mercoledì 5 ottobre 2016

LE ALLEGRE EVASIONI QUOTIDIANE


Spesso neppure ci poniamo il problema se non ci danno lo scontrino o la ricevuta fiscale per la somma pagata o per la prestazione ricevuta.Capita anche che è indicata una somma inferiore, per evitare il rischio della mancata emissione. Se poi si vive in un piccolo centro è difficile contestare la "dimenticanza" a chi si conosce da una vita o a chi si incontra tutti i giorni. 

Avv. Aldo Maturo per




Alzi la mano chi non si è mai sentito dire "… con ricevuta o senza?". Rispondendo "senza" noi pagheremo forse di meno ma il nostro disinvolto interlocutore non pagherà un euro di tasse sulla somma che gli abbiamo appena dato e saremo anche complici della sua evasione fiscale. 


Contenti di aver risparmiato qualcosa, ci dimentichiamo anche che se chiedessimo la fattura forse potremmo indicare quella somma nelle spese detraibili dal reddito, come avviene per quelle sanitarie e specialistiche. Si tratta di vedere se la spesa è detraibile e se la somma risparmiata con il pagamento senza ricevuta o fattura è inferiore o superiore alla somma che il fisco ci rimborserà (il 19% della somma pagata e documentata). 
Tre sono i documenti fiscali che accompagnano l'acquisto di merci o una prestazione di servizio:
  • – lo scontrino fiscale
  • – la ricevuta fiscale
  • – la fattura
Chi ci ha venduto un prodotto (es. negozio, bar, pizzeria, bancarella al mercato, etc.) o ci ha reso una prestazione professionale (es. medico, avvocato, commercialista, idraulico, muratore, ristorante, parrucchiere, artigiani vari, etc..) ha l'obbligo di rilasciare, a seconda dell'attività svolta, lo scontrino o la ricevuta fiscale (se non la fattura) a documentazione del bene che ci ha ceduto o del servizio che ci ha prestato, a meno che non abbia optato per altri regimi, come ad esempio quello dell'iva forfettaria.  
Attenzione: la somma riportata deve essere la stessa che abbiamo pagato e invece capita spesso che ci sia indicata una somma inferiore, giusto per evitare il rischio connesso al mancato rilascio. 
Lo scontrino fiscale, poi, per essere tale deve riportare alcuni dati essenziali che sono il nome dell'esercizio commerciale, il suo indirizzo e partita Iva, ove possibile l'elenco dei prodotti acquistati, il prezzo unitario, eventuali sconti per promozione, il totale, la data e l'ora del rilascio, la matricola del registratore di cassa. 
Non è un caso se può essere emesso solo da apparecchi abilitati, periodicamente testati, quali: 
a) registratori di cassa;
b) terminali elettronici o P.O.S.;
c) bilance elettroniche munite di stampante;
d) apparecchi autoalimentati per venditori ambulanti. 
Qualche volta capita che qualcuno rilasci uno scontrino che è poco più di una striscia di carta ricavata da una normale calcolatrice e quindi privo di qualunque valenza fiscale. 
Ma lo scontrino ha anche un'altra funzione. Per alcuni prodotti (elettrodomestici, apparecchi hi-fi, computer, cellulari, vestiti, scarpe, occhiali, etc.) costituisce l'unico documento utile per far valere il diritto di garanzia su quello che abbiamo acquistato e perciò risulta indispensabile se sarà necessario ripararlo o chiederne la sostituzione. 
La garanzia dura due anni e perciò bisogna ricordarsi di fare una fotocopia dello scontrino che, per essere stampato su carta chimica, dopo un po' diventa illeggibile e quindi inutilizzabile se dobbiamo far valere i nostri diritti. La garanzia è limitata invece ad un solo anno se per il prodotto acquistato si chiede la fattura in quanto soggetti con partita Iva. 
Dal 2003 se, come clienti, ci dimentichiamo di ritirare lo scontrino o la ricevuta fiscale non siamo più soggetti a sanzione pecuniaria (DL 69 del 2003). La Guardia di Finanza ci potrà aspettare fuori del negozio ma solo per chiederci se il negoziante ci ha rilasciato o meno lo scontrino. Il seguito non ci appartiene. 
Per il negoziante, invece, fermo restando altre multe salate, scatta anche la sanzione accessoria della chiusura del negozio in caso di mancato rilascio di quattro scontrini nell'arco di cinque anni. Si parla di quattro scontrini e non quattro verifiche, per cui l'omissione può avvenire anche nella stessa giornata. 
La chiusura, disposta dall'Agenzia delle Entrate oppure dalla Guardia di Finanza, sarà da uno a sei mesi se il corrispettivo evaso, oggetto di contestazione, supera la somma di 50.000 euro. 
La ricevuta fiscale unificata, utilizzabile anche come fattura, deve contenere la data, il numero progressivo, i dati identificativi dell'esercente o del professionista e quelli del cliente, la quantità, natura e qualità dei beni o servizi ricevuti, la somma pagata ripartita per imponibile, aliquota iva e totale. Il prezzo dei beni o servizi, se non diversamente specificato, deve intendersi sempre comprensivo di I.V.A. Non è esatta, perciò, la frase-tranello "se vuole la fattura bisogna aggiungere l'iva."
La violazione di queste norme fa parte delle esperienze che tutti sperimentiamo più o meno quotidianamente e spesso neppure ci poniamo il problema se non ci danno lo scontrino o la ricevuta fiscale per la somma pagata in cambio di quanto abbiamo acquistato o della prestazione che ci è stata fatta.
Se poi si vive in un piccolo centro diventa una materia che scotta. Difficile contestare la "dimenticanza" a chi si conosce da una vita o a chi si incontra tutti i giorni. Si lascia andare, per quieto vivere, per evitare discussioni, per non rompere consolidati rapporti di clientela. 
Così il portafogli dei furbetti si gonfia e chi ha il reddito fisso resta a guardare. 

Fonte: Le allegre evasioni quotidiane
(www.StudioCataldi.it)