sabato 5 gennaio 2013

DOCUMENTI : CONSERVARE PER NON RIPAGARE

Aldo Maturo

Quante volte capita che ci venga richiesto  il pagamento di somme che abbiamo già versato ma  non possiamo dimostrarlo perché non troviamo più la ricevuta.  Svuotiamo i cassetti, mettiamo tutto sottosopra, sopportiamo la moglie che parte con l’immancabile “sei il solito disordinato!”. Niente, se non la troviamo ci tocca ripagarla quella maledetta multa o quella odiosa tassa. Meglio allora acquistare qualche raccoglitore e conservare le ricevute, o gli scontrini-garanzia dei nostri acquisti, suddivisi per materia e  per il tempo indicato nel seguente prospetto riassuntivo:

DOCUMENTI
CONSERVIAMOLI PER…..
Abbonamento TV (ricevute di pagamento)
10 anni
Affitto (ricevute di pagamento)
5 anni
Atti di compravendita casa - atti di proprietà della casa …
Sempre
Atti notarili in genere
Sempre
Atti di matrimonio - di separazione ecc…
Sempre
Assicurazioni (ricevute pagamento premi)
 1 anno dalla scadenza - Nel caso in cui le quietanze (es. polizze vita) siano state utilizzate a fini fiscali, si devono conservare per 5 anni
Bollette/fatture energia elettrica - gas - rifiuti
5 anni è la prescrizione prevista per legge,meglio però tenerle per 10 anni. Nel caso di domiciliazione bancaria è opportuno conservare  gli estratti conto da cui risulta l'avvenuto pagamento
Bollette telefono fisso
5 anni è la prescrizione prevista per legge ma è opportuno
 conservarle per  10 anni
Bollettini-ricevute pagamento ICI
5 anni dall'anno successivo a quello di pagamento
Bollo auto (ricevute di pagamento)
3 anni oltre l'anno cui si riferisce il pagamento.
Meglio conservare le ricevute per almeno 5 anni

Contributi previdenziali INPS

Sempre 


Contratti di affitto
Sempre


Documentazione relativa a dichiarazioni dei redditi


Fino alla scadenza del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
Fatture di alberghi e ristoranti
 6 mesi
Fatture di artigiani
10 anni
Estratto conto bancario
Si ha tempo 60 giorni dal ricevimento per contestare le risultanze dell’estratto conto


Multe stradali
Il verbale di contravvenzione va  sempre notificato entro 90 giorni dall’infrazione. Secondo il costante indirizzo della Corte Costituzionale (sentenze numero 69/94 – 477/02 – 28/04 – 97/04), il termine di scadenza dei 90 gg. coincide con il giorno in cui l’organo di polizia ha consegnato il verbale all’ufficio postale per effettuare la spedizione.
Mutui (ricevute di pagamento delle rate)
Per sempre - ai fini fiscali il termine è fino alla fine del quinto anno successivo a quello dell'ultima detrazione
Pagamenti rateali
 5 anni
Parcelle/fatture di liberi professionisti (avvocati-notai…)
 3 anni dalla conclusione della prestazione


Scontrini di acquisto merce
Sono coperti i vizi manifestatisi entro due anni dall'acquisto (consegna del prodotto). Il consumatore ha due mesi di tempo dalla scoperta per contestarli al venditore, quindi in realtà la prescrizione finale e' di 26 mesi
Spese condominiali
5 anni