I boschi
ed i pascoli che siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una
destinazione diversa da quella preesistente all’incendio, per almeno quindici
anni.
Avv. Aldo Maturo, per
Secondo l’Unione Europea il 95% degli incendi in
Italia è attribuibile all’uomo. A causa dei nostri incendi boschivi, nel 2015
sono spariti 25mila ettari di boschi, diventati 27mila nel 2016. La geografia degli incendi dolosi non risparmia
alcuna regione. Si va tranquillamente dal Lazio alla Sicilia, senza escludere
naturalmente le regioni intermedie, e non si risparmia il nord, con Piemonte e Liguria in testa.
Incendio
boschivo (art.423 bis c.p.)
E pensare
che il legislatore, con la legge L.353/2000, non era stato indulgente quando
aveva previsto, per chi
incendia dolosamente i boschi, selve o foreste, la pena della reclusione da
quattro a dieci anni, individuando l’incendio boschivo come autonoma figura di
reato e non più come aggravante al reato di incendio (reclusione da tre a sette
anni). Alla pena vanno aggiunte le spese sostenute per lo spegnimento e per il
risarcimento danni.
Le pene
sono aumentate della metà (da sei a quindici anni) se dall’incendio deriva un
danno grave, esteso e persistente all’ambiente.
Incendio boschivo colposo (Art.449
c.p.)
In questo
caso la pena prevista è della reclusione
da uno a cinque anni.
La
severità legislativa è stata abbastanza virtuale. Dal 2000 al 2013 sono state segnalate complessivamente
all'Autorità Giudiziaria, per incendio boschivo, 5.302 persone, mentre solo 171
sono state tratte in arresto o sottoposte a misure di custodia cautelare.
(Fonte Corpo Forestale dello Stato). L’effetto deterrente della pena deve essere
stato irrilevante, viste le ricorrenti cronache estive.
Tutela delle aree incendiate
Il
legislatore, forse consapevole delle scappatoie del nostro codice penale, era
stato lungimirante ed aveva previsto che i boschi ed i pascoli che siano stati
percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella
preesistente all’incendio, per almeno quindici anni.
E’
inoltre vietata per dieci anni, sui predetti suoli, la realizzazione di edifici
nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed
attività produttive. E’ come dire: Tu mi
dai fuoco a zone panoramiche o paesaggistiche con l’intento di poterci poi
costruire insediamenti e ville ma io non ti ci faccio costruire per quindici
anni (a meno che la licenza non era stata concessa prima dell’incendio).
Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzare edifici, strutture o
infrastrutture, il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione
dell’opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
La legge
voleva essere un freno contro le speculazioni edilizie: ottima intenzione, ma
la cosa ancora una volta non è così scontata e le varie scappatoie del codice
hanno vanificato l’apparente fermezza normativa. Vedansi le misure alternative
previste dall’ordinamento penitenziario, l’applicazione della condizionale e
alcune recenti leggi (Es. DL 92/2014) secondo cui non può essere applicata la misura
della custodia cautelare in carcere o la detenzione domiciliare se il giudice
ritiene che, con la sentenza, possa essere concessa la sospensione della pena.
Competenze dei Comuni
I costi
per lo Stato sono altissimi, sia in termini di patrimonio ambientale perduto
che strettamente economici. Basti pensare che il volo di un Canadair costa
10.000 euro all’ora e quello di un grosso elicottero che porta 10.000 litri di
acqua è di circa 5.000 euro l’ora.