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari
attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e
dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i
regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato
alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.
|
Art. 121. - Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo
presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative
(( “e regolamentari”:
parole soppresse . . )) attribuite alla Regione e le altre
funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di
legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della
Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è
responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le
funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle
istruzioni del Governo della Repubblica.
|
Art. 121. - Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo
presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla
Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi.
Può fare proposte di legge alla Camera dei deputati.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica
della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti
regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla
Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
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Art. 122. - Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della
Repubblica.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad
una delle Camera del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.
Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza
per i propri lavori.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio
regionale tra i suoi componenti.
|
Art. 122. – Il
sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del
Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei
consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti
dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che
stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può
appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad
una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta
regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge
tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della
Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è
eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca
i componenti della Giunta.
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Art. 122. – Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità
del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei
consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti
dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che
stabilisce anche la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai
sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce
altresì i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini
nella rappresentanza.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta
regionale e alla Camera dei Deputati, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento
europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di
presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga
diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto
nomina e revoca i componenti della Giunta.
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Art. 124. - Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione,
sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le
coordina con quelle esercitate dalla Regione.
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Art. 124. –
[Articolo abrogato
dalla legge cost. n. 3/2001].
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Art. 124. –
[Articolo abrogato dalla legge cost. n. 3/2001].
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Art. 125. - Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è
esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei
limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi
ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta
motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo
grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono
istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
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Art. 125. –
[Comma abrogato dalla
legge cost. n. 3/2001].
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo
grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono
istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
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Art. 125. –
[Comma abrogato dalla legge cost. n. 3/2001].
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo
grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono
istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
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Art. 126. - Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari
alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito
del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto
analoghi atti o violazioni.
Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare
una maggioranza, non sia in grado di funzionare.
Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della
Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le
questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini
eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e
provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti
improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.
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Art. 126. - Con
decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo
scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della
Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi
violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere
disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita
una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni
regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può
esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante
mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e
approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La
mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla
presentazione.
L'approvazione della mozione di
sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio
universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte
o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta
e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono
alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
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Art. 126. - Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo
scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della
Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi
violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere
disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato previo parere del
Senato della Repubblica.
Il Consiglio
regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta
mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi
componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei
componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre
giorni dalla presentazione.
L'approvazione
della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a
suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento
permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le
dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i
medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei
componenti il Consiglio.
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Art. 128. - Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi
fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.
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Art. 128. –
[Articolo abrogato
dalla legge cost. n. 3/2001].
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Art. 128. –
[Articolo abrogato dalla legge cost. n. 3/2001].
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Art. 129. - Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento
statale e regionale.
Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con
funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.
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Art. 129. –
[Articolo brogato
dalla legge cost. n. 3/2001].
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Art. 129. –
[Articolo abrogato dalla legge cost. n. 3/2001].
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Art. 130. - Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della
Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità
sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali.
In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di
merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di
riesaminare la loro deliberazione.
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Art. 130. –
[Articolo abrogato
dalla legge cost. n. 3/2001].
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Art. 130. –
[Articolo abrogato dalla legge cost. n. 3/2001].
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Art. 132. - Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali,
disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con
un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti
Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni
interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza
delle popolazioni stesse.
Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli
regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta,
siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.
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Art. 132. - Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali,
disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con
un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti
Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni
interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con l'approvazione della
maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e
del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e
con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che
Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione
ed aggregati ad un'altra.
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Art. 132. - Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali,
disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con
un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti
Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni
interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza
delle popolazioni stesse.
Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni ((.. “della Provincia o
delle Province interessate e”..:parole soppresse..)) del Comune o dei Comuni interessati espressa
mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i
Consigli regionali, consentire che ((.. “Province e ”..:parole soppresse..)) i Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati
ad un'altra.
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Art. 133. –
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove
Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica,
su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi
istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro
circoscrizioni e denominazioni.
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Art. 133. –
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove
Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della
Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi
istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro
circoscrizioni e denominazioni.
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Art. 133. –
((Comma abrogato))
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi
istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro
circoscrizioni e denominazioni.
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TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI
SEZIONE I
La Corte
costituzionale
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TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI
SEZIONE I
La Corte
costituzionale
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TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI
SEZIONE I
La Corte costituzionale
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Art. 134. - La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e
degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo
Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i
Ministri, a norma della Costituzione.
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Art. 134. - La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e
degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo
Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ((…“ed i
Ministri”: parole soppresse . . . )), a norma della Costituzione.
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Art. 134. - La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e
degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo
Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma
della Costituzione.
La Corte costituzionale
giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano
l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
ai sensi dell'articolo 73, secondo comma.
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Art. 135. - La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un
terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta
comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinarie ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a
riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i
professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo
venti anni d'esercizio.
La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti.
I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente
secondo le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente
rieleggibili.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del
Parlamento o d'un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione
d'avvocato, e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i
Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri
eletti, all'inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra
cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.
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Art. 135. - La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un
terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta
comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinarie ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a
riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i
professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo
venti anni d'esercizio.
I giudici della Corte
costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi
dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il
giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi
componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane
in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di
scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è
incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale,
con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio
indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa
contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari
della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i
requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove
anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei
giudici ordinari.
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Art. 135. - La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un
terzo dal Presidente della Repubblica, ((..”per un terzo dal Parlamento in seduta comune e
per” : parole soppresse..)), un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della
Repubblica.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a
riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i
professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo
venti anni d'esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni,
decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono
essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del
termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle
funzioni.
La Corte elegge tra
i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che
rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i
termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di
giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di
un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con
ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono,
oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un
elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato, che il Parlamento compila ogni nove
anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei
giudici ordinari.
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