Spesso neppure ci poniamo il problema
se non ci danno lo scontrino o la ricevuta fiscale per la somma pagata o per la
prestazione ricevuta.Capita anche che è indicata una somma inferiore, per evitare il rischio della mancata emissione. Se poi si vive in un piccolo centro è difficile contestare la "dimenticanza" a chi si conosce da una vita o a chi si incontra tutti i giorni.
Avv. Aldo Maturo per
Alzi la mano
chi non si è mai sentito dire "… con ricevuta o senza?". Rispondendo
"senza" noi pagheremo forse di meno ma il nostro disinvolto
interlocutore non pagherà un euro di tasse sulla somma che gli abbiamo appena
dato e saremo anche complici della sua evasione fiscale.
Contenti di aver risparmiato qualcosa,
ci dimentichiamo anche che se chiedessimo la fattura forse potremmo indicare
quella somma nelle spese detraibili dal reddito, come avviene per quelle
sanitarie e specialistiche. Si tratta di vedere se la spesa è detraibile e se
la somma risparmiata con il pagamento senza ricevuta o fattura è inferiore o
superiore alla somma che il fisco ci rimborserà (il 19% della somma pagata e
documentata).
Tre sono i documenti fiscali che
accompagnano l'acquisto di merci o una prestazione di servizio:
- – lo scontrino
fiscale
- – la ricevuta
fiscale
- – la fattura
Chi ci ha venduto un prodotto (es.
negozio, bar, pizzeria, bancarella al mercato, etc.) o ci ha reso una
prestazione professionale (es. medico, avvocato, commercialista, idraulico,
muratore, ristorante, parrucchiere, artigiani vari, etc..) ha l'obbligo di
rilasciare, a seconda dell'attività svolta, lo scontrino o la ricevuta fiscale
(se non la fattura) a documentazione del bene che ci ha ceduto o del servizio
che ci ha prestato, a meno che non abbia optato per altri regimi, come ad
esempio quello dell'iva forfettaria.
Attenzione: la somma riportata
deve essere la stessa che abbiamo pagato e invece capita spesso che ci sia
indicata una somma inferiore, giusto per evitare il rischio connesso al mancato
rilascio.
Lo scontrino fiscale, poi, per essere
tale deve riportare alcuni dati essenziali che sono il nome dell'esercizio
commerciale, il suo indirizzo e partita Iva, ove possibile l'elenco dei
prodotti acquistati, il prezzo unitario, eventuali sconti per promozione, il totale,
la data e l'ora del rilascio, la matricola del registratore di cassa.
Non è un caso se può essere emesso solo
da apparecchi abilitati, periodicamente testati, quali:
a) registratori di cassa;
b) terminali elettronici o P.O.S.;
c) bilance elettroniche munite di stampante;
d) apparecchi autoalimentati per venditori ambulanti.
b) terminali elettronici o P.O.S.;
c) bilance elettroniche munite di stampante;
d) apparecchi autoalimentati per venditori ambulanti.
Qualche volta capita che qualcuno
rilasci uno scontrino che è poco più di una striscia di carta ricavata da
una normale calcolatrice e quindi privo di qualunque valenza fiscale.
Ma lo scontrino ha anche un'altra
funzione. Per alcuni prodotti (elettrodomestici, apparecchi hi-fi, computer,
cellulari, vestiti, scarpe, occhiali, etc.) costituisce l'unico documento utile
per far valere il diritto di garanzia su quello che abbiamo acquistato e perciò
risulta indispensabile se sarà necessario ripararlo o chiederne la
sostituzione.
La garanzia dura due anni e perciò
bisogna ricordarsi di fare una fotocopia dello scontrino che, per essere
stampato su carta chimica, dopo un po' diventa illeggibile e quindi
inutilizzabile se dobbiamo far valere i nostri diritti. La garanzia è limitata
invece ad un solo anno se per il prodotto acquistato si chiede la fattura in
quanto soggetti con partita Iva.
Dal 2003 se, come clienti, ci
dimentichiamo di ritirare lo scontrino o la ricevuta fiscale non siamo più
soggetti a sanzione pecuniaria (DL 69 del 2003). La Guardia di Finanza ci potrà
aspettare fuori del negozio ma solo per chiederci se il negoziante ci ha
rilasciato o meno lo scontrino. Il seguito non ci appartiene.
Per il negoziante, invece,
fermo restando altre multe salate, scatta anche la sanzione accessoria della
chiusura del negozio in caso di mancato rilascio di quattro scontrini nell'arco
di cinque anni. Si parla di quattro scontrini e non quattro verifiche, per
cui l'omissione può avvenire anche nella stessa giornata.
La chiusura, disposta dall'Agenzia
delle Entrate oppure dalla Guardia di Finanza, sarà da uno a sei mesi se il
corrispettivo evaso, oggetto di contestazione, supera la somma di 50.000
euro.
La ricevuta fiscale unificata,
utilizzabile anche come fattura, deve contenere la data, il numero progressivo,
i dati identificativi dell'esercente o del professionista e quelli del cliente,
la quantità, natura e qualità dei beni o servizi ricevuti, la somma pagata
ripartita per imponibile, aliquota iva e totale. Il prezzo dei beni o servizi,
se non diversamente specificato, deve intendersi sempre comprensivo di I.V.A.
Non è esatta, perciò, la frase-tranello "se vuole la fattura bisogna
aggiungere l'iva."
La violazione di queste norme
fa parte delle esperienze che tutti sperimentiamo più o meno quotidianamente e
spesso neppure ci poniamo il problema se non ci danno lo scontrino o la
ricevuta fiscale per la somma pagata in cambio di quanto abbiamo acquistato o
della prestazione che ci è stata fatta.
Se poi si vive in un piccolo centro
diventa una materia che scotta. Difficile contestare la
"dimenticanza" a chi si conosce da una vita o a chi si incontra tutti
i giorni. Si lascia andare, per quieto vivere, per evitare discussioni, per non
rompere consolidati rapporti di clientela.
Così il portafogli dei furbetti si
gonfia e chi ha il reddito fisso resta a guardare.
Fonte: Le allegre evasioni quotidiane
(www.StudioCataldi.it)