Ecco come
cambia il codice penale. Le novità in breve e il testo del DDL.
Tratto da un articolo di Marina Crisafi
www.StudioCataldi.it
Omicidio e lesioni stradali ipotesi
autonome di reato. Pene più severe per chi guida sotto l'effetto di alcolici e
droghe e stretta sui pirati della strada e revoca della patente. Sono questi,
in sintesi, i capisaldi del ddl che introduce nel codice penale
il reato autonomo di omicidio stradale.(...)
Ora il ddl è diventato legge dello
Stato e si incammina verso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Omicidio stradale
L'omicidio stradale colposo diventa
reato autonomo, graduato su tre varianti: resta la pena già prevista oggi (da 2
a 7 anni) per l'ipotesi base, quando cioè la morte sia stata causata violando
il Codice della
strada; la seconda, prevede invece da 8 a 12 anni di carcere
per chi provoca la morte di una persona sotto effetto di droghe o in stato di
ebbrezza grave (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro); la
terza prevede, infine, la reclusione da 5 a 10 anni se l'omicida si
trova in stato di ebbrezza più lieve (se il tasso alcolemico supera 0,8 grammi
per litro) ovvero abbia causato l'incidente a seguito di condotte
particolarmente pericolose (ad esempio, eccesso di velocità, guida contromano,
sorpassi e inversioni a rischio, ecc.).
Speculare la stretta per le lesioni
personali stradali che vedono invariata la pena base (se provocate per
violazione al codice della
strada) e rialzi notevoli invece se il guidatore è ubriaco o
drogato. Previsti, infatti, da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 7
per quelle gravissime. In ogni caso, se il conducente si trova in stato di
ebbrezza lieve (sopra la soglia di 0,8 g/l) o se ha causato l'incidente per via
di condotte pericolose scatta comunque la reclusione da un anno e 6 mesi a 3
anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni per quelle gravissime.
Conducenti mezzi pesanti
L'ipotesi più grave di reato (omicidio
e lesioni) si applica a camionisti, autisti di autobus e in genere ai
conducenti di mezzi pesanti. Per costoro, se guidano sotto effetto di droghe
o alzano il gomito, anche in presenza di ebbrezza lieve (tasso alcolemico
superiore a 0,8 g/l ma inferiore a 1,5) saranno applicati gli aggravi di pena
per entrambi i reati.
Fuga conducente
Se il conducente scappa dopo
l'incidente scatta l'aumento di pena da un terzo fino a due terzi, e in ogni
caso non potrà mai essere inferiore a 5 anni per l'omicidio e a 3 anni per le
lesioni.
Scattano le aggravanti anche se
l'incidente provoca la morte o lesioni di più persone e viene stabilito inoltre il
divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti sulle specifiche
circostanze aggravanti.
Per contro, invece, la pena è
diminuita fino alla metà quando l'incidente è avvenuto con il concorso di colpa
della vittima o di terzi.
Prescrizione raddoppiata
Per il nuovo reato di omicidio
stradale è previsto il raddoppio dei termini di prescrizione e l'arresto
obbligatorio in flagranza nei casi più gravi (facoltativo negli altri casi). Il
pm, inoltre, potrà chiedere la proroga delle indagini preliminari soltanto una
volta.
Perizie coattive
Altra novità, infine, è la
possibilità per il giudice di disporre anche d'ufficio il prelievo coattivo
di campioni biologici allo scopo di determinare il dna.
Nei casi urgenti, inoltre, laddove
il ritardo possa pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo potrà essere
disposto anche dal pm.
Revoca patente
Nei casi di condanna o patteggiamento
(anche con condizionale) per entrambi i reati viene automaticamente revocata
la patente che potrà essere nuovamente conseguita dopo almeno 5 anni
(nell'ipotesi di lesioni) e 15 anni (nell'ipotesi di omicidio). Il termine però
è aumentato nei casi più gravi: ad esempio, se il conducente si è macchiato di
fuga dal luogo dell'incidente per riavere la patente dovranno trascorrere
almeno 30 anni dalla revoca.
Per le licenze di guida straniere vi
sarà invece l'inibizione alla guida sul territorio italiano per un periodo
analogo.
Fonte: L'omicidio stradale è legge. Le novità in breve e il testo del DDL
(www.StudioCataldi.it)