Già dal 2003 era stata
abrogata la norma che puniva il cliente sprovvisto di fattura o scontrino in
caso di controllo fiscale. Con una nuova circolare il Comando Generale della GdF raccomanda
l’utilizzo dei “guanti bianchi” nell’acquisizione di notizie dai clienti dei
negozi trovati senza scontrino.
E' noto che in caso di
evasione fiscale da parte del negoziante, il cliente non rischia nulla: così,
se la Guardia di Finanza, nel corso di una verifica su strada, dovesse chiedere
lo scontrino all’acquirente trovato all’uscita del negozio con la busta della
spesa o la confezione di un prodotto appena comprato, non può elevargli alcuna
sanzione; può tuttavia interrogarlo per acquisire informazioni e notizie in
merito alla vendita e, successivamente, procedere all’accertamento della
violazione fiscale nei confronti dell’esercente commerciale.
La norma che
stabiliva la sanzione a carico dell’acquirente trovato senza scontrino [1] è
stata infatti abrogata nel 2003 [2] ed oggi, pertanto, non è più in vigore. A
ricordarlo è una recente circolare della Comando Generale della Guardia di
Finanza che ha appena diramato le istruzioni operative in merito ai controlli
su strada relativi al corretto rilascio degli scontrini e delle ricevute. Gli
agenti della Finanza potranno sì acquisire informazioni dai clienti dei negozi,
ma non certo multarli o creare situazioni di «disagio, preoccupazione, oppure
turbamento». Ma procediamo con ordine e vediamo che rischia l’acquirente se non
ha lo scontrino.
Quali
sanzioni a carico dell’acquirente trovato senza scontrino?
Una norma
varata nel lontano 1997 [3] stabiliva che «al destinatario dello scontrino
fiscale e della ricevuta fiscale che, a richiesta degli organi accertatori, nel
luogo della prestazione o nelle sue adiacenze, non esibisce il documento o lo
esibisce con indicazione di un corrispettivo inferiore a quello reale si
applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire due milioni».
Insomma, l’acquirente trovato senza scontrino veniva sanzionato al pari del
negoziante. Come abbiamo appena detto, tale norma è stata eliminata dal 2003.
La conseguenza è che, seppure il consumatore che acquista un bene o un servizio
ha diritto a pretendere lo scontrino, e in caso di mancato rilascio può
segnalare il negoziante all’Agenzia delle Entrate o alla Guardia di Finanza, se
però tale scontrino viene smarrito, buttato immediatamente a terra o lasciato
sul bancone del negozio per trascuratezza, il cliente non può essere multato o
sanzionato. Insomma, la riposta alla domanda «che rischia l’acquirente se non
ha scontrino» è «nulla!».
Il cliente di un esercizio commerciale, che a
richiesta della Finanza viene trovato senza scontrino non è più sanzionabile.
Ma poiché le sanzioni per il caso del mancato rilascio dello scontrino o della
fattura restano pur sempre in capo al commerciante – il quale dovrà dimostrare
di aver adempiuto all’obbligo fiscale – gli agenti della Guardia di Finanza
potranno quantomeno interrogare il cliente appena uscito da un negozio per
avere notizie in merito all’effettivo rilascio dello scontrino o della fattura.
Vediamo, dunque, come potrà avvenire l’interrogatorio da parte della Finanza.
L’interrogatorio
della Finanza nei confronti dell’acquirente senza scontrino
Con la
circolare citata in apertura, il Comando Generale della GdF raccomanda
l’utilizzo dei “guanti bianchi” nell’acquisizione di notizie dai clienti dei
negozi trovati senza scontrino. Visto l’impatto che tale attività di controllo
produce sull’opinione pubblica, viene raccomandato di non creare «disagio,
preoccupazione, oppure turbamento» che, in certe categorie di persone, è più
facile generare. Resta pur sempre facoltà della pattuglia della GdF di fermare
il cliente per strada o all’uscita da un esercizio pubblico; la Forza di
Polizia deve qualificarsi mostrando la tessera di riconoscimento; i
finanzieri dovranno evitare controlli su minorenni, persone affette da
infermità mentali o da forme di inagibilità fisica come possono essere gli
anziani, gli ubriachi e, «più in generale, coloro che manifestino evidenti
disagi di altra natura.
I
controlli sulla corretta emissione di scontrini e ricevute – prosegue la
circolare – diretti sulla clientela dovranno essere indirizzati verso categorie
di persone in grado di poter fornire informazioni attendibili soprattutto per
migliorare l’efficacia delle verifiche e limitare «l’insorgere di situazioni di
criticità o incomprensioni». In buona sostanza, occorre evitare «l’erroneo
convincimento nella collettività e negli organi di informazione» di un’attività
di controllo sproporzionata rispetto agli effettivi interessi fiscali da
tutelare.
Gli
interventi dei finanzieri dovranno concentrarsi soprattutto nei confronti di
attività economiche e commerciali che vendono beni o servizi di più elevato
valore economico o che hanno orari di apertura al pubblico serali o notturni
come, ad esempio, ristoranti, pub, bar o magari negozi e boutique dei località
balneari.
Chi fa le
verifiche sugli scontrini dovrà avere, oltre alle capacità professionali, anche
doti di equilibrio e esperienza, con un approccio ispirato a cortesia e ove
necessario «sensibilità nei riguardi dei casi di evidente disagio
personale». Inoltre, la scelta su chi effettuare i controlli non deve
ricadere su un numero ristretto di soggetti soprattutto se di minori dimensioni
o che effettuano numerose transazioni di modico importo.
Nell’ambito
dei controlli di esercizi commerciali, in località turistiche soprattutto,
vicino a commercianti abusivi o che vendono prodotti contraffatti, le
indicazioni del comando generale alle Fiamme gialle sono precise: «è di tutta
evidenza come l’eventuale verbalizzazione di un commerciante al minuto per
l’omesso rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale e la contestuale
presenza, nelle immediate vicinanze di un venditore non in regola, che,
peraltro, può offrire al pubblico merce illegale, possa ripercuotersi negativamente
sull’immagine dell’attività della Guardia di finanza svolta a tutela degli
operatori onesti, producendo un effetto di sfiducia estesa alla più ampia
azione dello Stato. Per queste ragioni, laddove ci siano contesti territoriali
connotati dalla presenza di venditori abusivi, la precedenza va data alla
repressione di questi fenomeni».
note
[1] D.lgs.
n. 471/1997.
[2] Dl n.
269/2003, art. 33, conv. in legge n. 326/2003.
[3] Art.
11 co. 6, d.lgs. n. 471/1997.