L'Agente della
riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere la
dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 72
rate mensili (6 anni) nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva
difficoltà. L’importo minimo di ogni rata è, salvo eccezioni, pari a 100 euro.
Recentemente sono state introdotte importanti novità in materia di
rateazione, con la direttiva di Equitalia del 1° marzo 2012 e con il decreto
legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 44/2012.
La disciplina che regola la concessione del beneficio è sempre stata differenziata a seconda dell’importo del debito. Con direttiva del 1° marzo 2012 Equitalia ha innalzato da 5 mila a 20 mila euro la soglia d’importo per ottenere la rateazione automaticamente, senza la necessità dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica.