venerdì 6 gennaio 2017

MOBBING O STRAINING : UNA VITA DIFFICILE


Anche se è difficile provare il nesso di causalità, la vittima ha a disposizione diverse forme di tutela.

 
Avv. Aldo Maturo, per

 
Deve essere terribile uscire di casa tutti i giorni per andare al lavoro pensando che le ore trascorreranno in uno stato di conflittualità permanente per i difficili rapporti con colleghi invidiosi, gelosi o prevaricatori. Ancora peggio se un tale rapporto riguarda il superiore gerarchico, capoufficio o caporeparto che sia.

Le giornate lavorative si susseguono in un clima di pressione psicologica che rende la vita impossibile e spinge il lavoratore verso uno stato di depressione sempre più invalidante.
Pare che solo in Italia le vittime del mobbing siano un milione e mezzo con una percentuale del 70% nella pubblica amministrazione.

Mobbing
E’ quello che gli inglesi, in una accezione ormai consolidata, chiamano mobbing, dal verbo  “to mob”, aggredire, cioè un complesso di violenze morali e psicologiche esercitate su un dipendente nell’ambiente di lavoro. I mobbers (aggressori) possono essere i superiori gerarchici, (mobbing verticale), i colleghi di lavoro (mobbing orizzontale) ma anche i dipendenti (mobbing ascendente).
La Cassazione (sentenza n.87 del 10.1.2012) ha qualificato come mobbing la condotta del datore di lavoro nei confronti del dipendente  caratterizzata da sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del lavoratore, con effetto lesivo del suo equilibrio psico-fisico e della sua personalità.
Alcuni esempi di comportamenti ostili, vessatori e discriminatori possono essere ad esempio:

- atteggiamento palesemente difforme del superiore rispetto agli altri dipendenti;
- sistematico discredito, calunnia, diffamazione di colleghi verso un altro collega;
- dequalificazione nel lavoro;
- diniego immotivato di permessi o ferie;
- accuse generiche, non supportate da fatti o circostanze;
- rimproveri alla presenza di colleghi pari grado, inferiori o in pubblico;
- critiche continue e immotivate, aggressioni verbali;
- demansionamento e attribuzione di compiti dequalificanti e non adeguati alla propria professionalità (se però le mansioni ritenute dequalificanti possono essere ritenute equivalenti allora questo rientra nel diritto del datore di lavoro di organizzare l’ufficio o l’azienda)
- desocializzazione con isolamento fisico in uffici decentrati, senza contatti con altri, negando all’interessato le informazioni di lavoro necessarie;
- richiesta di più controlli medico-fiscali per lo stesso periodo di assenza per malattia, diversamente dalle prassi seguite nei confronti di altri;
- distacchi illegittimi;
- minacce continue o immotivate di procedimenti disciplinari.
E’ opportuno evidenziare che non vi è mobbing se non è provato il carattere persecutorio dei comportamenti contestati (Cassazione, 28.9.2016 n.19180) mentre, d’altra parte, è stato riconosciuto il mobbing anche senza l’evento dannoso essendo sufficiente la condotta avente caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione risultante da una connotazione emulativa e pretestuosa (Corte di Appello di Firenze, sentenza 17.11.2011 n.1100).

Forme di tutela
Forme di tutela contro il mobbing possono essere la denunzia al dirigente gerarchicamente sovraordinato all’autore del mobbing, la tutela sindacale, la segnalazione/denunzia al Ministero o Azienda che hanno l’obbligo di proteggere i loro dipendenti (Cassazione,n.1471 del 9.4.2013) e ne rispondono quanto meno ai sensi dell’art.2087 c.c. che impone l'obbligo per il datore di lavoro di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore. L’estrema soluzione resta quella della tutela davanti al magistrato, sapendo  che bisogna provare la presenza di tutti gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi costituenti l’azione mobizzante nonché l’intento persecutorio da parte del mobber. (Cassazione, n.3875 del 26.12.2008). E’ chiaro che non c’è mobbing se lo stato psicofisico del denunziante è attribuibile a mania di persecuzione.
Se il ricorso per vie giudiziarie va a buon fine, si può chiedere il risarcimento danni perché è risarcibile ogni danno esistenziale di qualsiasi natura ed entità, purchè accertabile. (Cassazione, n.3057 del 2012).

Straining

Diversamente dal mobbing, nello Straining manca la continuità nelle azioni vessatorie che sono invece limitate nel numero e distanziate nel tempo. Il soggetto vive sul posto di lavoro una situazione di stress forzato non per i normali ritmi di lavoro ma perché è destinatario da parte di un superiore di un’azione volutamente ostile, stressante e discriminante che, pur senza continuità, riflette nel tempo gli effetti dell’azione ingiusta (Cassazione n.3291/2016)
Si pensi ad esempio al trasferimento immotivato in una sede disagiata, all’affidamento di un carico di lavoro insostenibile nel tempo richiesto, alla collocazione in una stanza disadorna, alla privazione del computer di lavoro per un tempo ingiustificato. Anche in questo caso scade la qualità della vita del soggetto che si sente discriminato ingiustamente e può accusare disturbi psicofisici.
Il lavoratore vittima di straining può invocare davanti al giudice la tutela prevista dalla legge 81/08, perché il Datore di lavoro deve vigilare sul comportamento dei suoi dirigenti e in caso negativo deve risarcire la vittima che abbia prodotto prove sufficienti a dimostrare gli abusi subìti, anche attraverso testimonianze di colleghi, di perizie mediche e di consulenze psicologiche.

Alcune sentenze della Cassazione sul Mobbing : http://www.chiarasangels.net/pagine/sentenze-mobbing.pdf